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Direttiva 2004/36

Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

Normativa europea32004L0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per le ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti dell’Unione, allo scopo di rafforzare la sicurezza dell’aviazione civile e applicare in modo effettivo le norme internazionali della convenzione di Chicago. Prevede raccolta e scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, riservatezza dei dati, possibilità di fermo dell’aeromobile e misure ulteriori in caso di rischi per la sicurezza. Sono inoltre disciplinati il ruolo della Commissione, la procedura di comitato, il recepimento entro il 30 aprile 2006 e una relazione di valutazione entro il 30 aprile 2008.

Direttiva sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, mediante ispezioni a terra armonizzate, scambio di informazioni e misure di fermo o limitazione operativa.

Ambito di applicazione

Si applica agli aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri e aperti al traffico aereo internazionale, nel quadro dell’obiettivo di garantire un elevato ed uniforme livello di sicurezza dell’aviazione civile in Europa. Sono esclusi gli aeromobili di Stato, come definiti nella convenzione di Chicago, e gli aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 5700 kg che non effettuano trasporti aerei di natura commerciale. L’applicazione all’aeroporto di Gibilterra è espressamente sospesa fino all’entrata in vigore degli accordi previsti dalla dichiarazione comune del 2 dicembre 1987 tra Regno di Spagna e Regno Unito.

Direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

La direttiva si inserisce nella strategia dell’Unione per garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa. Essa risponde all’esigenza di un controllo più rigoroso degli aeromobili di paesi terzi che atterrano negli aeroporti degli Stati membri, attraverso un sistema armonizzato di ispezioni a terra, scambio di informazioni e misure correttive o restrittive in caso di non conformità alle norme internazionali di sicurezza.

Obiettivi e logica dell’intervento

L’atto mira ad assicurare l’effettiva applicazione, all’interno della Comunità, delle norme internazionali di sicurezza contenute nella convenzione di Chicago e nei relativi allegati. I considerando evidenziano che un approccio comune consente di rafforzare la protezione dei passeggeri e delle persone nei pressi degli aeroporti, evitando al contempo distorsioni della concorrenza tra Stati membri e favorendo una risposta coordinata verso gli aeromobili o gli operatori che presentino carenze ricorrenti.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri e aperti al traffico aereo internazionale. Rientrano nel perimetro operativo le ispezioni a terra degli aeromobili sospettati di non conformità alle norme internazionali di sicurezza, nonché le ispezioni campionarie effettuate in assenza di sospetto specifico, purché non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario e internazionale.

Sono esclusi:

  • gli aeromobili di Stato, come definiti dalla convenzione di Chicago;
  • gli aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 5700 kg che non effettuano trasporti aerei di natura commerciale.

L’applicazione all’aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi richiamati dalla dichiarazione comune del 2 dicembre 1987 tra Regno di Spagna e Regno Unito cominceranno a produrre effetti, data che i due governi devono comunicare al Consiglio.

Definizioni essenziali

Ai fini della direttiva, assumono rilievo le seguenti nozioni:

  • "fermo": divieto ufficiale imposto a un aeromobile di lasciare un aeroporto, con le misure necessarie a tal fine;
  • "norme internazionali di sicurezza": le norme della convenzione di Chicago e dei suoi allegati vigenti alla data dell’ispezione;
  • "ispezione a terra": esame di un aeromobile di paesi terzi effettuato secondo l’allegato II;
  • "aeromobile di paesi terzi": aeromobile il cui impiego o gestione non è soggetto al controllo delle autorità competenti di uno Stato membro.

Raccolta delle informazioni e sistema di monitoraggio

Gli Stati membri devono istituire un sistema di raccolta di tutte le informazioni utili al conseguimento dell’obiettivo della direttiva. Il sistema deve includere sia dati di sicurezza sia informazioni sugli esiti delle ispezioni e sul comportamento degli operatori.

In particolare, devono essere raccolti:

  • rapporti dei piloti;
  • rapporti delle organizzazioni di manutenzione;
  • rapporti sugli incidenti;
  • informazioni provenienti da altri organismi indipendenti dalle autorità competenti;
  • reclami;
  • informazioni sulle misure adottate dopo un’ispezione a terra, come fermo, divieti di ingresso, interventi correttivi e contatti con l’autorità competente dell’operatore;
  • informazioni complementari sull’operatore, come l’attuazione di azioni correttive e la ricorrenza delle anomalie.

Tali informazioni devono essere registrate in un rapporto redatto su formulario-tipo di cui all’allegato I.

