Direttiva 2004/39
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/39/CE (MiFID I) istituisce un quadro armonizzato per la prestazione di servizi di investimento e il funzionamento dei mercati regolamentati nell’Unione, sostituendo la direttiva 93/22/CEE. Mira a rafforzare la protezione degli investitori, la concorrenza tra sedi di negoziazione e l’integrità/efficienza dei mercati tramite regole comuni su autorizzazione, condotta, best execution, trasparenza e cooperazione tra autorità. La direttiva richiede recepimento nazionale entro 24 mesi dall’entrata in vigore e contiene un ampio apparato di misure di esecuzione e revisioni future affidate alla Commissione.
Disciplina armonizzata dei mercati degli strumenti finanziari, dei servizi e delle imprese di investimento, con regole su autorizzazione, passaporto europeo, condotta, trasparenza e vigilanza.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati; estende talune disposizioni anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2000/12/CE quando prestano servizi o attività di investimento. Definisce un ampio perimetro di servizi, attività e strumenti finanziari, includendo anche sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori sistematici, agenti collegati, controparti qualificate e regimi di trasparenza pre/post negoziazione. Sono previste numerose esenzioni soggettive e oggettive, tra cui assicurazioni, banche centrali, organismi di investimento collettivo, fondi pensione, talune attività accessorie o infragruppo, nonché l’esenzione specifica per gli "agenti di cambio" italiani di cui all’art. 201 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari
La direttiva istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per i servizi di investimento, i mercati regolamentati e i sistemi di negoziazione, sostituendo la direttiva 93/22/CEE. L’impianto è orientato a rafforzare la protezione degli investitori, la concorrenza tra sedi di negoziazione, la trasparenza e l’integrità dei mercati, affidando agli Stati membri la trasposizione entro 24 mesi dall’entrata in vigore.
Obiettivi e logica regolatoria
La direttiva nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina ai mercati finanziari divenuti più complessi e più integrati, con un maggior numero di investitori e una gamma ampia di servizi e strumenti. Il legislatore unionale mira a creare un mercato unico dei servizi di investimento fondato sul mutuo riconoscimento e sulla vigilanza dello Stato membro d’origine, garantendo al contempo un livello elevato e uniforme di tutela della clientela e di disciplina dei mercati.
Ambito di applicazione ed esenzioni
La disciplina si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati; alcune disposizioni si estendono agli enti creditizi autorizzati che prestano servizi o attività di investimento (art. 1). L’art. 2 contiene un elenco articolato di esclusioni, tra cui imprese di assicurazione, banche centrali, organismi di investimento collettivo, fondi pensione, servizi infragruppo, talune attività accessorie o di copertura su merci e derivati su merci, nonché gli agenti di cambio italiani di cui all’art. 201 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. L’art. 3 consente agli Stati membri di non applicare la direttiva ad alcuni soggetti limitati nella gamma dei servizi offerti e privi di detenzione di fondi o strumenti dei clienti.
Definizioni chiave
L’art. 4 è centrale perché definisce il perimetro operativo della direttiva: impresa di investimento, servizio e attività di investimento, servizio accessorio, consulenza in materia di investimenti, esecuzione ordini, negoziazione per conto proprio, internalizzatore sistematico, market maker, gestione di portafoglio, cliente, cliente professionale, cliente al dettaglio, mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione, soggetto con partecipazione qualificata e stretto legame. Le definizioni sono costruite per distinguere con precisione le diverse funzioni di mercato e per ancorare il regime di condotta, trasparenza e vigilanza a criteri oggettivi.
Autorizzazione e passaporto europeo
L’esercizio professionale di servizi o attività di investimento richiede autorizzazione preventiva dello Stato membro d’origine (art. 5). L’autorizzazione deve specificare i servizi e le attività consentiti ed è valida in tutta l’Unione, consentendo la prestazione transfrontaliera sia in libera prestazione dei servizi sia tramite succursale (art. 6). Il rilascio richiede una verifica piena dei requisiti; la decisione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa (art. 7). La revoca è prevista in caso di mancato utilizzo dell’autorizzazione, false dichiarazioni, perdita dei requisiti o violazioni gravi e sistematiche (art. 8).
