Direttiva 2004/25
Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce un quadro comune per le offerte pubbliche di acquisto su società quotate, con l’obiettivo di garantire parità di trattamento, trasparenza e adeguata tutela degli azionisti, in particolare di minoranza. Prevede un obbligo di offerta in caso di acquisizione del controllo, regole sul prezzo equo, sugli obblighi informativi, sui poteri dell’organo di amministrazione della società bersaglio e sulla neutralizzazione di talune difese societarie. Introduce inoltre il diritto di acquisto e l’obbligo di acquisto, lasciando agli Stati membri margini di scelta su vari profili applicativi e tecnici, con recepimento entro il 20 maggio 2006.
Disciplina armonizzata minima delle offerte pubbliche di acquisto su titoli di società quotate, con tutele per gli azionisti di minoranza e regole su trasparenza, neutralizzazione delle difese e squeeze-out/sell-out.
Ambito di applicazione
Si applica alle offerte pubbliche di acquisto di titoli di società di diritto di uno Stato membro quando una parte o la totalità dei titoli è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno o più Stati membri (art. 1, par. 1). Sono escluse le offerte su titoli emessi da organismi di investimento collettivo a capitale variabile/rimborsabile e su titoli emessi dalle banche centrali degli Stati membri (art. 1, parr. 2 e 3). La direttiva si applica inoltre in un contesto transfrontaliero, con regole di individuazione dell’autorità competente e del diritto applicabile nelle ipotesi di quotazione in più Stati membri (art. 4).
Direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto
La direttiva istituisce un quadro di coordinamento minimo per le offerte pubbliche di acquisto su titoli di società quotate, con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli azionisti, in particolare di minoranza, e di assicurare trasparenza e certezza giuridica nei cambi di controllo. Il testo mira inoltre a evitare distorsioni concorrenziali e differenze arbitrarie tra ordinamenti nazionali, pur lasciando agli Stati membri spazi di scelta su autorità di vigilanza, sanzioni, alcuni aspetti procedurali e talune opzioni di neutralizzazione delle difese societarie.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle offerte pubbliche di acquisto di titoli di società di diritto di uno Stato membro quando almeno una parte dei titoli è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno o più Stati membri (art. 1, par. 1). Sono espressamente escluse le offerte relative a organismi di investimento collettivo di tipo aperto/rimborsabile e quelle aventi ad oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati membri (art. 1, parr. 2 e 3).
Definizioni rilevanti
L’art. 2 chiarisce nozioni centrali per l’applicazione uniforme della disciplina. In particolare, l’"offerta pubblica di acquisto" è l’offerta rivolta ai possessori di titoli per acquistare la totalità o una parte dei titoli, obbligatoria o volontaria, purché successiva o strumentale all’acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente. Sono definiti anche la società emittente, l’offerente, le persone che agiscono di concerto, i titoli rilevanti e i titoli con diritto di voto plurimo.
Principi generali e standard minimi
L’art. 3 impone agli Stati membri di garantire alcuni principi fondamentali: trattamento equivalente degli azionisti della stessa categoria; tutela degli azionisti quando si acquisisce il controllo; tempo e informazioni sufficienti per decidere sull’offerta; obbligo dell’organo di amministrazione di agire nell’interesse della società nel suo insieme; divieto di creare mercati fittizi o alterazioni artificiali dei prezzi; capacità dell’offerente di far fronte agli impegni di pagamento; divieto di ostacolare la società bersaglio oltre un ragionevole lasso di tempo. Gli Stati membri possono aggiungere condizioni o regole più rigorose, purché compatibili con tali principi.
Autorità di vigilanza, competenza e cooperazione
L’art. 4 impone la designazione di una o più autorità di vigilanza imparziali e indipendenti, che possono essere pubbliche o, se riconosciute dal diritto nazionale, private. La direttiva disciplina la competenza nei casi di quotazione in più Stati membri: in linea generale conta la sede legale della società emittente, ma sono previste regole speciali se i titoli sono ammessi in altri mercati regolamentati o contemporaneamente in più mercati. Le questioni di prezzo e procedura dell’offerta sono regolate dal diritto dello Stato dell’autorità competente, mentre le questioni societarie e l’informazione ai dipendenti restano ancorate allo Stato della sede legale. È previsto il segreto professionale, la cooperazione tra autorità e la possibilità di notificare gli atti necessari per l’esecuzione delle misure adottate.
