Ordinanza n. 32/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere tutelate mediante la sua ammissione con riserva alla gara. Ha quindi accolto l’istanza cautelare, sospeso il provvedimento di esclusione e disposto l’ammissione con riserva della società al prosieguo della procedura. Ha fissato l’udienza pubblica del 22 luglio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara per la progettazione, con opzione di direzione lavori, dell’ampliamento di una residenza per anziani, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione del 15 aprile 2026, il verbale riservato dell’autorità di gara, la comunicazione di esclusione adottata ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. 36/2023, l’estratto aggiornato del casellario ANAC, nonché, ove occorrente, il disciplinare di gara nella parte relativa ai requisiti di partecipazione, il bando, la determina a contrarre e la modulistica. Ha chiesto, previa sospensione cautelare, l’annullamento degli atti e la riammissione alla procedura, prospettando altresì il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti né la ragione sostanziale dell’esclusione.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
È indicato nel provvedimento di comunicazione dell’esclusione impugnato; l’ordinanza non ne esplicita l’interpretazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare di una controversia relativa all’esclusione da una gara, la tutela delle esigenze cautelari può essere assicurata mediante la sospensione dell’esclusione e l’ammissione con riserva del concorrente al prosieguo della procedura.
- L’ammissione con riserva alla gara costituisce una misura cautelare idonea a preservare l’utilità della partecipazione del concorrente e a consentire la prosecuzione della procedura senza definire anticipatamente il merito delle censure.
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