Ispezioni a terra: casi di attivazione e modalità

La direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che gli aeromobili di paesi terzi sospettati di non rispettare le norme internazionali di sicurezza siano sottoposti a ispezione a terra quando atterrano in aeroporti aperti al traffico internazionale.

La normativa individua una serie di indici di rischio che richiedono particolare tempestività, tra cui:

  • scarsa manutenzione o danni/difetti evidenti;
  • manovre anomale dopo l’ingresso nello spazio aereo di uno Stato membro;
  • precedenti carenze emerse in una precedente ispezione, non ritenute corrette;
  • dubbi sulla capacità delle autorità del paese di immatricolazione di esercitare un adeguato controllo di sicurezza;
  • informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 3 che facciano emergere problemi dell’operatore, o precedenti carenze riscontrate su aeromobili dello stesso operatore.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere controlli a campione anche senza sospetto specifico, a condizione che ciò avvenga in modo non discriminatorio e nel rispetto del diritto UE e internazionale.

L’ispezione deve essere eseguita secondo l’allegato II e il relativo rapporto deve contenere almeno gli elementi previsti dal formulario di ispezione. Al termine, il comandante o un rappresentante dell’operatore deve essere informato dei risultati; se emergono difetti rilevanti, il rapporto va inviato anche all’operatore e alle autorità competenti interessate. Le autorità devono, per quanto possibile, limitare i ritardi imposti all’aeromobile.

Scambio di informazioni tra Stati membri, Commissione ed EASA

Le autorità competenti degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni in loro possesso. Su richiesta, tale scambio comprende anche l’elenco degli aeroporti aperti al traffico internazionale con il numero annuo di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi per ciascun aeroporto.

I rapporti previsti dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmessi immediatamente alla Commissione e, su richiesta, alle autorità competenti degli Stati membri e all’EASA. Quando un rapporto segnala una potenziale minaccia per la sicurezza, esso deve essere comunicato immediatamente a tutte le autorità competenti nazionali e alla Commissione.

Riservatezza, pubblicità e tutela delle fonti

Gli Stati membri devono adottare, secondo le rispettive legislazioni nazionali, le misure necessarie per assicurare un’adeguata riservatezza delle informazioni acquisite in applicazione della direttiva. Tali informazioni possono essere usate esclusivamente per le finalità della direttiva stessa.

La Commissione deve pubblicare ogni anno una relazione sulle informazioni aggregate, accessibile al pubblico e alle industrie interessate, contenente un’analisi semplice e comprensibile delle informazioni ricevute e l’indicazione dell’eventuale rischio accresciuto per la sicurezza dei passeggeri. L’analisi non deve menzionare la fonte delle informazioni.

Ferma restando la disciplina generale sull’accesso ai documenti della Commissione, la Commissione deve inoltre adottare misure per diffondere alle parti interessate le informazioni e le relative condizioni, limitando la circolazione a quanto strettamente necessario per migliorare la sicurezza dell’aviazione civile. Se le informazioni sulle carenze sono state fornite volontariamente, il rapporto sull’ispezione non deve identificarne la fonte.

Fermo dell’aeromobile e gestione del rischio

Se la non conformità alle norme internazionali di sicurezza comporta un evidente rischio per la sicurezza di volo, l’operatore dovrebbe correggere le carenze prima della partenza. Se non vi è certezza che l’azione correttiva sarà effettuata prima del decollo, l’autorità competente che ha eseguito l’ispezione dispone il fermo dell’aeromobile fino a eliminazione del rischio e informa immediatamente le autorità dell’operatore e dello Stato di immatricolazione.

In alternativa, l’autorità competente può, in accordo con lo Stato responsabile dell’esercizio o con lo Stato di immatricolazione, fissare condizioni che consentano il trasferimento dell’aeromobile verso un aeroporto idoneo alle riparazioni. Se la carenza incide sulla validità del certificato di navigabilità, la revoca del fermo richiede anche il permesso degli Stati sorvolati.

Rafforzamento della sicurezza, misure della Commissione e cooperazione con paesi terzi

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure operative adottate per attuare gli articoli 3, 4 e 5. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può adottare misure di dettaglio per agevolare l’applicazione della direttiva, ad esempio definendo l’elenco delle informazioni da raccogliere, il contenuto e le procedure delle ispezioni, il formato per l’archiviazione e la diffusione dei dati, e il sostegno a organismi ad hoc per la gestione degli strumenti di raccolta e scambio.

