Cassazione Civile, Sentenza n. 1416/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva acquistato più terreni con l'intento di costituire un unico compendio ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. n. 228/2001 per beneficiare delle relative agevolazioni fiscali. L'Agenzia notificò due avvisi di liquidazione ritenendo che la contribuente non possedesse i requisiti oggettivi e soggettivi per le agevolazioni (tra cui la qualifica di imprenditore agricolo del rappresentante) e successivamente emise una cartella esattoriale per la riscossione di due terzi delle maggiori imposte e sanzioni e ulteriori sanzioni per omesso versamento. La contribuente impugnò la cartella eccependo, tra l'altro, l'omessa allegazione degli atti presupposti, la carenza di motivazione e l'illegittima applicazione delle sanzioni ex art. 13 d.lgs. 471/1997. In sede di appello la CTR confermò la decisione di primo grado; la contribuente ricorse in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili diversi motivi del ricorso principale perché attaccavano gli atti prodromici (avvisi di liquidazione) non suscettibili di essere rimessi in discussione nel giudizio di impugnazione della cartella se non per i vizi propri della cartella stessa. Ha altresì rilevato un contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello riguardo all'applicabilità delle "ulteriori sanzioni" ex art. 13 D.Lgs. 471/1997: la motivazione negava il presupposto per tali sanzioni mentre il dispositivo confermava la loro applicazione. Tale contraddizione ha determinato la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. Tuttavia la Corte, ritenendo possibile decidere in diritto senza nuovi accertamenti di fatto (art. 384, ultimo comma, c.p.c.), ha esaminato il tema delle sanzioni e ha confermato che l'art. 13 D.Lgs. 471/1997 ha portata generale e si applica all'omesso o parziale pagamento dei tributi entro il termine previsto; ha inoltre precisato che non è ammesso il cumulo con indennità di mora o interessi quando queste misure sono incompatibili. Ne è conseguito il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
d.lgs. n. 228/2001, art. 5-bis
Norma che disciplina le agevolazioni per la costituzione di compendi fondiari; nel caso la Cassazione non è entrata nel merito dei requisiti sostanziali (oggettivi e soggettivi) perché la questione attiene agli atti prodromici impugnabili separatamente.
d.lgs. n. 471/1997, art. 13
La Corte interpreta l'art. 13 come norma di portata generale applicabile all'ipotesi di mancato o parziale versamento del tributo nei termini; la sanzione prevista può essere applicata anche in caso di riscossione parziale, salvo l'impossibilità di cumulo con indennità di mora e interessi quando incompatibili.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Principio secondo cui ogni atto amministrativo autonomamente impugnabile può essere contestato solo per i propri vizi: la cartella può essere impugnata soltanto per i vizi propri e non per questioni sostanziali degli avvisi di liquidazione, se già confluiti in giudicato o non tempestivamente contestati.
cod. proc. civ., art. 156, secondo comma
La Corte richiama la norma che sancisce la nullità della pronuncia quando vi è contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, impedendo di individuare con certezza la decisione del giudice.
cod. proc. civ., art. 384, ultimo comma
Consente alla Corte di Cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata sostituendola in diritto, purché la correzione non comporti nuovi accertamenti di fatto né violi il principio dispositivo; la Corte l'ha utilizzata per decidere nel merito sulla sanzione.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 3, comma 4
Principio richiamato dalla Corte secondo cui non è ammesso il cumulo di sanzioni con interessi/indennità quando si tratta di obbligazioni non cumulabili per natura e funzione.
D.M. n. 321/1999, artt. 1 e 6
Citato dalla ricorrente in relazione ai requisiti per l'agevolazione; la Corte non ha operato un'interpretazione sostanziale di tali norme perché le questioni attinenti ai presupposti degli avvisi erano estranee al gravame sulla cartella.
cod. civ., art. 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte non ha effettuato una rinnovata valutazione probatoria, ritenendo le questioni di fatto non riesaminabili nel procedimento attuale.
L. n. 212/2000, artt. 7 e 17
Norme sul processo tributario e diritti del contribuente citate dalla ricorrente; la Corte non le ha ritenute risolutive nel merito del ricorso contro la cartella.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in punto di obbligo di versamento del contributo unificato dalla parte soccombente in primo grado; applicata per disporre oneri a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella esattoriale, il giudizio deve concentrarsi sui vizi propri della cartella stessa; le censure sugli atti prodromici (es. avvisi di liquidazione) sono inammissibili se non sono state tempestivamente e correttamente riproposte in sede competente.
- L'omessa allegazione di atti presupposti nella cartella non è automaticamente causa di nullità se quegli atti sono espressamente richiamati nella cartella e conosciuti dalla parte; tuttavia la mancanza di motivazione chiara può essere censurata.
- Se nella motivazione di una sentenza vi è un contrasto insanabile con il dispositivo, la pronuncia è nulla ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; tale nullità può obbligare alla cassazione in parte qua.
- La Corte di Cassazione può, in casi limitati, sostituire la motivazione in diritto senza rinvio (art. 384 c.p.c.) quando la correzione non comporti nuovi accertamenti di fatto né pronunci su questioni non sollevate dalle parti.
- L'art. 13 D.Lgs. 471/1997 ha portata generale e si applica all'omesso o parziale pagamento dei tributi nei termini; occorre però valutare la compatibilità con altre pretese (interessi, indennità di mora) per evitare cumuli illeciti.
- La parte vittoriosa in primo grado non può proporre ricorso incidentale contro la soccombenza, e l'eventuale correzione del giudizio d'appello deve essere chiesta nel rispetto delle regole processuali (es. art. 346 c.p.c. per l'appello).
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