Offerta obbligatoria e prezzo equo
L’art. 5 costituisce il cuore della tutela degli azionisti di minoranza: chiunque acquisisca il controllo di una società quotata, direttamente o tramite persone che agiscono di concerto, deve promuovere un’offerta a tutti i possessori di titoli per l’intera partecipazione, a prezzo equo. Il prezzo equo corrisponde, di regola, al prezzo massimo pagato dall’offerente o dai concertisti in un periodo compreso tra 6 e 12 mesi prima dell’offerta, determinato dallo Stato membro; se dopo la pubblicazione dell’offerta vengono acquistati titoli a prezzo maggiore, l’offerta va adeguata. Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità di vigilanza a correggere il prezzo in circostanze predeterminate e devono disciplinare l’eventuale corrispettivo in contanti, che in alcuni casi deve essere offerto almeno come alternativa.
Informazione sull’offerta e contenuto del documento d’offerta
L’art. 6 richiede la pubblicazione immediata della decisione di lanciare l’offerta e la contestuale informazione all’autorità di vigilanza; una volta resa pubblica, la notizia va comunicata anche ai rappresentanti dei lavoratori o direttamente ai lavoratori. L’offerente deve predisporre un documento d’offerta, trasmetterlo preventivamente all’autorità e renderlo pubblico in tempo utile. Il documento deve contenere, tra l’altro, contenuto dell’offerta, identità dell’offerente, titoli oggetto, corrispettivo e metodo di valutazione, eventuale indennizzo per i diritti soppressi dalla neutralizzazione, condizioni, piani strategici e impatti sull’occupazione, termini di adesione, finanziamento, persone che agiscono di concerto, legge applicabile e giurisdizioni competenti. Se il documento è stato approvato in via preventiva, esso è riconosciuto negli altri Stati membri interessati, con la sola possibilità di integrare informazioni locali limitate a formalità di adesione e regime fiscale.
Termine di accettazione e pubblicità
L’art. 7 fissa un termine di accettazione non inferiore a 2 settimane e non superiore a 10 settimane dalla pubblicazione del documento d’offerta, con possibilità di proroga entro certe condizioni e di deroghe per casi specifici, tra cui la convocazione di un’assemblea della società emittente. L’art. 8 impone forme di pubblicità idonee a garantire trasparenza e integrità dei mercati e a evitare informazioni false o fuorvianti, assicurando l’immediata e agevole conoscibilità degli atti nei mercati interessati e presso i lavoratori.
Poteri dell’organo di amministrazione della società emittente
L’art. 9 limita i poteri difensivi dell’organo di amministrazione durante il periodo dell’offerta: per atti od operazioni che possano contrastarne gli obiettivi è richiesta l’autorizzazione preventiva dell’assemblea generale, in particolare per emissioni azionarie che possano impedire durevolmente il controllo da parte dell’offerente. Per le decisioni già prese ma non ancora eseguite, serve approvazione o ratifica assembleare se l’operazione esula dall’ordinaria amministrazione e può ostacolare l’offerta. L’organo di amministrazione deve anche pubblicare un parere motivato sugli effetti dell’offerta, inclusi occupazione e piani strategici, e trasmetterlo ai lavoratori o ai loro rappresentanti.
Trasparenza sulle strutture di controllo e sulle barriere
L’art. 10 impone alle società quotate di pubblicare informazioni dettagliate su capitale, restrizioni al trasferimento e al voto, partecipazioni rilevanti, diritti speciali di controllo, patti parasociali, regole di nomina degli amministratori, poteri degli organi sociali, accordi rilevanti che si attivano in caso di change of control e indennità per amministratori o dipendenti in caso di cessazione del rapporto. Le informazioni devono essere inserite nella relazione sulla gestione e l’organo di amministrazione deve riferirne all’assemblea generale annuale.