Può inoltre adottare decisioni sulle modalità di svolgimento delle ispezioni e sulle misure di sorveglianza, incluse misure applicabili a un operatore specifico o agli operatori di un paese terzo specifico, in attesa di misure correttive soddisfacenti da parte delle autorità competenti del paese terzo. La Commissione può anche cooperare con i paesi terzi e fornire loro assistenza per migliorare la capacità di controllo della sicurezza dell’aviazione.

Divieti o condizioni nazionali ed estensione a livello comunitario

Qualora uno Stato membro vieti l’uso dei propri aeroporti a un operatore specifico o agli operatori di uno specifico paese terzo, oppure subordini le operazioni a determinate condizioni, in attesa di misure correttive soddisfacenti, deve notificare tali misure alla Commissione, che le comunica agli altri Stati membri.

La Commissione può, secondo la procedura di comitato, formulare raccomandazioni e adottare le misure ritenute necessarie, e può anche proporre l’estensione delle misure all’intero territorio comunitario.

Procedura di comitato e possibilità di modifica degli allegati

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91. Nei casi di rinvio al paragrafo 2 dell’articolo 10, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6; nei casi di rinvio al paragrafo 3 si applicano gli articoli 3 e 7 della stessa decisione. Il comitato adotta il proprio regolamento interno e può essere consultato su qualunque questione relativa all’applicazione della direttiva.

Gli allegati della direttiva possono essere modificati con la medesima procedura di comitato.

Recepimento, relazione della Commissione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare entro il 30 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 aprile 2008, una relazione sull’applicazione della direttiva, con particolare attenzione all’articolo 9 e agli sviluppi in ambito comunitario e internazionale; la relazione può essere accompagnata da proposte di modifica.

La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e armonizzazione delle ispezioni

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva introduce, nel quadro della strategia comunitaria, un approccio armonizzato all’efficace applicazione delle norme internazionali di sicurezza mediante regole e procedure comuni per le ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi negli aeroporti degli Stati membri. La direttiva non pregiudica il potere degli Stati membri di effettuare ispezioni ulteriori, non previste dalla direttiva, e di disporre fermi, divieti o condizioni nel rispetto del diritto comunitario e internazionale.

Esclusioni dal campo di applicazione e regime di Gibilterra

Sono esclusi gli aeromobili di Stato e gli aeromobili con MTOM inferiore a 5700 kg che non effettuano trasporti aerei commerciali. Per l’aeroporto di Gibilterra la direttiva lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche di Spagna e Regno Unito e ne sospende l’applicazione fino alla data in cui gli accordi della dichiarazione comune del 2 dicembre 1987 producano effetti, data da comunicarsi al Consiglio dai due governi.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce: il "fermo" come divieto ufficiale di lasciare l’aeroporto; le "norme internazionali di sicurezza" come quelle contenute nella convenzione di Chicago e nei suoi allegati vigenti alla data dell’ispezione; l’"ispezione a terra" come l’esame di un aeromobile di paesi terzi secondo l’allegato II; l’"aeromobile di paesi terzi" come quello il cui impiego o gestione non è soggetto al controllo delle autorità competenti di uno Stato membro.

Sistema nazionale di raccolta informazioni

L’articolo 3 impone agli Stati membri di istituire un sistema per raccogliere tutte le informazioni utili al raggiungimento dell’obiettivo della direttiva, incluse informazioni di sicurezza provenienti da rapporti dei piloti, delle organizzazioni di manutenzione, sugli incidenti, da altri organismi indipendenti e da reclami; informazioni sulle azioni successive all’ispezione a terra, come fermo, divieto di ingresso, interventi correttivi e contatti con l’autorità dell’operatore; e informazioni complementari sull’operatore, quali interventi correttivi realizzati e ricorrenza delle anomalie. I dati devono essere registrati in un rapporto su formulario-tipo di cui all’allegato I.

Obblighi di ispezione a terra e criteri di attivazione

L’articolo 4 richiede che gli Stati membri assicurino l’ispezione a terra degli aeromobili di paesi terzi sospettati di non rispettare le norme internazionali di sicurezza e atterrati nei loro aeroporti aperti al traffico internazionale. La direttiva individua situazioni che impongono particolare sollecitudine, tra cui segni di scarsa manutenzione, danni o difetti evidenti, manovre anomale, precedenti carenze non corrette, dubbi sul controllo dello Stato di immatricolazione e problematiche già emerse sull’operatore. È ammessa anche una procedura a campione senza sospetto specifico, purché non discriminatoria e conforme al diritto UE e internazionale. L’ispezione segue l’allegato II; il comandante o un rappresentante dell’operatore viene informato dell’esito e, se vi sono difetti rilevanti, il rapporto è trasmesso anche all’operatore e alle autorità competenti interessate.