Governance, azionariato e requisiti prudenziali
Gli Stati membri devono garantire che i soggetti che dirigono effettivamente l’impresa abbiano onorabilità e professionalità sufficienti; la direzione deve essere normalmente collegiale, con almeno due persone, salvo eccezioni limitate per imprese individuali o amministrate da un solo soggetto con adeguate misure alternative (art. 9). Le partecipazioni qualificate devono essere comunicate preventivamente all’autorità competente, che può opporsi entro tre mesi se non è assicurata una gestione sana e prudente o se i legami con altri soggetti impediscono una vigilanza efficace (art. 10). In caso di acquisti o incrementi non notificati o contrari alla decisione dell’autorità, gli Stati membri devono prevedere misure incisive, fino alla sospensione dei diritti di voto o alla nullità/annullabilità dei voti espressi. È inoltre richiesto l’adesione a un sistema di indennizzo degli investitori e un capitale iniziale conforme alla normativa prudenziale richiamata (artt. 11-12).
Organizzazione interna, protezione dei clienti e outsourcing
L’art. 13 impone alle imprese di investimento un vero e proprio sistema organizzativo: politiche e procedure interne, controlli sui conflitti di interesse, continuità operativa, controlli interni, registrazioni adeguate e protezione dei beni dei clienti. Quando funzioni operative essenziali sono affidate a terzi, ciò non deve compromettere il controllo interno né la vigilanza delle autorità. Le imprese devono inoltre salvaguardare i diritti di proprietà dei clienti sugli strumenti finanziari e sui fondi, separandoli dal patrimonio dell’impresa e impedendone l’uso per conto proprio salvo consenso espresso o casi specifici.
Sistemi multilaterali di negoziazione e disciplina dei paesi terzi
Per i sistemi multilaterali di negoziazione, l’art. 14 richiede regole e procedure trasparenti e non discrezionali, criteri oggettivi di accesso, informativa adeguata agli utenti e regole sul regolamento delle operazioni. Gli articoli 26, 29 e 30 disciplinano il controllo delle regole del sistema e la trasparenza pre/post negoziazione. L’art. 15 regola i rapporti con i paesi terzi: gli Stati membri segnalano le difficoltà incontrate dalle imprese dell’Unione e la Commissione può promuovere negoziati o, in situazioni specifiche, misure temporanee di limitazione delle domande collegate a soggetti di paesi terzi.
Condotta verso i clienti: informazione, adeguatezza e appropriatezza
L’art. 19 richiede che le imprese agiscano in modo onesto, equo e professionale, nell’interesse migliore del cliente. Le informazioni e le comunicazioni promozionali devono essere corrette, chiare e non fuorvianti; devono inoltre essere fornite informazioni appropriate su impresa, servizi, strumenti, rischi, sedi di esecuzione, costi e oneri. Per consulenza in materia di investimenti e gestione di portafoglio è obbligatoria la valutazione di conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento; per gli altri servizi si applica il test di appropriatezza. Una deroga limitata opera per mera esecuzione/ricezione e trasmissione ordini su strumenti non complessi, a iniziativa del cliente e con avviso esplicito sulla mancanza del controllo di idoneità.
Prestazione tramite altra impresa e best execution
L’art. 20 consente di fare affidamento sulle informazioni o raccomandazioni trasmesse da un’altra impresa di investimento, fermo restando che la responsabilità rimane, rispettivamente, in capo all’impresa trasmittente per completezza/adeguatezza e all’impresa ricevente per l’effettiva prestazione del servizio. L’art. 21 introduce il principio di esecuzione alle condizioni più favorevoli per il cliente: l’impresa deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, tenendo conto di prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensione, natura e altre caratteristiche dell’ordine. È richiesta una strategia di esecuzione documentata, il consenso del cliente e, se l’esecuzione può avvenire fuori mercato regolamentato o MTF, un consenso esplicito specifico.