Regola di neutralizzazione e difese societarie
L’art. 11 neutralizza, quando l’offerta è resa pubblica, alcune restrizioni statutarie e contrattuali al trasferimento di titoli e al diritto di voto, nonché i titoli a voto plurimo in specifiche assemblee. Se l’offerente raggiunge almeno il 75 % del capitale con diritto di voto, si neutralizzano anche ulteriori restrizioni e diritti straordinari relativi alla nomina o revoca degli amministratori; l’offerente può convocare un’assemblea a breve termine, con un intervallo minimo di due settimane. Quando i diritti sono soppressi, gli Stati membri devono prevedere un equo indennizzo per la perdita subita. Restano salvi taluni diritti speciali degli Stati membri compatibili con il trattato e il regime delle cooperative.
Opzioni nazionali e regimi facoltativi
L’art. 12 consente agli Stati membri di non imporre l’applicazione degli artt. 9, parr. 2 e 3, e/o 11 alle società con sede sul proprio territorio, purché esse possano scegliere in modo reversibile di applicarli tramite decisione assembleare. In caso di offerta lanciata da un soggetto che non applica le stesse regole, gli Stati membri possono esentare le società che invece le applicano, secondo condizioni nazionali. Le scelte adottate devono essere divulgate tempestivamente e alcune misure richiedono l’autorizzazione dell’assemblea generale non anteriore a 18 mesi prima della pubblicazione dell’offerta.
Ulteriori regole sullo svolgimento delle offerte
L’art. 13 impone agli Stati membri di disciplinare almeno la decadenza dell’offerta, la revisione delle offerte, le offerte concorrenti, la pubblicazione dei risultati, l’irrevocabilità e le condizioni ammesse. Si tratta di profili procedurali lasciati alla normativa nazionale, purché coerenti con il quadro armonizzato.
Lavoratori
L’art. 14 precisa che la direttiva non incide sulle regole nazionali e sulle direttive UE richiamate in materia di informazione, consultazione e, se previsto, compartecipazione dei lavoratori della società offerente e della società emittente. Rimane quindi fermo il diritto dei lavoratori a essere informati e, ove previsto, consultati secondo le norme applicabili.
Diritto di acquisto e obbligo di acquisto
Gli artt. 15 e 16 introducono una disciplina armonizzata di squeeze-out e sell-out, applicabile dopo un’offerta rivolta a tutti i possessori di titoli e relativa alla totalità dei titoli. L’offerente può esigere la cessione dei titoli residui se raggiunge almeno il 90 % del capitale con diritto di voto e dei diritti di voto, con facoltà per gli Stati membri di alzare la soglia sino al 95 %. Il diritto di acquisto deve essere esercitato entro 3 mesi dalla scadenza del termine di accettazione. Il corrispettivo deve essere giusto e può essere in forma di titoli o contanti; per le offerte volontarie il prezzo offerto è considerato giusto se, attraverso l’accettazione, l’offerente ha acquisito almeno il 90 % dei titoli oggetto dell’offerta, mentre per le offerte obbligatorie il corrispettivo è considerato giusto per definizione. Correlativamente, i detentori dei titoli residui possono imporre all’offerente di acquistare i loro titoli alle stesse condizioni.
Sanzioni, attuazione tecnica e controllo successivo
L’art. 17 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per ogni violazione delle disposizioni nazionali di attuazione e di comunicarle alla Commissione entro il termine di recepimento. L’art. 18 affida alla Commissione il supporto del Comitato europeo dei valori mobiliari e disciplina la procedura di comitato per le misure tecniche di esecuzione, che non possono alterare gli elementi essenziali della direttiva; tali poteri tecnici sono soggetti a revisione dopo quattro anni, salvo rinnovo. L’art. 19 istituisce un comitato di contatto incaricato di facilitare l’applicazione armonizzata e di proporre eventuali modifiche. L’art. 20 prevede una revisione della direttiva da parte della Commissione cinque anni dopo la data di recepimento, sulla base delle informazioni annuali fornite dagli Stati membri sulle offerte effettuate nei propri mercati regolamentati.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 20 maggio 2006 e informarne la Commissione, indicando nelle norme nazionali un riferimento alla direttiva o corredandole di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale (art. 21). La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 22) ed è destinata agli Stati membri (art. 23).
Disposizioni principali
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’art. 1 coordina le norme nazionali sulle offerte pubbliche di acquisto di titoli di società di diritto di uno Stato membro quotate su un mercato regolamentato. Restano escluse le società di investimento collettivo che operano secondo il principio della ripartizione del rischio e i cui titoli sono rimborsabili o riscattabili, nonché le banche centrali degli Stati membri.
