Direttiva 2004/41
DIRECTIVE 2004/41/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 21 APRIL 2004 REPEALING CERTAIN DIRECTIVES CONCERNING FOOD HYGIENE AND HEALTH CONDITIONS FOR THE PRODUCTION AND PLACING ON THE MARKET OF CERTAIN PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION AND AMENDING COUNCIL DIRECTIVES 89/662/EEC AND 92/118/EEC AND COUNCIL DECISION 95/408/EC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/41/CE attua un ampio riassetto del diritto UE in materia di igiene e condizioni sanitarie per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, abrogando un insieme di direttive ormai superate dalle nuove regole contenute nei regolamenti e nella direttiva 2002/99/CE. Introduce disposizioni transitorie per evitare vuoti normativi, mantenendo temporaneamente in vigore talune regole di esecuzione, criteri microbiologici e di temperatura, nonché liste provvisorie di Paesi terzi e stabilimenti. Inoltre modifica la direttiva 89/662/CEE e la decisione 95/408/CE, e precisa che la direttiva 72/462/CEE continua ad applicarsi solo all’importazione di animali vivi.
Abrogazione di numerose direttive UE su igiene alimentare e condizioni sanitarie/veterinarie per prodotti di origine animale destinati al consumo umano, con adeguamento di taluni atti collegati.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda il quadro normativo relativo alla produzione, trasformazione, distribuzione, importazione e commercializzazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, nonché taluni profili connessi ai controlli veterinari e all’importazione di animali vivi. L’ambito temporale è collegato alla “relevant date”, ossia la data di applicazione dei regolamenti e della direttiva richiamati nell’articolo 1; fino ad allora continuano ad applicarsi, in via transitoria, alcune regole e atti di esecuzione. Restano fuori dall’abrogazione, per espressa previsione, i soli profili della direttiva 72/462/EEC relativi all’importazione di animali vivi a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, più in generale, le discipline che siano sostituite dai nuovi regolamenti e dalla direttiva 2002/99/EC.
Abrogazione di direttive su igiene e condizioni sanitarie per prodotti di origine animale
La direttiva 2004/41/CE si inserisce nel processo di rifusione e aggiornamento della disciplina UE su igiene alimentare e requisiti sanitari/veterinari per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano. I considerando spiegano che le regole settoriali precedenti sono ormai sostituite da un nuovo pacchetto normativo, costituito dai regolamenti richiamati nel testo e dalla direttiva 2002/99/CE, rendendo opportuno l’abbandono del vecchio impianto.
Obiettivo e logica del riassetto normativo
L’obiettivo principale è evitare sovrapposizioni e garantire continuità regolatoria nel passaggio dal vecchio sistema di direttive al nuovo quadro armonizzato. La direttiva non introduce, in questa sede, un catalogo autonomo di standard tecnici, ma dispone l’abrogazione degli atti superati, aggiorna i rinvii tra strumenti normativi e predispone un regime transitorio per non creare vuoti di disciplina.
Definizione della data rilevante
L’articolo 1 introduce la nozione di "relevant date", coincidente con la data di applicazione dei regolamenti (CE) n. .../2003, n. .../2003 e n. ... 72003. Questa data è il perno del sistema: da essa decorrono l’abrogazione delle direttive elencate, l’aggiornamento dei rinvii e la sostituzione delle norme obsolete con quelle nuove.
Abrogazione delle direttive precedenti
L’articolo 2 abroga, con effetto dalla relevant date, una lunga serie di direttive settoriali riguardanti:
- carne fresca e carne di pollame;
- scambi intracomunitari di carne fresca e di prodotti di carne;
- controllo della trichina nella carne suina importata;
- latte e prodotti lattiero-caseari;
- uova e ovoprodotti;
- molluschi bivalvi vivi;
- prodotti della pesca;
- carne di coniglio, selvaggina allevata e selvaggina selvatica;
- carne macinata e preparazioni di carne.
L’effetto è la concentrazione della disciplina nei nuovi atti dell’Unione, con conseguente superamento del mosaico di direttive settoriali precedenti.
Adattamento della direttiva 92/118/EEC
L’articolo 3 interviene sulla direttiva 92/118/EEC per allinearla al nuovo assetto. In particolare:
- i riferimenti agli allegati I e II sono sostituiti dal solo allegato I;
- nell’articolo 4(1) viene eliminato il richiamo agli aspetti di sanità pubblica dell’allegato II;
- l’allegato II è abrogato.
Si tratta di un intervento tecnico di coordinamento, necessario per eliminare le parti ormai incompatibili con il nuovo corpus normativo.
Regime transitorio e continuità applicativa
L’articolo 4 contiene le clausole più importanti di continuità. Dal momento rilevante, i riferimenti alle direttive abrogate e all’allegato II della direttiva 92/118/EEC devono essere letti, a seconda del contesto, come riferiti ai nuovi regolamenti o alla direttiva 2002/99/CE. Ciò serve a evitare che il sistema transitorio resti privo di base giuridica.