Scambio immediato di informazioni

L’articolo 5 prevede lo scambio tra autorità competenti nazionali di tutte le informazioni in loro possesso, incluso, su richiesta, l’elenco degli aeroporti aperti al traffico internazionale con il numero annuo di ispezioni a terra e di movimenti di aeromobili di paesi terzi. I rapporti di cui agli articoli 3 e 4 devono essere trasmessi immediatamente alla Commissione e, su richiesta, alle autorità nazionali e all’EASA. I rapporti che evidenziano una potenziale minaccia per la sicurezza devono essere comunicati immediatamente a tutti gli Stati membri e alla Commissione.

Riservatezza e diffusione dei dati

L’articolo 6 impone agli Stati membri di garantire, secondo la propria legislazione nazionale, l’adeguata riservatezza delle informazioni ottenute ai sensi dell’articolo 5 e di usarle solo ai fini della direttiva. La Commissione deve pubblicare annualmente una relazione aggregata, accessibile al pubblico e alle industrie interessate, con analisi semplice e comprensibile delle informazioni ricevute e indicazione dell’eventuale aumento del rischio per la sicurezza dei passeggeri, senza indicare le fonti. Ferma restando la disciplina sull’accesso ai documenti, la Commissione deve adottare misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni e delle relative condizioni, limitandone la circolazione allo stretto necessario. Se informazioni sulle carenze sono fornite volontariamente, il rapporto non ne identifica la fonte.

Fermo dell’aeromobile e trasferimento verso altro aeroporto

L’articolo 7 stabilisce che, se la non conformità comporta un evidente rischio per la sicurezza di volo, l’operatore dovrebbe correggere le carenze prima del decollo; se non vi è certezza sulla correzione, l’autorità competente dispone il fermo dell’aeromobile fino alla rimozione del rischio e informa subito le autorità dell’operatore e dello Stato di immatricolazione. È possibile, d’intesa con lo Stato responsabile dell’esercizio o con lo Stato di immatricolazione, consentire il volo verso un aeroporto dove possano essere effettuate le riparazioni, stabilendo condizioni appropriate. Se la carenza incide sulla validità del certificato di navigabilità, la revoca del fermo richiede anche il permesso degli Stati sorvolati.

Misure di attuazione e poteri della Commissione

L’articolo 8 impone agli Stati membri di informare la Commissione sulle misure operative adottate per attuare gli articoli 3, 4 e 5. Sulla base di tali informazioni, la Commissione può adottare misure per agevolare l’applicazione della direttiva, tra cui l’elenco delle informazioni da raccogliere, il contenuto e le procedure delle ispezioni, il formato di archiviazione e diffusione dei dati e il sostegno a organismi idonei. Può inoltre adottare decisioni sulle modalità di svolgimento delle ispezioni e sulle altre misure di sorveglianza, anche nei confronti di un operatore specifico o degli operatori di un paese terzo specifico, in attesa di misure correttive soddisfacenti. È previsto anche il potere di cooperare con i paesi terzi e assisterli nel miglioramento delle capacità di controllo della sicurezza.

Divieti o condizioni nazionali ed estensione a livello UE

L’articolo 9 disciplina l’ipotesi in cui uno Stato membro vieti l’uso dei propri aeroporti a un operatore specifico o a operatori di un determinato paese terzo, oppure ne subordini le operazioni a condizioni, in attesa di misure correttive. Lo Stato membro deve notificare le misure alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri; la Commissione può formulare raccomandazioni e adottare misure, e può anche prevedere l’estensione delle misure all’intera Unione secondo la procedura di comitato.

Procedura di comitato e allegati

L’articolo 10 prevede l’assistenza del comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91. Quando il testo rinvia al paragrafo 2, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con periodo di tre mesi per l’articolo 5, paragrafo 6; quando rinvia al paragrafo 3, si applicano gli articoli 3 e 7 della stessa decisione. Il comitato adotta il proprio regolamento interno e può essere consultato anche su altre questioni di applicazione. L’articolo 12 consente la modifica degli allegati mediante la stessa procedura.

Recepimento e obbligo di notifica

L’articolo 11 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 aprile 2006 e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Relazione di riesame e scadenza del primo monitoraggio

L’articolo 13 obbliga la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 aprile 2008, una relazione sull’applicazione della direttiva, con particolare attenzione all’articolo 9 e agli sviluppi in ambito comunitario e internazionale; la relazione può essere accompagnata da proposte di modifica.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 15 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

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