Direttiva 2004/56
Direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/56/CE modifica la direttiva 77/799/CEE per migliorare, ampliare e aggiornare la cooperazione amministrativa tra Stati membri in materia fiscale. Rafforza le regole sullo scambio di informazioni, chiarisce i limiti degli obblighi delle autorità interpellate, disciplina in modo più preciso la riservatezza e introduce strumenti operativi come la notifica transfrontaliera degli atti e i controlli simultanei. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1o gennaio 2005.
Modifica la direttiva 77/799/CEE rafforzando la reciproca assistenza tra autorità fiscali degli Stati membri in materia di imposte dirette, talune accise e imposte sui premi assicurativi.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dello scambio di informazioni e della cooperazione amministrativa relativa alle imposte dirette, a talune accise e alle imposte sui premi assicurativi. Le modifiche riguardano in particolare l’indagine e la raccolta di informazioni, la segretezza e l’uso delle informazioni ricevute, la notifica di atti e decisioni fiscali, nonché la possibilità di controlli simultanei tra due o più Stati membri. Il testo non introduce un nuovo ambito materiale autonomo, ma amplia e specifica quello della direttiva 77/799/CEE, con effetti nei rapporti tra amministrazioni fiscali degli Stati membri.
Direttiva 2004/56/CE che modifica la direttiva 77/799/CEE sulla reciproca assistenza in materia fiscale
La direttiva interviene su un atto già esistente di cooperazione amministrativa tra Stati membri, con l’obiettivo di rendere più efficace lo scambio di informazioni in materia di imposte dirette, talune accise e imposte sui premi assicurativi. Il legislatore unionale richiama l’esigenza di contrastare evasione e frode fiscali e di consentire un corretto accertamento dell’imposta, chiarendo al tempo stesso alcuni limiti e strumenti operativi della collaborazione tra amministrazioni fiscali.
Finalità e contesto normativo
La modifica della direttiva 77/799/CEE si inserisce nel quadro della reciproca assistenza tra autorità competenti degli Stati membri. I considerando evidenziano tre profili centrali:
- la necessità di aggiornare e rafforzare i principi della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni;
- l’opportunità di far operare l’autorità interpellata, nell’acquisizione dei dati richiesti, come se agisse per conto proprio, così da evitare ritardi procedurali;
- l’esigenza di bilanciare efficacia dell’azione anti-frode e tutela della riservatezza delle informazioni ottenute.
Ambito di applicazione
Le disposizioni modificate riguardano gli scambi di informazioni e le forme di assistenza amministrativa tra autorità competenti degli Stati membri in relazione a:
- imposte dirette;
- talune accise;
- imposte sui premi assicurativi.
Il testo disciplina inoltre la cooperazione per la notifica di atti e decisioni fiscali e per l’esecuzione di controlli simultanei in più Stati membri. Non viene introdotta una disciplina generale e autonoma, ma una modifica mirata del regime di assistenza già previsto dalla direttiva 77/799/CEE.
Raccolta delle informazioni richieste
L’articolo 2, paragrafo 2, come modificato, prevede che, per procurarsi le informazioni richieste, l’autorità interpellata o l’autorità amministrativa cui essa si rivolge proceda come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro. La disposizione rafforza l’effettività delle indagini e riduce il rischio che l’assistenza sia rallentata da formalismi o da differenze procedurali.
Riservatezza e utilizzazione delle informazioni
L’articolo 7, paragrafo 1, è riscritto in modo più dettagliato. Le informazioni ottenute in base alla direttiva devono essere tenute segrete nello Stato membro che le riceve, allo stesso livello di quelle raccolte secondo il diritto nazionale. Possono essere comunicate solo:
- alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell’accertamento dell’imposta;
- nell’ambito di procedimenti giudiziari, penali o di procedimenti che comportino sanzioni amministrative, avviati ai fini o in relazione con l’accertamento o il controllo dell’accertamento dell’imposta, e solo alle persone che vi intervengono direttamente.
Le informazioni possono tuttavia essere riferite in pubbliche udienze o nelle sentenze se l’autorità competente dello Stato membro che le fornisce non vi si oppone al momento della trasmissione iniziale. In ogni caso, non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle previste, salvo l’ulteriore possibilità, espressamente riconosciuta agli Stati membri, di impiegare tali informazioni anche per accertare altri contributi, dazi e imposte rientranti nell’articolo 2 della direttiva 76/308/CEE.
Limiti all’obbligo di assistenza e facoltà di rifiuto
La direttiva chiarisce che l’assistenza non è illimitata. L’articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che lo Stato membro richiesto non è tenuto a effettuare indagini o a comunicare informazioni se la propria legislazione o prassi amministrativa non consente all’autorità competente di svolgere tali indagini o di raccogliere i dati richiesti.
Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 3, consente all’autorità competente di rifiutare la trasmissione delle informazioni quando lo Stato richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. La direttiva introduce così un criterio di reciprocità sostanziale e di simmetria informativa.
Notifica degli atti e delle decisioni fiscali
Con il nuovo articolo 8 bis viene prevista la possibilità di chiedere a un altro Stato membro la notificazione di atti e decisioni amministrative relativi all’applicazione della legislazione fiscale nel territorio dello Stato richiedente. La richiesta deve indicare:
- il contenuto dell’atto o della decisione da notificare;
- il nome e l’indirizzo del destinatario;
- ogni altro elemento utile all’identificazione del destinatario.
L’autorità interpellata deve applicare le proprie norme interne sulla notificazione degli atti corrispondenti e deve informare immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta, indicando in particolare la data della notifica.
Controlli simultanei
Il nuovo articolo 8 ter introduce uno strumento di cooperazione volontaria tra più Stati membri. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare per due o più Stati membri, questi possono decidere di effettuare controlli simultanei nei rispettivi territori e scambiarsi le informazioni ottenute, se il metodo appare più efficace di un controllo effettuato da un solo Stato.
La procedura è così delineata:
- ciascuna autorità competente individua autonomamente i soggetti di imposta da proporre per il controllo simultaneo;
- essa informa le autorità competenti degli altri Stati interessati, motivando per quanto possibile la proposta e indicando il termine entro cui i controlli dovrebbero essere svolti;
- ciascuno Stato decide liberamente se partecipare;
- l’autorità alla quale è stato proposto il controllo simultaneo conferma l’assenso oppure comunica un rifiuto motivato;
- ogni autorità designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
Si tratta di uno strumento basato su accordo reciproco e volontarietà, concepito per aumentare l’efficacia degli accertamenti transfrontalieri.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 1o gennaio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione le disposizioni di recepimento e trasmettere una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la direttiva. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Rafforzamento della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni
La direttiva interviene sulla direttiva 77/799/CEE per rendere più efficace la lotta contro evasione e frode fiscali e per consentire un corretto accertamento delle imposte. Il considerando 1 evidenzia l’esigenza di migliorare, ampliare e aggiornare i principi fondamentali della cooperazione amministrativa.
Indagini svolte come se l’autorità agisse per conto proprio
All’articolo 2, paragrafo 2, viene aggiunto un comma secondo cui, per procurarsi le informazioni richieste, l’autorità interpellata o l’autorità amministrativa cui essa si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro. La norma mira a evitare ritardi e a uniformare il processo di raccolta delle informazioni.
Segretezza e limiti di utilizzazione delle informazioni
L’articolo 7, paragrafo 1, è sostituito: le informazioni ottenute in virtù della direttiva devono essere tenute segrete nello Stato membro che le riceve, come le informazioni raccolte sulla base del diritto nazionale. Possono essere accessibili solo alle persone direttamente interessate ad accertamento o controllo amministrativo; possono essere utilizzate in procedimenti giudiziari, penali o sanzionatori amministrativi connessi all’accertamento fiscale; in linea generale non possono essere usate per finalità diverse. È inoltre previsto che gli Stati membri possano utilizzare le informazioni anche per altri contributi, dazi e imposte di cui all’articolo 2 della direttiva 76/308/CEE.
Limiti all’obbligo di fornire informazioni e facoltà di rifiuto
L’articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che la direttiva non impone alcun obbligo di indagine o di comunicazione se la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro interpellato non consente all’autorità competente di svolgere tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste. L’articolo 8, paragrafo 3, consente inoltre di rifiutare la trasmissione delle informazioni quando lo Stato richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Notifica transfrontaliera di atti e decisioni fiscali
È inserito l’articolo 8 bis, che consente, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, la notificazione da parte dell’autorità competente di un altro Stato membro di tutti gli atti e le decisioni amministrative relativi all’applicazione, nel territorio dello Stato richiedente, della legislazione sulle imposte contemplate dalla direttiva. La richiesta deve indicare contenuto dell’atto o della decisione, nome e indirizzo del destinatario e altri elementi utili; l’autorità interpellata deve informare l’autorità richiedente dell’esito e della data di notifica.
Controlli simultanei tra più Stati membri
È inserito l’articolo 8 ter, che disciplina i controlli simultanei quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenti un interesse comune o complementare per due o più Stati membri. Tali Stati possono decidere, su base volontaria, di svolgere controlli simultanei nei rispettivi territori e scambiarsi le informazioni ottenute, se ciò appare più efficace di un controllo svolto da un solo Stato. Ogni autorità competente individua autonomamente i soggetti da proporre, motiva per quanto possibile la proposta e indica il termine entro il quale effettuare i controlli; ciascuno Stato decide liberamente se partecipare e designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
Termine di recepimento e obblighi formali di trasposizione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1o gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione le disposizioni adottate e trasmettere una tabella di corrispondenza.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri ne sono i destinatari.
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