Ordinanza n. 223/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Questore della provincia di Novara, Cat. A127Imm. Nr. 323/2025, emesso in data 01.09.2025 e notificato in data 23.02.2026, con il quale veniva rigettata istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Novara che aveva respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Nella fase cautelare il giudice ha considerato, in via sommaria, gli accertamenti svolti dalla Polizia dell’Ufficio Immigrazione il 27 agosto 2025 presso il domicilio dichiarato dal ricorrente a Novara. Il ricorrente non era presente e nella camera indicata dall’ospitante non è stato rinvenuto il suo letto; inoltre, le dichiarazioni dell’ospitante sono state ritenute confuse e fuorvianti. Dagli accertamenti sembrava inoltre che il ricorrente dimorasse ad Arzachena e svolgesse attività di autotrasportatore, anziché l’attività di collaboratore domestico dichiarata quale ragione dell’ingresso in Italia, con possibili irregolarità contributive e fiscali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso non presentasse apprezzabili elementi di fondatezza. La valutazione negativa è stata fondata sugli accertamenti relativi all’assenza del ricorrente presso il domicilio dichiarato, alla mancata presenza di un letto a lui riferibile, alle dichiarazioni confuse dell’ospitante e alla presumibile diversa dimora e attività lavorativa, con possibili irregolarità contributive e fiscali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, soccombente, e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, sulla base di una sommaria delibazione della fondatezza del ricorso; l’istanza è stata respinta per l’assenza di apprezzabili elementi di fondatezza.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base di una sommaria delibazione, emergano elementi istruttori seri e convergenti tali da rendere non fondato il ricorso, senza procedere alla definizione piena della controversia.
- Nel procedimento relativo al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’assenza del richiedente presso il domicilio dichiarato, l’inattendibilità o contraddittorietà delle dichiarazioni dell’ospitante e la mancata corrispondenza tra l’attività lavorativa dichiarata e quella concretamente svolta possono costituire elementi rilevanti per la valutazione negativa dell’istanza, anche in sede cautelare.
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