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Direttiva 2004/26

Directive 2004/ 26/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 amending Directive 97/68/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery

Normativa europea32004L0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in modo sostanziale la disciplina UE sulle emissioni dei motori destinati a macchine mobili non stradali, introducendo limiti più severi per diverse categorie e nuove fasi emissive IIIA, IIIB e IV. Stabilisce test ciclici sia stazionari sia transitori, obblighi di etichettatura, regole sulla durabilità delle prestazioni emissive e un meccanismo di flessibilità per i costruttori di macchine. Prevede inoltre una revisione da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2007 e impone agli Stati membri il recepimento entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Direttiva 2004/26/CE che modifica la direttiva 97/68/CE sugli inquinanti gassosi e particolati emessi dai motori a combustione interna destinati a macchine mobili non stradali, introducendo nuove fasi di limiti emissivi, prove transitorie, requisiti di durabilità e un regime di flessibilità.

Ambito di applicazione

Si applica ai motori a combustione interna da installare in macchine mobili non stradali, con particolare attenzione ai motori diesel ad accensione per compressione, ai motori per locomotori, automotrici, navi per vie navigabili interne e, in parte, alle applicazioni ferroviarie e fluviali interne. Include sia i motori già installati sia quelli non ancora installati in macchine, disciplina la messa in commercio e l’omologazione CE, e prevede esclusioni specifiche per alcuni mezzi navali e per motori destinati all’esportazione verso paesi terzi. La direttiva è di rilevanza SEE e impone agli Stati membri obblighi di recepimento entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Direttiva 2004/26/CE - Emissioni dei motori per macchine mobili non stradali

La direttiva modifica in modo ampio la direttiva 97/68/CE, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni gassose e di particolato dei motori destinati a macchine mobili non stradali. Il testo nasce dall’esigenza, richiamata nei considerando, di migliorare la qualità dell’aria nell’Unione, allineare in parte la disciplina europea agli sviluppi tecnologici internazionali e introdurre strumenti tecnici più rigorosi di prova, omologazione e controllo in esercizio.

Obiettivi e logica regolatoria

La direttiva persegue tre linee principali:

  • aggiornamento dei limiti emissivi per diverse classi di motori;
  • introduzione di procedure di prova più rappresentative delle condizioni reali d’uso, in particolare per i cicli transitori;
  • rafforzamento dell’efficacia del sistema mediante durabilità, etichettatura, divieti contro dispositivi di manipolazione e un meccanismo di flessibilità per i costruttori.

Nei considerando si sottolinea che la riduzione delle emissioni deve essere regolata a livello comunitario, perché gli obiettivi ambientali non sono sufficientemente conseguibili dai soli Stati membri. Viene inoltre richiamata la necessità di un riesame tecnico entro il 31 dicembre 2007, anche per eventuali rinvii, deroghe o ulteriori limiti.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva riguarda i motori a combustione interna da installare in macchine mobili non stradali, con particolare attenzione ai motori ad accensione per compressione. La disciplina si estende anche a motori per:

  • locomotive;
  • automotrici/railcars;
  • navi per vie navigabili interne.

Le regole incidono sia sulla messa sul mercato sia sull’omologazione di motori già installati o da installare. Sono previste esclusioni specifiche per talune categorie navali e per le macchine o i motori destinati all’esportazione verso paesi terzi. Per le navi per vie navigabili interne, l’applicazione di alcune disposizioni è subordinata al riconoscimento di equivalenza tra i requisiti della direttiva e quelli della Convenzione di Mannheim da parte della CCNR.

Nuove definizioni rilevanti

Tra le definizioni introdotte o integrate assumono rilievo:

  • "inland waterway vessel", definita sulla base di lunghezza e volume, con numerose esclusioni;
  • "Original equipment manufacturer (OEM)", cioè il costruttore della macchina mobile non stradale;
  • "flexibility scheme", inteso come procedura che consente a un costruttore di motori di immettere in un periodo intermedio un numero limitato di motori conformi solo allo stadio precedente dei limiti emissivi.

Rilevanti anche le definizioni tecniche di dispositivo di manipolazione/defeat device e di "irrational emission control strategy", che servono a vietare soluzioni progettuali volte a ridurre l’efficacia dei sistemi di controllo emissioni nelle condizioni di uso ordinario.

Limiti emissivi e stadi di omologazione

Il cuore della riforma è la riscrittura delle tabelle emissive negli allegati. Vengono introdotti e dettagliati gli stadi:

  • IIIA;
  • IIIB;
  • IV.

Per ciascuno sono fissati limiti diversi per:

  • monossido di carbonio (CO);
  • idrocarburi (HC);
  • ossidi di azoto (NOx);
  • particolato (PT).

