Ordinanza n. 221/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del Provvedimento prot. n. 718 in data 26/02/2026, avente ad oggetto “Richiesta concessione di pascolo gravato da uso civico anno 2026 – Riscontro”, con il quale il Comune ha respinto l’istanza per la concessione di pascoli gravati da uso civico per l’annata 2026, - della Deliberazione della Giunta Comunale di Acceglio n. 12 del 20/03/2026, avente ad oggetto “Assegnazione terreni ai titolari dell’uso civico di pascolo anno 2026”, - occorrendo, del “Regolamento beni comunali gravati da uso civico di pascolo” approvato con D.C.C. di Acceglio n. 47 in data 21/12/2018 e s.m.i., nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preordinato, antecedente, consequenziale e comunque connesso al relativo procedimento amministrativo, e per l’accertamento del diritto del ricorrente a partecipare alla fase di assegnazione dei terreni a pascolo gravati da uso civico per l’anno 2026, nonché per ogni ulteriore e consequenziale statuizione a norma di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione di pascoli gravati da uso civico per l’annata 2026 e deliberazione comunale di assegnazione dei terreni pascolivi
Esito
Favorevole al ricorrente (allevatore usocivista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di diniego dell’istanza per la concessione dei pascoli gravati da uso civico per l’annata 2026, la deliberazione della Giunta comunale recante l’assegnazione dei terreni e, occorrendo, il regolamento comunale sui beni gravati da uso civico di pascolo. Ha chiesto anche l’accertamento del proprio diritto a partecipare alla fase di assegnazione. Il diniego era fondato sull’art. 3, comma 2, del regolamento comunale, interpretato dal Comune nel senso che la decorrenza della residenza dal giorno 11 novembre dell’anno precedente dovesse essere necessariamente collegata all’apertura dell’attività di allevamento. Il ricorrente ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il regolamento richiede, entro il termine previsto per la domanda, la residenza dal giorno 11 novembre dell’anno precedente, mentre l’avvio dell’attività di allevamento può intervenire successivamente; ha inoltre dedotto l’illegittimità degli atti connessi all’esclusione dalla procedura di assegnazione. In sede cautelare ha prospettato il fumus boni iuris e il periculum in mora, derivante dalla perdita della possibilità di utilizzare i pascoli durante l’intera stagione estiva.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, rilevando che, a una sommaria delibazione, il ricorso appare fondato. Il tenore letterale dell’art. 3, comma 2, del regolamento sembra riferire il requisito temporale del giorno 11 novembre dell’anno precedente alla sola residenza, consentendo che l’attività di allevamento del bestiame inizi successivamente, purché prima della presentazione della domanda di concessione. Tale interpretazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che il regolamento prescrive per il solo allevatore usocivista l’apertura della scheda di stalla da almeno cinque anni. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché il diniego avrebbe privato il ricorrente dell’utilizzo dei pascoli per la stagione estiva, con grave pregiudizio per l’attività di allevamento. Sono stati quindi sospesi gli effetti del diniego e della deliberazione di Giunta, limitatamente all’assegnazione dei terreni indicati in motivazione a favore dei controinteressati. Il Comune è stato obbligato a riesaminare senza indugio la fattispecie, prima della nuova camera di consiglio, alla luce delle criticità rilevate e a risolvere gli eventuali conflitti sull’assegnazione secondo i criteri ammessi dalla legge e dal regolamento. L’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al 25 giugno 2026; le spese sono state riservate alla definizione della fase di giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il Tribunale ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha sospeso interinalmente gli effetti degli atti impugnati, disponendo il riesame da parte dell’Amministrazione.
art. 3, comma 2, del Regolamento beni comunali gravati da uso civico di pascolo
si acquisisce la titolarità [del diritto di uso civico] quando si è residenti nel Comune … dal giorno 11 novembre dell’anno precedente alla data in cui viene presentata la richiesta di concessione entro i termini indicati dal successivo art. 4
In sede cautelare, la disposizione è stata interpretata nel senso che il requisito temporale del giorno 11 novembre dell’anno precedente riguarda la sola residenza; l’attività di allevamento può essere avviata successivamente, purché prima della presentazione della domanda di concessione.
Massime di principio
- In sede cautelare, una disposizione regolamentare che collega l’acquisizione della titolarità dell’uso civico alla residenza nel Comune dal giorno 11 novembre dell’anno precedente deve essere interpretata, secondo il suo tenore letterale, nel senso che il requisito temporale riguarda la residenza e non necessariamente l’avvio dell’attività di allevamento, salvo che il regolamento stabilisca espressamente il contrario.
- Quando il diniego di concessione di pascoli gravati da uso civico si fonda su un’interpretazione regolamentare non coerente con il tenore letterale della disposizione applicata, sussiste il fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare dell’atto.
- Il rischio di perdere l’utilizzo dei pascoli per l’intera stagione estiva, con grave pregiudizio per l’attività di allevamento, integra il periculum in mora ai fini della tutela cautelare.
- La sospensione cautelare di un diniego e dell’assegnazione dei terreni a terzi può essere accompagnata dall’ordine all’amministrazione di riesaminare senza indugio la posizione dell’istante e di risolvere gli eventuali conflitti di assegnazione applicando i criteri previsti dalla legge e dal regolamento.
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