Gestione degli ordini, ordini con limite di prezzo e agenti collegati
L’art. 22 impone procedure per l’esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini, con regole particolari per gli ordini con limite di prezzo su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato non eseguiti immediatamente. In tali casi l’impresa deve facilitare l’esecuzione più rapida possibile, di regola pubblicando l’ordine o trasmettendolo a una sede di negoziazione. L’art. 23 consente agli Stati membri di prevedere agenti collegati, ma l’impresa di investimento resta pienamente responsabile delle loro azioni e deve garantire una chiara identificazione della qualità in cui operano; è previsto un registro pubblico e la possibilità per gli Stati membri di imporre requisiti più severi.
Controparti qualificate e disapplicazione parziale delle tutele
L’art. 24 consente di concludere operazioni con controparti qualificate senza applicare gli artt. 19, 21 e 22, par. 1, per tali operazioni e per i servizi accessori direttamente connessi. Il regime vale per una serie di soggetti istituzionali predeterminati; gli Stati membri possono riconoscere ulteriori soggetti, anche di paesi terzi, purché siano soddisfatti requisiti equivalenti. Il soggetto può sempre chiedere di essere trattato come cliente soggetto alle regole ordinarie di protezione.
Trasparenza e integrità del mercato
Gli artt. 25 e 26 rafforzano la tutela dell’integrità del mercato: le imprese devono conservare per almeno cinque anni i dati delle operazioni, comunicarne i dettagli alle autorità competenti e cooperare nelle indagini su abusi di mercato. I sistemi multilaterali di negoziazione devono controllare l’osservanza delle regole da parte degli utenti e segnalare tempestivamente infrazioni rilevanti, condizioni di negoziazione anormali e comportamenti riconducibili ad abusi di mercato.
Internalizzatori sistematici e trasparenza sulle azioni
L’art. 27 impone agli internalizzatori sistematici in azioni quotazioni irrevocabili per i titoli liquidi e la comunicazione delle quotazioni su richiesta per i titoli non liquidi. La disciplina è calibrata sulla dimensione standard del mercato e sulla categorizzazione delle azioni, con poteri di determinazione annuale in capo all’autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità. L’articolo disciplina anche accesso alle quotazioni, possibilità di price improvement limitato e condizioni di accesso non discriminatorie. Gli artt. 28, 44 e 45 estendono il regime di trasparenza pre/post negoziazione alle operazioni eseguite fuori sede o tramite mercati regolamentati, con possibili differimenti per operazioni di grandi dimensioni o in base al modello di mercato.
Regime dei mercati regolamentati
Il titolo III disciplina l’autorizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati. L’autorizzazione è riservata ai sistemi conformi al titolo; il gestore del mercato deve presentare un programma di attività e resta responsabile del rispetto dei requisiti di legge (art. 36). Sono fissati requisiti di onorabilità e professionalità per i dirigenti, obblighi di trasparenza sulla proprietà e sull’influenza significativa, regole organizzative, criteri di ammissione degli strumenti finanziari, controlli continui e procedure di sospensione o ritiro dalla negoziazione (artt. 37-41). L’accesso ai mercati regolamentati deve essere regolato da norme trasparenti e non discriminatorie, aperte anche a partecipazione remota e, in certi casi, a membri/partecipanti non appartenenti alle categorie classiche di intermediari (art. 42).
Accesso ai mercati, compensazione e regolamento
Gli artt. 33-35 e 46 rafforzano il passaporto di mercato: le imprese autorizzate negli altri Stati membri hanno diritto di diventare membri o di accedere ai mercati regolamentati, nonché ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento, secondo criteri non discriminatori e obiettivi. Le imprese e i mercati possono designare sistemi di regolamento di altri Stati membri e concludere accordi di compensazione/regolamento transfrontalieri; l’autorità competente può opporsi solo se dimostra che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato del mercato. Le limitazioni commerciali dei gestori dei sistemi restano comunque possibili per ragioni legittime.
