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Sentenza

Sentenza n. 416/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, -degli esiti della prova finale della seduta di laura del -OMISSIS- e, di modo particolare, del giudizio attribuito alla ricorrente in merito al punteggio di 96/100 reso noto successivamente all’espletamento della prova finale; -della comunicazione di risposta all’accesso agli atti del 20 gennaio 2025 nella parte da intendersi lesiva per la ricorrente e, di modo particolare, nella parte in cui vengono apprestate le motivazioni del giudizio; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ancorché non noti e non conoscibili, nella parte da intendersi lesivi per la ricorrente; - del decreto di individuazione della Commissione giudicatrice n. 68/2024 in quanto illegittimo nella formulazione dei membri componenti della medesima; -delle Linee Guida per la per la discussione e la proclamazione di Laure Magistrale on line nella parte da intendersi lesivo per la ricorrente; -di ogni altro atto connesso e consequenziale, ancorché non noto e conoscibile, da intendersi lesivo per la ricorrente; nonché per la condanna e per l’accertamento, dell’obbligo della resistente di adeguarsi ai vincoli conformativi derivanti dalla pronuncia di merito resa in questa sede (in particolare ordine di rivalutare l’elaborato finale con nuova Commissione).

Giustizia amministrativa202502784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova finale di laurea magistrale con attribuzione di 96/110, comunicazione di risposta all'accesso agli atti, atti e verbali della Commissione, decreto di nomina della Commissione e linee guida per la discussione e proclamazione della laurea

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova finale di laurea, contestando anzitutto la valutazione della tesi e l'attribuzione di un solo punto aggiuntivo, sostenendo che la Commissione avesse illegittimamente ritenuto necessario il carattere sperimentale dell'elaborato, senza valorizzarne l'originalità e il giudizio favorevole del relatore, in asserita violazione del regolamento di Ateneo del 2021. Ha inoltre dedotto l'illegittima composizione della Commissione, sostenendo che il Presidente non fosse professore di prima fascia e che tre componenti su quattro non fossero docenti dell'Ateneo. Infine, ha lamentato l'assenza di verbali e documenti relativi all'insediamento e allo svolgimento dei lavori della Commissione. In udienza ha anche eccepito la tardività della produzione documentale dell'università, relativa all'elenco pubblico MUR dei docenti universitari.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha individuato quale disciplina applicabile il regolamento dell'università adottato con D.R. n. 280 del 5 luglio 2024, vigente dalla sessione di laurea di ottobre 2024, e non il regolamento del 2021 invocato dalla ricorrente, poiché la seduta si era svolta nel dicembre 2024. Il motivo sulla composizione della Commissione è stato ritenuto palesemente infondato: la Commissione era stata nominata con D.R. n. 68 del 27 novembre 2024 ed era composta secondo l'art. 5 del regolamento applicabile, con professori di ruolo dell'Ateneo e titolari di insegnamenti del corso; il Presidente risultava inoltre professore associato di seconda fascia nell'elenco pubblico MUR. È stata respinta anche l'eccezione di tardività, poiché la documentazione era di dominio pubblico. Quanto alla valutazione della tesi, il giudice ha ritenuto che la stessa, pur autodefinendosi innovativa e sperimentale, fosse stata qualificata dal relatore come meramente compilativa, carente di approfondimento, argomentazione coerente e bibliografia adeguata. La Commissione aveva quindi legittimamente tenuto conto del giudizio e della proposta del relatore, attribuendo un punto, senza che emergessero manifesta illogicità o irragionevolezza nella valutazione tecnico-discrezionale. Anche la censura sull'assenza di verbali è stata respinta, poiché la documentazione prodotta dall'università, comprendente decreto di nomina, convocazioni, verbale della seduta, dichiarazioni dei componenti e giudizio del relatore, documentava esaustivamente le fasi procedimentali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000,00 per compensi per ciascuna parte resistente, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 4 Regolamento della prova finale e della tesi di laurea e determinazione del voto di laurea, adottato con D.R. n. 280 del 5 luglio 2024

    Il contenuto della tesi di laurea magistrale può consistere [...] nella presentazione di una ricerca – anche sperimentale

    Il carattere sperimentale della tesi costituisce una delle possibili modalità di elaborazione, non un requisito generalizzato; la valutazione deve comunque considerare i parametri regolamentari applicabili al contenuto dell'elaborato.

  • art. 5 Regolamento della prova finale e della tesi di laurea e determinazione del voto di laurea, adottato con D.R. n. 280 del 5 luglio 2024

    La Commissione di valutazione delle prove finali, indipendente e sovrana, è nominata dai Presidi di Facoltà, ed è composta da un numero minimo di cinque professori o ricercatori di ruolo della Facoltà; possono far parte della Commissione anche i docenti titolari di insegnamenti previsti nei Corsi di Laurea

    La Commissione deve essere composta secondo i requisiti regolamentari di appartenenza e qualificazione; la valutazione deve tenere conto, tra l'altro, dell'approfondimento, della capacità argomentativa, della chiarezza, dell'originalità e del giudizio del relatore. Il giudizio è sindacabile solo nei limiti propri del controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnico-valutativa.

  • art. 6 Regolamento della prova finale e della tesi di laurea e determinazione del voto di laurea, adottato con D.R. n. 280 del 5 luglio 2024

    Il punteggio massimo che la Commissione può attribuire all’elaborato finale è pari a 5/110 punti per la laurea triennale e a 6/110 punti per la laurea magistrale

    L'attribuzione del punteggio della prova finale deve avvenire sulla base dei criteri regolamentari, considerando originalità, giudizio e proposta del relatore e discussione del candidato.

  • art. 8, comma 2, Regolamento della prova finale e della tesi di laurea e determinazione del voto di laurea, adottato con D.R. n. 280 del 5 luglio 2024

    [...] a partire dalla sessione di laurea prevista nel mese di ottobre 2024

    Il regolamento del 2024 si applica alle sessioni di laurea a partire da ottobre 2024, quindi anche alla seduta di dicembre 2024 oggetto della controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata per giustificare l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella valutazione giudiziale di una prova finale universitaria deve applicarsi il regolamento di Ateneo vigente alla data della sessione di laurea, secondo la clausola temporale prevista dal regolamento stesso, e non una disciplina previgente invocata dal candidato.
  • La valutazione della tesi di laurea costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-valutativa della Commissione; il sindacato del giudice amministrativo non può sostituire il giudizio accademico e può condurre all'annullamento solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
  • Quando il regolamento attribuisce rilievo all'approfondimento, alla capacità argomentativa, alla chiarezza, all'originalità e al giudizio del relatore, la Commissione può legittimamente attribuire un punteggio ridotto se l'elaborato presenta carenze documentate rispetto a tali parametri, anche quando il candidato lo abbia qualificato come innovativo o sperimentale.
  • La composizione della Commissione di laurea è legittima quando rispetta i requisiti fissati dal regolamento di Ateneo applicabile, inclusi quelli relativi alla qualifica del presidente e all'appartenenza o titolarità didattica dei componenti.
  • La censura sull'assenza di documentazione relativa alle operazioni della Commissione è infondata quando l'amministrazione produce decreto di nomina, convocazioni, verbale della seduta e dichiarazioni o giudizi idonei a documentare le fasi essenziali del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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