Inoltre, fino all’adozione dei nuovi criteri microbiologici e dei requisiti di temperatura previsti dall’articolo 4 del regolamento richiamato nel testo, continuano ad applicarsi quelli contenuti nelle direttive abrogate, nei relativi atti di esecuzione o nell’allegato II della direttiva 92/118/EEC. Analogamente, restano applicabili, mutatis mutandis, gli atti di esecuzione adottati sulla base delle direttive abrogate e dell’allegato II, salvo la decisione 94/371/EC, nonché le liste provvisorie di Paesi terzi e stabilimenti predisposte ai sensi della decisione 95/408/EC.
Importazione di animali vivi
L’articolo 5 delimita la sopravvivenza della direttiva 72/462/EEC: dal 1° gennaio 2005 essa continua ad applicarsi solo all’importazione di animali vivi, e dalla relevant date tale applicazione permane esclusivamente per quel profilo. Ne consegue che i settori della carne fresca e dei prodotti a base di carne passano definitivamente sotto il nuovo quadro.
Coordinamento della direttiva 89/662/EEC
L’articolo 6 aggiorna la direttiva 89/662/EEC, che disciplina i controlli veterinari negli scambi intracomunitari, sostituendo i riferimenti alle vecchie direttive con la formula più ampia riferita agli "atti" indicati nell’Annex A. L’Annex A viene riscritto per riflettere il nuovo impianto: nel Chapter I figurano la direttiva 2002/99/EC e il regolamento sulle specifiche regole di igiene per alimenti di origine animale; nel Chapter II restano la direttiva 92/118/EEC e il regolamento sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Modifica della decisione 95/408/EC
L’articolo 7 sostituisce l’articolo 9 della decisione 95/408/EC, chiarendo che essa si applica fino alla relevant date definita dalla presente direttiva. La norma preserva così il regime provvisorio delle liste di stabilimenti di Paesi terzi fino all’effettiva operatività del nuovo sistema.
Recepimento nazionale e obblighi degli Stati membri
L’articolo 8 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro la relevant date, adottando tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informando senza ritardo la Commissione. Le disposizioni nazionali di recepimento devono richiamare la direttiva o essere accompagnate dal richiamo in sede di pubblicazione ufficiale; la tecnica di tale richiamo è lasciata alla scelta dello Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È destinata agli Stati membri, i quali devono assicurare il coordinamento tra il vecchio e il nuovo quadro normativo e garantire la continuità dei controlli e degli standard applicabili durante la fase transitoria.
Disposizioni principali
Definizione di "relevant date"
L’articolo 1 definisce la "relevant date" come la data di applicazione dei regolamenti (CE) n. .../2003, n. .../2003 e n. ... 72003 richiamati nei considerando. Tale data costituisce il momento chiave per l’abrogazione delle direttive elencate e per l’entrata in operatività delle nuove regole sostitutive.
Abrogazione delle direttive elencate
L’articolo 2 abroga, con effetto dalla relevant date, sedici atti tra direttive su carne fresca, pollame, scambi intracomunitari, prodotti di carne, latte, uova, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca, coniglio e selvaggina, carne macinata e preparazioni di carne. L’obiettivo è sostituire il vecchio corpus settoriale con il nuovo quadro normativo armonizzato.
Modifiche alla direttiva 92/118/EEC
L’articolo 3 adegua la direttiva 92/118/EEC sostituendo i riferimenti ad "Annexes I and II" con "Annex I", eliminando dall’articolo 4(1) le parole relative agli aspetti di sanità pubblica dell’Annex II e abrogando integralmente l’Annex II.
Disposizioni transitorie e continuità normativa
L’articolo 4 stabilisce che, dalla relevant date, i riferimenti alle direttive abrogate o all’Annex II della direttiva 92/118/EEC devono intendersi fatti, secondo il contesto, ai nuovi regolamenti e alla direttiva 2002/99/EC. Inoltre prevede la prosecuzione temporanea dell’applicazione dei criteri microbiologici e dei requisiti di temperatura già vigenti, nonché delle norme di esecuzione adottate sulla base degli atti abrogati, con l’eccezione della decisione 94/371/EC e nel regime mutatis mutandis per le liste provvisorie di Paesi terzi e stabilimenti.
Disciplina dell’importazione di animali vivi
L’articolo 5 chiarisce che la direttiva 72/462/EEC continua ad applicarsi solo all’importazione di animali vivi. Dal 1° gennaio 2005, e comunque dalla relevant date, essa non disciplina più carne fresca o prodotti di carne, ormai coperti dai nuovi atti.
Modifiche alla direttiva 89/662/EEC
L’articolo 6 aggiorna i rinvii interni alla direttiva 89/662/EEC, sostituendo i riferimenti ai prodotti coperti dalle direttive elencate nell’Annex A con la formula "products of animal origin covered by the acts referred to in Annex A". Sostituisce inoltre integralmente l’Annex A, inserendo al Chapter I la direttiva 2002/99/EC e il regolamento sulle specifiche regole di igiene per alimenti di origine animale, e al Chapter II la direttiva 92/118/EEC e il regolamento sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Modifica della decisione 95/408/EC
L’articolo 7 sostituisce l’articolo 9 della decisione 95/408/EC, prevedendo che la decisione si applichi fino alla relevant date definita dall’articolo 1 della presente direttiva. La modifica serve a mantenere il regime provvisorio delle liste di stabilimenti di Paesi terzi fino alla piena operatività del nuovo quadro.
Recepimento nazionale
L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare, entro la relevant date, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore della direttiva alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 10 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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