Definizioni chiave
L’art. 2 definisce, tra l’altro, l’"offerta pubblica di acquisto", la "società emittente", l’"offerente", le "persone che agiscono di concerto", i "titoli" (valori mobiliari trasferibili che conferiscono diritto di voto), le "parti dell’offerta" e i "titoli con diritto di voto plurimo". Le persone controllate ai sensi dell’art. 87 della direttiva 2001/34/CE sono considerate agire di concerto.
Principi generali e margini nazionali
L’art. 3 impone principi di trattamento equivalente per gli azionisti della stessa categoria, tutela dei possessori di titoli in caso di cambio di controllo, tempo e informazioni sufficienti per decidere sull’offerta, dovere dell’organo di amministrazione di agire nell’interesse della società nel suo insieme, divieto di mercati fittizi e obbligo dell’offerente di essere già in grado di far fronte al corrispettivo offerto. Gli Stati membri possono introdurre requisiti ulteriori e più rigorosi, purché rispettino i principi minimi della direttiva.
Autorità di vigilanza, diritto applicabile e cooperazione
L’art. 4 impone agli Stati membri di designare una o più autorità competenti, che devono agire in modo imparziale e indipendente. La direttiva disciplina la ripartizione della competenza nelle ipotesi di quotazione in uno o più Stati membri e distingue tra questioni di corrispettivo/procedura, da un lato, e questioni di diritto societario e informazione ai lavoratori, dall’altro. È previsto il segreto professionale, la cooperazione tra autorità dei mercati dei capitali e la possibilità di deroghe nazionali motivate, oltre al mantenimento delle competenze nazionali in materia di controversie e rimedi.
Offerta obbligatoria e prezzo equo
L’art. 5 impone l’obbligo di promuovere un’offerta a tutti i possessori di titoli quando una persona acquisisce il controllo della società, direttamente o tramite persone che agiscono di concerto. Il prezzo equo coincide, in linea generale, con il prezzo massimo pagato dall’offerente nei 6-12 mesi precedenti; se dopo la pubblicazione dell’offerta vengono acquistati titoli a prezzo superiore, l’offerta va elevata a tale prezzo. Gli Stati membri possono consentire all’autorità di vigilanza di modificare il prezzo in circostanze definite e devono disciplinare il corrispettivo in contanti, almeno come alternativa in talune ipotesi.
Informazione sull’offerta e contenuto del documento d’offerta
L’art. 6 richiede la pubblicazione immediata della decisione di lanciare l’offerta e la comunicazione all’autorità di vigilanza, oltre all’informazione ai rappresentanti dei lavoratori o ai lavoratori. L’offerente deve predisporre un documento d’offerta con le informazioni necessarie per una decisione consapevole; se approvato preventivamente, tale documento è riconosciuto negli altri Stati membri con possibilità di inserire solo informazioni complementari limitate a profili locali. Il par. 3 elenca contenuti minimi, inclusi prezzo, condizioni, finanziamento, intenzioni strategiche e indicazione della legge applicabile e delle giurisdizioni competenti.
Termine di accettazione dell’offerta e pubblicità
L’art. 7 fissa un termine di accettazione non inferiore a 2 settimane né superiore a 10 settimane dalla pubblicazione del documento d’offerta, con possibili proroghe o deroghe in casi specifici, anche per consentire la convocazione dell’assemblea della società emittente. L’art. 8 impone forme di pubblicità idonee a garantire trasparenza, integrità del mercato e immediata conoscibilità delle informazioni nei mercati interessati e presso i lavoratori.
Obblighi dell’organo di amministrazione della società emittente
L’art. 9 limita i poteri dell’organo di amministrazione durante il periodo dell’offerta: è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’assemblea generale per atti o operazioni che possano ostacolare l’offerta, in particolare per emissioni azionarie difensive. Le decisioni già adottate ma non eseguite devono essere approvate o ratificate dall’assemblea se esulano dall’ordinaria amministrazione e possono contrastare l’offerta. L’organo di amministrazione deve inoltre pubblicare un parere motivato sugli effetti dell’offerta, compresi occupazione e piani strategici.
