Ordinanza n. 222/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto, prot. nr. 499/2026, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio adottato dal Questore di Torino il 20 aprile e notificato il 23 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio adottato dal Questore di Torino
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato esclusivamente sull’assunto che, prima di passare a un’altra università, lo straniero avrebbe dovuto fare ingresso in Italia con un nuovo visto specifico. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che la normativa consente il rinnovo del permesso di soggiorno per studio anche quando il percorso prosegua presso un diverso corso o istituto, previa autorizzazione dell’istituzione competente. Ha inoltre rappresentato di possedere i requisiti relativi al superamento degli esami nel primo anno di corso. Sul piano cautelare, ha evidenziato il rischio di dover lasciare il territorio nazionale e di poter essere accompagnato coattivamente alla frontiera o trattenuto presso un CPR.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l’art. 39, comma 3, lett. b), del d.lgs. 286/1998 ammetta la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche in caso di prosecuzione degli studi mediante iscrizione a un corso diverso da quello per il quale era stato rilasciato il visto, sicché la motivazione basata sulla necessità di un nuovo visto prima del passaggio a un’altra università non appare coerente con la legge. Ha inoltre rilevato, in via prima facie, la possibile sussistenza del requisito relativo al numero di esami sostenuti ai sensi dell’art. 46, comma 4, del d.P.R. 394/1999. Ha ravvisato il periculum in mora nel rischio di espulsione coattiva o trattenimento. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con l’interessato, verificare nuovamente i requisiti di legge e concludere con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Sono stati sospesi gli effetti del diniego sino all’esito del riesame; l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al 28 ottobre 2026. Spese riservate alla definizione della fase di giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell’ambito della quale il giudice ha accolto la domanda ai fini del riesame e sospeso gli effetti dell’atto impugnato.
art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998
la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell’istituzione […]
La disposizione consente il rinnovo del permesso di soggiorno per studio anche quando il percorso formativo prosegua in un corso diverso da quello originariamente considerato per l’ingresso, purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge; non appare quindi necessario un nuovo visto per il solo passaggio a un’altra università.
art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999
Prevede il parametro relativo agli esami da sostenere ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; il ricorrente appare averlo rispettato in base alla documentazione prodotta.
art. 13, comma 4, lett. d), d.lgs. 286/1998
Richiamato per evidenziare il rischio cautelare di accompagnamento alla frontiera mediante la forza pubblica in caso di mancata partenza dal territorio nazionale.
art. 14 d.lgs. 286/1998
Richiamato per evidenziare il rischio di trattenimento del ricorrente presso un centro di permanenza per i rimpatri.
Massime di principio
- La rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio non presuppone necessariamente l’identità tra il corso di studi indicato al momento dell’ingresso in Italia e quello successivamente intrapreso, potendo il percorso proseguire presso un diverso corso o istituto nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 39, comma 3, lett. b), del d.lgs. 286/1998.
- Un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per studio non può fondarsi esclusivamente sulla necessità di un nuovo visto conseguente al passaggio a un’altra università, se tale presupposto non è coerente con la disciplina legislativa della rinnovabilità del titolo.
- Quando il diniego del permesso di soggiorno espone lo straniero al rischio di allontanamento coattivo o di trattenimento, tale rischio può integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
- In presenza di una motivazione prima facie incompatibile con la disciplina applicabile e di una possibile sussistenza dei requisiti sostanziali, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti del diniego e ordinare la riapertura del procedimento in contraddittorio, imponendo all’amministrazione un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato.
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