Le categorie sono differenziate per fascia di potenza e per tipo di applicazione, con regole ad hoc per:

  • motori non a velocità costante;
  • motori a velocità costante;
  • motori per railcars;
  • motori per locomotive;
  • motori per navi interne.

La direttiva fissa inoltre date precise oltre le quali gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione di tipo per le categorie interessate se il motore non rispetta i limiti vigenti. Le scadenze sono sfalsate in ragione della categoria e dello stadio, con progressione dal IIIA al IIIB fino al IV.

Messa sul mercato, etichettatura e motori sostitutivi

Gli Stati membri non possono rifiutare la messa sul mercato di motori conformi ai requisiti della direttiva. Per le navi per vie navigabili interne non possono rilasciare il certificato comunitario di navigazione interna a navi con motori non conformi.

La direttiva introduce anche:

  • un obbligo di etichettatura per i motori immessi sul mercato nel quadro di un flexible scheme;
  • la possibilità di etichettatura speciale per dimostrare la conformità anticipata agli stadi IIIA, IIIB e IV;
  • regole specifiche per i motori sostitutivi, che di regola devono rispettare i limiti originariamente applicabili al motore sostituito.

Flexible scheme per OEM e costruttori di motori

L’allegato XIII disciplina in modo puntuale il regime di flessibilità. L’OEM deve chiedere l’autorizzazione all’autorità competente e può acquistare motori non ancora conformi al nuovo stadio, purché approvati allo stadio precedente.

I limiti quantitativi sono due, alternativi:

  • massimo 20% delle vendite annue dell’OEM in ciascuna categoria di potenza, calcolate sulla media delle ultime 5 annualità nel mercato UE, oppure sul periodo più breve se l’OEM opera da meno di 5 anni;
  • in alternativa, numeri fissi massimi per categoria: 200 unità per 19-37 kW, 150 per 37-75 kW, 100 per 75-130 kW e 50 per 130-560 kW.

L’OEM deve inoltre presentare campioni delle etichette, notificare l’uso del regime a tutti gli Stati membri interessati, fornire informazioni richieste dall’autorità e presentare un report semestrale con dati cumulativi su motori, macchine e Stati membri di immissione sul mercato. Il costruttore di motori deve apporre un’etichetta specifica sui motori venduti nel quadro della flessibilità.

Prove di omologazione: NRSC e NRTC

La direttiva rafforza la parte tecnica sulle prove, distinguendo chiaramente tra:

  • NRSC, test a ciclo stazionario, usato per gli stadi I, II, IIIA e per i motori a velocità costante, nonché per alcune misurazioni agli stadi IIIB e IV;
  • NRTC, test transitorio, usato per la misurazione del particolato agli stadi IIIB e IV e, opzionalmente, anche per altri casi.

Per il NRTC viene introdotta una logica di:

  • mappatura del motore;
  • denormalizzazione del ciclo;
  • validazione statistica mediante regressione tra valori di riferimento e feedback reali;
  • controllo del lavoro di ciclo, con tolleranza tra -15% e +5% rispetto al lavoro di riferimento.

Sono fissati anche criteri di validità statistica molto precisi per speed, torque e power, con soglie per errore standard, slope, coefficiente di determinazione e intercetta.

Requisiti di prova, analizzatori e campionamento

Gli allegati tecnici impongono requisiti molto dettagliati per:

  • posizione e geometria delle sonde;
  • riscaldamento delle linee di campionamento;
  • evitare condensa e alterazione dei campioni;
  • accuratezza degli strumenti di misura;
  • tempi di risposta degli analizzatori;
  • procedure di calibrazione e verifica.

Per i sistemi di diluizione e campionamento del particolato sono disciplinati:

  • il campionamento a flusso parziale e a flusso totale;
  • le caratteristiche dei filtri, la pesatura e il condizionamento;
  • la gestione di flussi proporzionali;
  • i criteri per il controllo dell’accuratezza del campionamento.

Le emissioni possono essere misurate su base umida o secca, con correzioni specifiche per umidità e temperatura, in particolare per NOx e particolato.

Durabilità e fattori di deterioramento

L’allegato V impone ai costruttori di determinare fattori di deterioramento per ogni inquinante regolato. I DF servono a rappresentare la degradazione delle prestazioni emissive durante il periodo di durabilità e possono essere:

  • additivi;
  • moltiplicativi.

Il testo prevede che:

  • per motori CI stage IIIA e IIIB i DF siano necessari per l’omologazione e la produzione;
  • la prova di durabilità possa essere condotta anche con test accelerati, purché basati su un giudizio ingegneristico corretto;
  • i risultati possano essere derivati da test periodici durante l’accumulo ore.

Sono previsti EDP differenziati in ore:

  • 3.000 ore per motori fino a 37 kW a velocità costante;
  • 5.000 ore per motori fino a 37 kW non a velocità costante;
  • 8.000 ore per motori oltre 37 kW;
  • 10.000 ore per motori per vie navigabili interne;
  • 10.000 ore per motori ferroviari.