Autorità competenti, poteri di vigilanza, sanzioni e ricorsi
Gli Stati membri devono designare autorità competenti pubbliche per ciascuna funzione prevista dalla direttiva; la delega di compiti è ammessa solo in casi espressamente previsti e senza attribuire poteri pubblici o discrezionali al delegato (art. 48). Le autorità dispongono di un ampio ventaglio di poteri di vigilanza e indagine, incluse ispezioni, accesso ai documenti, richieste di informazioni, blocco/sequestro, sospensione di attività, sospensione/ritiro di strumenti e proposta di azione penale (art. 50). Le sanzioni amministrative devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri devono garantire ricorsi giurisdizionali contro le decisioni adottate; sono inoltre incoraggiati meccanismi extragiudiziali per i reclami degli investitori (artt. 51-53).
Segreto professionale, revisori e cooperazione tra autorità
L’art. 54 stabilisce un regime rigoroso di segreto professionale per autorità competenti, personale, soggetti delegati, revisori ed esperti. L’art. 55 impone ai revisori un obbligo di segnalazione alle autorità competenti di fatti o decisioni rilevanti che possano costituire violazioni sostanziali, compromettere la continuità dell’impresa o comportare rilievi sui bilanci. Gli artt. 56-59 disciplinano la cooperazione tra autorità degli Stati membri, lo scambio di informazioni, le verifiche in loco, i criteri di rifiuto della cooperazione e i poteri di coordinamento tramite punti di contatto unici.
Vigilanza dello Stato ospitante e misure cautelari
Gli Stati membri ospitanti possono richiedere informazioni alle succursali e, nei limiti della direttiva, adottare misure cautelari qualora un’impresa o un mercato regolamentato operi in violazione degli obblighi e metta chiaramente a rischio gli investitori o il funzionamento ordinato dei mercati (artt. 61-62). Tali misure devono essere motivate, comunicate alle controparti istituzionali e notificate senza ritardo alla Commissione. La direttiva contempla anche la cooperazione con paesi terzi, consentendo scambi informativi solo con garanzie equivalenti di segreto professionale (art. 63).
Modifiche ad altri atti, recepimento e regime transitorio
La direttiva modifica la direttiva 85/611/CEE, la direttiva 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE, in particolare sul riconoscimento reciproco di taluni servizi e sui requisiti patrimoniali delle imprese di investimento (artt. 66-68). La direttiva 93/22/CEE è abrogata con effetto da 24 mesi dopo l’entrata in vigore della nuova direttiva (art. 69). Gli Stati membri devono adottare le disposizioni di recepimento entro 24 mesi dall’entrata in vigore (art. 70). Le disposizioni transitorie mantengono, a determinate condizioni, le autorizzazioni e registrazioni già esistenti e disciplinano il passaggio dei clienti professionali e dei sistemi multilaterali di negoziazione già in attività (art. 71).
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo
La direttiva si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati (art. 1), estendendosi a talune disposizioni agli enti creditizi autorizzati che prestano servizi o attività di investimento. L’art. 2 elenca un ampio catalogo di esenzioni, incluse assicurazioni, banche centrali, OICVM e fondi pensione, servizi infragruppo o accessori, talune attività su merci e derivati su merci, nonché gli "agenti di cambio" italiani; l’art. 3 consente agli Stati membri un’esenzione facoltativa per alcuni intermediari limitati al ricevimento/trasmissione ordini e alla consulenza. L’art. 4 contiene le definizioni chiave, inclusi impresa di investimento, servizi/attività di investimento, mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione, internalizzatore sistematico, clienti al dettaglio/professionali e controparti qualificate.
Autorizzazione preventiva e condizioni di accesso
L’esercizio professionale di servizi o attività di investimento richiede autorizzazione preventiva rilasciata dallo Stato membro d’origine (art. 5). L’autorizzazione indica i servizi consentiti, ha efficacia in tutta la Comunità e consente il passaporto europeo per succursali o libera prestazione dei servizi (art. 6). L’autorità competente deve valutare integralmente i requisiti del richiedente, decidere entro sei mesi dalla domanda completa e può revocare l’autorizzazione in caso di mancato avvio, informazioni false, perdita dei requisiti o violazioni gravi e sistematiche (artt. 7-8).