Trasparenza sulle strutture di controllo e sulle barriere societarie
L’art. 10 impone alle società quotate di pubblicare informazioni dettagliate su struttura del capitale, restrizioni al trasferimento e al voto, partecipazioni rilevanti, diritti speciali di controllo, patti tra azionisti, regole di nomina e revoca degli amministratori, poteri degli organi sociali, accordi rilevanti in caso di cambio di controllo e indennità previste per amministratori o dipendenti. Le informazioni devono figurare nella relazione sulla gestione e l’organo di amministrazione deve illustrarle all’assemblea generale annuale.
Regola di neutralizzazione
L’art. 11 neutralizza, durante il periodo di accettazione dell’offerta e in taluni casi anche successivamente, specifiche restrizioni statutarie o contrattuali al trasferimento e al voto, nonché i titoli a voto plurimo in determinate assemblee. Se l’offerente raggiunge almeno il 75 % del capitale con diritto di voto, si disapplicano ulteriori difese e diritti straordinari di nomina/revoca degli amministratori. È previsto un equo indennizzo per la perdita di diritti soppressi; la disciplina non si applica a taluni diritti speciali dello Stato e alle cooperative.
Accordi opzionali per gli Stati membri
L’art. 12 consente agli Stati membri di non imporre alle società con sede nel loro territorio l’applicazione degli artt. 9, parr. 2 e 3, e/o 11, purché le società possano scegliere reversibilmente di applicarli tramite decisione assembleare. Gli Stati membri possono inoltre esentare, a determinate condizioni, le società che applicano tali regole quando siano oggetto di un’offerta lanciata da un soggetto che non le applica. Le scelte normative devono essere divulgate tempestivamente.
Ulteriori regole sullo svolgimento delle offerte
L’art. 13 impone agli Stati membri di disciplinare almeno: decadenza dell’offerta, revisione/modifica, offerte concorrenti, pubblicazione dei risultati, irrevocabilità e condizioni ammesse.
Informazione e consultazione dei lavoratori
L’art. 14 rinvia alle discipline nazionali e alle direttive 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/86/CE e 2002/14/CE per informazione, consultazione e, se previsto, compartecipazione dei lavoratori. La direttiva consente agli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi nazionali di informazione e consultazione prima del lancio dell’offerta.
Diritto di acquisto e obbligo di acquisto
Gli artt. 15 e 16 disciplinano squeeze-out e sell-out dopo un’offerta rivolta a tutti i possessori di titoli e relativa alla totalità dei titoli. Il diritto di acquisto può essere esercitato se l’offerente raggiunge almeno il 90 % del capitale con diritto di voto e dei diritti di voto, con facoltà degli Stati membri di elevare la soglia fino al 95 %. Il diritto deve essere esercitato entro 3 mesi dalla scadenza del termine di accettazione dell’offerta; il prezzo deve essere giusto e può essere considerato tale, in determinati casi, il corrispettivo offerto nell’offerta. Correlativamente, i titolari dei restanti titoli possono pretendere che l’offerente acquisti i loro titoli alle stesse condizioni.
Sanzioni, comitologia e revisione
L’art. 17 richiede sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di attuazione. L’art. 18 affida alla Commissione il supporto del Comitato europeo dei valori mobiliari e prevede una procedura di comitato per le misure di esecuzione tecniche; tali disposizioni tecniche sono soggette a revisione dopo quattro anni dall’entrata in vigore, salvo rinnovo. L’art. 19 istituisce un comitato di contatto, mentre l’art. 20 prevede una revisione della direttiva da parte della Commissione cinque anni dopo la data fissata per il recepimento, sulla base di informazioni annuali fornite dagli Stati membri.
Recepimento ed entrata in vigore
L’art. 21 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 20 maggio 2006 e di informare immediatamente la Commissione, con obbligo di riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento. L’art. 22 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; l’art. 23 indica gli Stati membri come destinatari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 21 apr 2004Direttiva 2004/26
- direttiva · 21 apr 2004Direttiva 2004/35
- direttiva · 21 apr 2004Direttiva 2004/36
- direttiva · 21 apr 2004Direttiva 2004/39
- direttiva · 21 apr 2004Direttiva 2004/41
- direttiva · 21 apr 2004Direttiva 2004/42
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →