Cassazione Penale, Sentenza n. 1772/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione al decreto di riconoscimento dell'ordine europeo di indagine (O.E.I.) emesso dall'autorità giudiziaria tedesca in relazione a perquisizioni e sequestri per reati fiscali. Contestava la legittimazione dell'autorità emittente (sostenendo che nel caso dovesse intervenire il giudice tedesco e non il pubblico ministero) e deduceva violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n.108/2017; inoltre sosteneva che l'accoglimento dell'opposizione avrebbe dovuto comportare l'inutilizzabilità delle prove acquisite e proponeva, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e in parte manifestamente infondato, osservando che il ricorrente non ha specificato gli elementi a fondamento delle censure e non si è confrontato adeguatamente con la motivazione del GIP, che aveva accertato la legittimità dell'O.E.I. emesso dall'autorità tedesca. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza della sentenza CJEU C-724/19 (HP), rilevando che quella pronuncia riguarda dati relativi al traffico telefonico e non le perquisizioni/sequestri di documenti. Non essendo dimostrata l'illegittimità del decreto di riconoscimento, la Corte ha ritenuto irrilevante la questione sugli effetti dell'eventuale annullamento e ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (art. 13)
L'art. 13 regola il procedimento di opposizione al decreto di riconoscimento dell'O.E.I.; il GIP è competente a decidere l'opposizione ma, nel caso esaminato, ha legittimamente rigettato l'opposizione dopo aver verificato l'assenza di cause di rifiuto formali e sostanziali
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (art. 10, comma 3)
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la contestazione non dimostrasse una violazione della norma e ha sottolineato il requisito di specificità delle censure richiesto per impugnare decisioni di questo tipo
Sentenza Corte di giustizia UE C-724/19 (HP)
La Corte di merito ha distinto quel precedento come relativo all'acquisizione di dati di traffico telefonico e non applicabile al caso di perquisizioni/sequestri documentali; pertanto non ha ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale
Massime di principio
- L'autorità esecutrice in Italia (Procura/GIP) verifica soprattutto la sussistenza delle condizioni formali e le cause di rifiuto previste dalla normativa sull'O.E.I.; non può sindacare nel merito le valutazioni di merito compiute dall'autorità dello Stato emittente, salvo che emergano vizi rilevanti previsti dalla legge
- Le censure in sede di impugnazione devono essere specifiche: è necessario indicare chiaramente i fatti e gli elementi giuridici su cui si fonda la doglianza per superare il vaglio di ammissibilità
- L'annullamento del decreto di riconoscimento dell'O.E.I. determina principalmente la non eseguibilità dell'ordine in Italia; la conseguente 'inutilizzabilità' delle prove acquisite non è automatica e dipende dall'ulteriore valutazione del giudice sulla rilevanza e sulle condizioni di acquisizione
- Le pronunce della Corte di giustizia vanno valutate nella loro specificità: decisioni su dati di traffico o intercettazioni possono non essere estensibili automaticamente a ipotesi di perquisizione e sequestro documentale
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è opportuno solo se la questione di diritto dell'Unione è effettivamente rilevante, non risolta e necessaria per decidere il caso: non va richiesto come velleità dilatoria
- Se si contesta la competenza o la legittimazione dell'autorità emittente l'O.E.I., l'interessato dovrebbe proporre censure circostanziate e, ove possibile, agire anche nello Stato di emissione per sollevare le questioni di merito
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