Requisiti di governance, azionariato e solidità
Gli Stati membri devono esigere requisiti di onorabilità e professionalità per i soggetti che dirigono effettivamente l’impresa; in linea generale la direzione deve essere affidata ad almeno due persone, salvo deroghe limitate per imprese individuali o amministrate da un solo soggetto con misure alternative di salvaguardia (art. 9). Le partecipazioni qualificate devono essere comunicate preventivamente e l’autorità può opporsi entro tre mesi se non è garantita una gestione sana e prudente o se esistono stretti legami che ostacolano la vigilanza; sono previste sanzioni e sospensione/nullità dei diritti di voto in caso di acquisizioni non autorizzate (art. 10). È richiesta l’adesione a un sistema di indennizzo degli investitori e un capitale iniziale conforme alla direttiva 93/6/CEE (artt. 11-12).
Organizzazione interna, custodia e outsourcing
Le imprese di investimento devono adottare politiche e procedure idonee a garantire il rispetto della direttiva, gestire i conflitti di interesse, assicurare continuità e regolarità del servizio e mantenere controlli interni, procedure amministrativo-contabili e registrazioni adeguate (art. 13). Quando affidano funzioni operative essenziali a terzi devono evitare un eccessivo rischio operativo e non compromettere il controllo interno o la vigilanza. I beni e fondi dei clienti devono essere segregati e protetti, anche in caso di insolvenza dell’impresa, salvo consenso espresso del cliente e alcune eccezioni limitate (art. 13, paragrafi 7-9; considerando 26-27).
Sistemi multilaterali di negoziazione e paesi terzi
Chi gestisce un sistema multilaterale di negoziazione deve rispettare regole trasparenti e non discrezionali sul processo di negoziazione, sull’accesso, sugli strumenti ammissibili e sul regolamento delle operazioni, nonché assicurare il rispetto delle regole del sistema e segnalare abusi di mercato o irregolarità (artt. 14, 26, 29-30). L’art. 15 disciplina i rapporti con i paesi terzi: gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di accesso, la Commissione può avviare iniziative negoziali e, in certi casi, misure temporanee di limitazione/sospensione delle domande connesse a imprese madri di paesi terzi, per periodi non superiori a tre mesi, prorogabili.
Norme di condotta e protezione degli investitori
Le imprese devono operare in modo onesto, equo e professionale, fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti e raccogliere le informazioni necessarie per valutare appropriatezza e adeguatezza dei servizi e dei prodotti rispetto al cliente (art. 19). Per consulenza e gestione di portafoglio è obbligatoria la valutazione di conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi del cliente; per altri servizi si applica il test di appropriatezza, con esenzioni limitate per mera esecuzione/ricezione ordini su strumenti non complessi a iniziativa del cliente, previo avviso (art. 19). Devono essere mantenute registrazioni contrattuali e rese relazioni adeguate sui servizi prestati (art. 19, parr. 7-8).
Best execution, gestione ordini e agenti collegati
Le imprese devono adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, definendo una strategia di esecuzione degli ordini e aggiornandola periodicamente; il consenso del cliente è richiesto, in particolare, per l’esecuzione fuori mercato regolamentato o MTF (art. 21). Gli ordini dei clienti vanno gestiti in modo rapido, equo ed efficiente, con regole specifiche per gli ordini con limite di prezzo su azioni negoziate in mercato regolamentato (art. 22). Gli Stati membri possono consentire la nomina di agenti collegati, ma l’impresa mantiene responsabilità piena e incondizionata per le loro azioni, con registro pubblico e requisiti di onorabilità e competenza (art. 23).
Controparti qualificate
Le operazioni con controparti qualificate consentono di disapplicare, in tutto o in parte, le norme di condotta di cui agli artt. 19, 21 e 22, paragrafo 1, nei limiti della direttiva (art. 24). Sono elencate categorie presuntivamente qualificate, tra cui imprese di investimento, enti creditizi, assicurazioni, OICVM, fondi pensione, governi, banche centrali e organizzazioni sovranazionali; gli Stati membri possono estendere il regime ad altri soggetti e riconoscere soggetti di paesi terzi equivalenti. È richiesto, per le imprese extra elenco, il consenso esplicito a essere trattate come controparti qualificate.