Carburante di riferimento

L’allegato V aggiorna le caratteristiche del carburante di riferimento per i test di approvazione e per la conformità della produzione. La direttiva distingue tra:

  • carburante per motori CI stage I e II e per motori destinati a navi interne;
  • carburante per motori CI stage IIIA;
  • carburante per motori CI stage IIIB e IV.

Per gli ultimi due gruppi i limiti sono più stringenti, in particolare sul contenuto di zolfo, che per stage IIIB/IV è fissato fino a 10 mg/kg. È inoltre introdotto il divieto di FAME nel carburante di riferimento per lo stage IIIB/IV.

Rinvia alla Commissione e futura evoluzione

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione deve riesaminare:

  • inventari emissivi;
  • tecnologie disponibili e costi/benefici;
  • necessità di nuove flessibilità o esenzioni;
  • limiti ulteriori per motori per navi interne e per motori sotto 19 kW o sopra 560 kW;
  • disponibilità dei combustibili necessari;
  • limiti di superamento ammissibile;
  • sistema di in-use compliance;
  • regole contro cycle beating e cycle by-pass.

Se opportuno, dovrà presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Recepimento, sanzioni ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro 12 mesi dall’entrata in vigore della direttiva. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate;
  • stabilire sanzioni per le violazioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
  • notificare tali sanzioni alla Commissione entro 12 mesi dall’entrata in vigore, nonché ogni successiva modifica.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 97/68/CE e nuove definizioni

L’articolo 1 integra la direttiva 97/68/CE con definizioni chiave, tra cui "inland waterway vessel", "Original equipment manufacturer (OEM)" e "flexibility scheme". La definizione di nave per vie navigabili interne è circoscritta a unità di almeno 20 metri e volume almeno pari a 100 m3, con esclusione di numerose categorie, tra cui unità passeggeri fino a 12 persone oltre l’equipaggio, imbarcazioni da diporto sotto 24 metri, mezzi di servizio di autorità di vigilanza, navi antincendio, unità navali, pescherecci registrati nell’Unione e navi marittime con valida certificazione di navigazione/sicurezza.

Flessibilità per l’immissione sul mercato di motori pre-stage successivo

L’articolo 4, paragrafo 6, consente ai motori ad accensione per compressione destinati ad usi diversi dalla propulsione di locomotive, automotrici e navi per vie navigabili interne di essere immessi sul mercato tramite un "flexible scheme" secondo l’allegato XIII. L’articolo 6, paragrafo 5, impone l’etichettatura dei motori collocati sul mercato in tale regime.

Regole specifiche per le navi per vie navigabili interne

L’articolo 7a prevede una disciplina transitoria per i motori destinati alle navi per vie navigabili interne, subordinata al riconoscimento di equivalenza tra questa direttiva e i requisiti della Convenzione di Mannheim da parte della CCNR e alla notifica alla Commissione. Fino al 30 giugno 2007 gli Stati membri non possono rifiutare l’immissione sul mercato di motori conformi alla CCNR stage I (allegato XIV); dal 1 luglio 2007 e fino all’entrata in vigore di futuri limiti, non possono rifiutare quelli conformi alla CCNR stage II (allegato XV). Gli Stati membri non devono rilasciare il certificato comunitario di navigazione interna a navi i cui motori non soddisfano la direttiva. Gli ausiliari oltre 560 kW sono soggetti agli stessi requisiti dei motori di propulsione.

Nuovi limiti emissivi e nuovi stadi di omologazione

L’articolo 9 introduce un sistema dettagliato di rifiuto dell’omologazione per motori che non rispettano i limiti delle nuove fasi IIIA, IIIB e IV, con scadenze differenziate per categorie di potenza e tipologia di motore (non a velocità costante, a velocità costante, ferroviari, locomotive e vie navigabili interne). Sono fissate date specifiche di divieto di omologazione per categorie H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, RC A, RC B, RL A, RH A e R B, nonché per le applicazioni navali interne. L’articolo 9, paragrafo 4a, stabilisce anche le date da cui gli Stati membri possono permettere la messa sul mercato solo di motori conformi al nuovo stadio applicabile, con differimenti di due anni per motori con data di produzione anteriore alla data pertinente.

Etichettatura di conformità anticipata e regole per i motori sostitutivi

L’articolo 9, paragrafo 4b, consente una etichettatura speciale per indicare la conformità anticipata alle fasi IIIA, IIIB e IV. L’articolo 10, paragrafo 1a, disciplina i motori sostitutivi, imponendo per regola la conformità ai limiti che il motore originario doveva rispettare al momento dell’immissione sul mercato, con etichetta "REPLACEMENT ENGINE"; sono previste esclusioni per motori di locomotive, automotrici e navi interne. L’articolo 10, paragrafi 5-7, consente anche per alcuni motori l’immissione sul mercato tramite flexible scheme.

Limiti emissivi dettagliati per stadi IIIA, IIIB e IV

L’allegato I sostituisce le tabelle dei limiti per i motori non stradali: lo stadio IIIA, il III B e il IV sono definiti per CO, HC, NOx e particolato, con limiti differenziati per fasce di potenza e per motori di locomotiva, automotrici e navi interne. Per gli stadi IIIB e IV si introducono limiti molto più stringenti per il particolato e il NOx. Sono inoltre previste disposizioni sui limiti da non superare oltre una certa percentuale in condizioni di carico selezionato casualmente: per gli stadi IIIB e IV, in specifiche aree di controllo, il superamento per 30 secondi non può eccedere il 100% dei limiti tabellari.

Prove NRSC e NRTC, cicli di prova e metodi di misura

L’allegato III distingue tra test NRSC (steady state) e NRTC (transient). Per il test NRSC si confermano cicli stazionari a 8, 5 o 3 modalità a seconda della categoria del motore; per il NRTC si introduce un ciclo transitorio secondo un profilo normalizzato da denormalizzare in funzione della curva di mappatura del motore. Sono disciplinati mappatura del motore, determinazione della velocità di riferimento, controllo della risposta degli strumenti, validazione statistica del ciclo, misure di potenza e lavoro del ciclo, tempi di risposta degli analizzatori e criteri di regressione e accettazione del test.

Requisiti di campionamento, analisi e accuratezza strumentale

Gli allegati II e III stabiliscono requisiti tecnici per sistemi di misura e campionamento dei gas e del particolato, inclusi analizzatori NDIR, HFID, CLD/HCLD, sonde, linee riscaldate, filtri, diluizione parziale o a flusso totale, CVS, PDP, CFV e SSV. Sono indicati valori di accuratezza per strumenti, tempi di risposta, limiti di temperatura, caratteristiche dei filtri, procedure di condizionamento e pesatura, oltre a verifiche di calibrazione specifiche per gas di calibrazione, tracciabilità e verifiche del sistema completo.

Obblighi di durabilità e fattori di deterioramento

Il nuovo allegato V si applica ai motori CI stadi IIIA, IIIB e IV e richiede ai costruttori di determinare fattori di deterioramento (DF) per ciascun inquinante regolato. I DF possono essere additivi o moltiplicativi e devono riflettere la degradazione delle prestazioni emissive durante il periodo di durabilità. Sono previsti EDP di 3.000, 5.000, 8.000 o 10.000 ore a seconda della fascia di potenza e della tipologia di motore, con 10.000 ore per motori per vie navigabili interne e per motori ferroviari.

Carburante di riferimento

L’allegato V aggiorna le specifiche del carburante di riferimento per le prove di omologazione e conformità della produzione. Per i motori stage IIIA e per quelli stage IIIB/IV sono fissati valori tecnici per numero di cetano, densità, distillazione, punto di infiammabilità, CFPP, viscosità, idrocarburi policiclici, tenore di zolfo, corrosione su rame, residuo Conradson, ceneri, acqua, numero di neutralizzazione, stabilità all’ossidazione, lubrificità e divieto di FAME per il carburante di riferimento destinato ai motori IIIB/IV.

Riconoscimento di omologazioni equivalenti

L’allegato XII riconosce come equivalenti, per specifiche categorie di motori stage IIIA e IIIB, alcune omologazioni già rilasciate in base alla direttiva 88/77/CEE, come modificata dalla direttiva 99/96/CE, e alla serie di emendamenti 49.03 del Regolamento ONU-ECE n. 49, se conformi alle fasi ivi richiamate.

Prossime valutazioni della Commissione

L’articolo 2 impone alla Commissione, entro il 31 dicembre 2007, di rivalutare le stime delle emissioni non stradali, esaminare tecnologie disponibili e costi/benefici per confermare i limiti III B e IV, valutare ulteriori flessibilità, esenzioni o rinvii, considerare i cicli di prova per motori ferroviari e locomotive, l’eventuale riduzione ulteriore dei limiti NOx, nuovi limiti per motori per vie navigabili interne, eventuali limiti sotto 19 kW e sopra 560 kW, la disponibilità dei combustibili necessari, il superamento percentuale dei limiti, un sistema di in-use compliance e regole anti cycle beating e cycle by-pass.

Recepimento, sanzioni ed entrata in vigore

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore le misure nazionali necessarie e di comunicarle alla Commissione, con rinvio espresso alla direttiva in sede di pubblicazione. L’articolo 4 richiede sanzioni nazionali efficaci, proporzionate e dissuasive, da notificare entro 12 mesi dall’entrata in vigore. L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 6 destina la direttiva agli Stati membri.

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