Trasparenza, internalizzazione sistematica e pubblicazione delle operazioni
La direttiva introduce obblighi di trasparenza pre e post negoziazione per azioni ammesse alla negoziazione, imponendo la pubblicazione di prezzi, volumi e tempi di esecuzione, con possibilità di pubblicazione differita in casi di dimensioni elevate o in relazione al modello di mercato (artt. 27-30, 44-45). Gli internalizzatori sistematici in azioni devono pubblicare quotazioni irrevocabili per mercati liquidi e, per azioni non liquide, comunicare le quotazioni su richiesta; devono inoltre eseguire gli ordini dei clienti al prezzo quotato, con regole specifiche per clienti al dettaglio e professionali e margini limitati di price improvement (art. 27). Le imprese devono inoltre pubblicare le operazioni concluse fuori mercato regolamentato/MTF su azioni (art. 28).
Libertà di prestazione dei servizi, succursali e accesso ai mercati
Le imprese autorizzate in uno Stato membro possono prestare servizi e svolgere attività in tutta l’Unione senza ulteriore autorizzazione, sia in libera prestazione sia tramite succursale, previa procedura di notifica tra autorità competenti (artt. 31-32). Sono previste disposizioni per l’uso di agenti collegati, per l’accesso remoto ai mercati regolamentati e per l’accesso ai sistemi di compensazione e regolamento secondo criteri non discriminatori e obiettivi (artt. 33-35).
Regime dei mercati regolamentati
L’autorizzazione come mercato regolamentato è riservata ai sistemi che rispettano il titolo III; il gestore del mercato deve fornire un programma di attività, la legge applicabile alle negoziazioni è quella dello Stato membro d’origine e la revoca è possibile in casi analoghi a quelli previsti per le imprese di investimento (art. 36). Sono stabiliti requisiti su persone che dirigono il mercato, soggetti con influenza significativa, organizzazione, ammissione degli strumenti, sospensione/ritiro degli strumenti, regole di accesso e trasparenza pre/post negoziazione (artt. 37-47).
Autorità competenti, poteri, sanzioni e rimedi
Gli Stati membri designano autorità competenti pubbliche, con facoltà di delega limitata e sotto responsabilità finale dell’autorità stessa; la Commissione pubblica l’elenco aggiornato delle autorità competenti (art. 48). Le autorità devono cooperare, avere poteri di accesso ai documenti, ispezione, richiesta informazioni, sospensione di negoziazioni, ritiro strumenti e altre misure cautelari (artt. 49-50). Le sanzioni amministrative devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; le decisioni sono motivate e soggette a ricorso giurisdizionale, con promozione di meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie e obblighi di segreto professionale (artt. 51-55).
Cooperazione transfrontaliera e con paesi terzi
Le autorità competenti devono collaborare tra loro, scambiarsi informazioni e prestarsi assistenza in indagini, verifiche in loco e vigilanza; sono previste consultazioni preventive in caso di autorizzazione di imprese collegate a gruppi transfrontalieri (artt. 56-60). Gli Stati membri ospitanti possono richiedere informazioni alle succursali e adottare misure cautelari se un’impresa o un mercato regolamentato viola gli obblighi e mette a rischio gli investitori o il funzionamento ordinato del mercato (artt. 61-62). Gli accordi con paesi terzi per scambio di informazioni sono ammessi solo con garanzie di segreto professionale equivalenti (art. 63).
Modifiche ad altri atti, abrogazione e transizione
La direttiva modifica la direttiva 85/611/CEE, la 93/6/CEE e la 2000/12/CE, adeguando definizioni, requisiti patrimoniali e riconoscimento reciproco (artt. 66-68). La direttiva 93/22/CEE è abrogata con effetto da 24 mesi dopo l’entrata in vigore della nuova direttiva (art. 69). Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro 24 mesi dall’entrata in vigore; le disposizioni transitorie riconoscono talune autorizzazioni e registrazioni già esistenti se basate su requisiti comparabili (artt. 70-71).
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