Direttiva 2004/35
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/35/CE istituisce nell’ordinamento UE un regime di responsabilità ambientale fondato sul principio "chi inquina paga", volto alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale. Il sistema si concentra su tre risorse naturali protette: specie e habitat, acque e terreno, e prevede poteri di intervento delle autorità competenti, obblighi di azione per l’operatore e regole sul recupero dei costi. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità su alcuni aspetti, ma impone un risultato minimo comune e un recepimento entro il 30 aprile 2007.
Istituzione di un quadro comune di responsabilità ambientale per prevenire e riparare il danno ambientale secondo il principio "chi inquina paga".
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che svolgono attività professionali elencate nell’allegato III per il danno ambientale e la minaccia imminente di danno da esse causati, nonché, per il solo danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle attività professionali non incluse nell’allegato III quando vi sia dolo o colpa dell’operatore. Riguarda il danno alle specie e habitat naturali protetti, alle acque e al terreno, nonché le minacce imminenti di tali danni. Sono esclusi, tra l’altro, i danni causati da conflitto armato, fenomeni naturali eccezionali, incidenti coperti da talune convenzioni internazionali degli allegati IV e V, rischi e danni nucleari, attività di difesa nazionale o sicurezza internazionale, nonché il danno per cui il nesso causale con singoli operatori non sia accertabile nel caso di inquinamento diffuso. La direttiva non attribuisce ai privati un autonomo diritto al risarcimento.
Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
La direttiva istituisce un regime europeo di responsabilità ambientale di natura amministrativa e ripristinatoria, fondato sul principio "chi inquina paga". L’obiettivo è garantire che il danno ambientale sia prevenuto, contenuto e riparato secondo un quadro comune, lasciando agli Stati membri la scelta degli strumenti attuativi entro il termine di recepimento.
Finalità e logica dell’intervento europeo
La direttiva nasce dall’esigenza di affrontare siti contaminati, perdita di biodiversità e rischi per la salute e per l’ambiente mediante un sistema uniforme minimo. I considerando evidenziano che la prevenzione e la riparazione contribuiscono agli obiettivi della politica ambientale dell’Unione e devono essere attuate tenendo conto delle circostanze locali nella scelta delle misure di ripristino.
Oggetto, principi e nozioni chiave
L’articolo 1 enuncia il quadro generale: responsabilità ambientale per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. L’articolo 2 definisce in modo analitico i concetti fondamentali, con particolare rilievo per:
- danno a specie e habitat naturali protetti;
- danno alle acque;
- danno al terreno;
- minaccia imminente di danno;
- misure di prevenzione e riparazione;
- condizioni originarie e ripristino.
Per i professionisti è centrale il fatto che il danno al terreno rileva quando produce un rischio significativo per la salute umana, mentre per acqua, specie e habitat il criterio è quello della compromissione significativa dello stato ecologico o di conservazione.
Ambito di applicazione
L’articolo 3 delimita il campo di applicazione su base mista oggettivo-soggettiva:
- per le attività dell’allegato III, la direttiva opera per qualsiasi danno ambientale e per la minaccia imminente di tale danno;
- per le attività non incluse nell’allegato III, opera solo per il danno a specie e habitat protetti e solo in presenza di dolo o colpa.
La disciplina non attribuisce ai privati un diritto autonomo al risarcimento, ma disciplina prevenzione, riparazione e recupero dei costi da parte dell’autorità competente.
Esclusioni e limiti
L’articolo 4 contiene esclusioni rilevanti, tra cui:
- conflitti armati, guerra civile, insurrezione;
- fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e incontrollabili;
- incidenti e attività già coperti da specifiche convenzioni internazionali richiamate negli allegati IV e V;
- rischi e danni nucleari;
- attività di difesa nazionale o sicurezza internazionale;
- inquinamento diffuso, solo se non è possibile collegarlo causalmente a singoli operatori.
La direttiva non pregiudica inoltre convenzioni internazionali di responsabilità civile né regimi settoriali più severi.
Obblighi dell’operatore in caso di minaccia o di danno
Gli articoli 5 e 6 fissano il nucleo operativo della direttiva.
In caso di minaccia imminente, l’operatore deve intervenire senza indugio con misure di prevenzione; se la minaccia persiste, deve informare l’autorità competente. In ogni momento l’autorità può chiedere informazioni, imporre misure, impartire istruzioni o sostituirsi all’operatore.
Quando il danno si è già verificato, l’operatore deve informare senza indugio l’autorità e adottare misure immediate di contenimento, eliminazione o gestione degli inquinanti, oltre alle misure di riparazione previste dall’articolo 7. Anche in questo caso l’autorità dispone di poteri sostitutivi in caso di inerzia o impossibilità di individuare il responsabile.
Riparazione del danno e criteri di scelta
L’articolo 7 rinvia all’allegato II, che distingue tra:
- riparazione primaria, volta a riportare il bene danneggiato alle condizioni originarie;
- riparazione complementare, se la primaria non basta;
- riparazione compensativa, per le perdite temporanee fino al pieno effetto delle misure primarie o complementari.
L’autorità competente approva o determina le misure, può trattare prioritariamente un danno rispetto ad altri quando non sia possibile intervenire simultaneamente e deve considerare natura, gravità, estensione, ripristino naturale e rischi per la salute umana. Le persone interessate e i proprietari dei terreni coinvolti devono poter presentare osservazioni.
Regime economico e recupero dei costi
Il principio generale è che l’operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e riparazione (articolo 8). L’autorità competente recupera i costi sostenuti anche mediante garanzie reali o altre garanzie adeguate.
Sono previste esenzioni o possibilità di esonero in casi specifici:
- danno causato da terzi nonostante adeguate misure di sicurezza;
- danno derivante da ordini o istruzioni obbligatori di un’autorità pubblica;
- facoltà degli Stati membri di esonerare l’operatore, se privo di dolo o colpa, per emissioni o eventi espressamente autorizzati o scientificamente non noti al momento del fatto.
L’articolo 10 stabilisce un termine di cinque anni per avviare il recupero dei costi, decorrente dalla fine delle misure o dall’identificazione del responsabile, se successiva.
Autorità competente, partecipazione e tutela giurisdizionale
L’articolo 11 impone la designazione di una o più autorità competenti, cui spetta individuare il responsabile, valutare il danno e determinare le misure di riparazione. Le decisioni devono essere motivate e accompagnate dall’indicazione dei rimedi e dei termini di ricorso.
L’articolo 12 rafforza la partecipazione del pubblico: persone colpite o potenzialmente colpite, soggetti con interesse sufficiente o titolari di un diritto leso, nonché ONG ambientali qualificate, possono chiedere all’autorità di intervenire. L’articolo 13 garantisce il riesame giurisdizionale o amministrativo indipendente delle decisioni, atti o omissioni dell’autorità competente.
Garanzie finanziarie, cooperazione e dimensione transfrontaliera
L’articolo 14 impone agli Stati membri di promuovere strumenti di garanzia finanziaria e mercati assicurativi adeguati, anche in caso di insolvenza. La Commissione deve esaminare l’efficacia del sistema e la disponibilità a costi ragionevoli di assicurazioni e garanzie finanziarie, valutando anche l’ipotesi di una garanzia obbligatoria armonizzata.
L’articolo 15 disciplina la cooperazione tra Stati membri quando il danno interessa o può interessare più territori nazionali, imponendo scambio di informazioni e possibilità di recupero dei costi anche per danni originati fuori dal territorio dello Stato interessato.
Rapporti con il diritto nazionale
L’articolo 16 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre regole più severe, inclusa l’estensione ad altre attività e ad altri soggetti responsabili. È altresì possibile adottare misure per evitare il doppio recupero dei costi quando coesistano azioni pubbliche e azioni del proprietario danneggiato.
Applicazione nel tempo e recepimento
L’articolo 17 esclude i danni anteriori alla data di attuazione, i danni derivanti da attività già concluse prima di tale data e i fatti remoti oltre 30 anni. L’articolo 19 fissa il termine di recepimento al 30 aprile 2007 e richiede la comunicazione alla Commissione delle misure nazionali e di una tabella di corrispondenza.
Monitoraggio e revisione futura
L’articolo 18 prevede un ciclo di reporting: gli Stati membri devono riferire entro il 30 aprile 2013; la Commissione deve presentare entro il 30 aprile 2014 una relazione con eventuali proposte di modifica. Il riesame riguarda, tra l’altro, le esclusioni connesse alle convenzioni internazionali, l’applicazione ai danni causati da OGM, la tutela di specie e habitat protetti e l’eventuale inserimento di ulteriori attività negli allegati.
Profili pratici per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per:
- valutazione del rischio di responsabilità dell’operatore;
- gestione delle misure urgenti di contenimento e ripristino;
- allocazione e recupero dei costi di bonifica e riparazione;
- verifica di coperture assicurative o garanzie finanziarie;
- interazione con autorizzazioni, permessi e regimi settoriali ambientali.
La direttiva lascia margini di discrezionalità agli Stati membri soprattutto su: individuazione dell’autorità competente, modalità di partecipazione del pubblico, eventuali esoneri per assenza di dolo o colpa in taluni casi autorizzati, riparto dei costi tra più responsabili e misure per promuovere la garanzia finanziaria. Rimane però vincolante il risultato minimo: un sistema efficace di prevenzione, riparazione e recupero dei costi del danno ambientale.
Disposizioni principali
Oggetto e principio cardine
L’articolo 1 istituisce un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio "chi inquina paga" per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. I considerando sottolineano che il sistema mira a indurre gli operatori a ridurre i rischi di danno e a tener conto delle circostanze locali nella scelta delle misure di ripristino.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "danno ambientale" come danno a specie e habitat protetti, alle acque e al terreno; "operatore" come il soggetto che esercita o controlla l’attività professionale; "attività professionale" come attività economica, commerciale o imprenditoriale; "misure di prevenzione" e "misure di riparazione"; "ripristino" e "condizioni originarie"; nonché il concetto di "costi" recuperabili. Le definizioni sono costruite in modo da agganciare la disciplina ai criteri degli allegati I e II e alle nozioni già presenti nel diritto UE settoriale.
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo
L’articolo 3 assoggetta al regime le attività professionali elencate nell’allegato III per qualsiasi danno ambientale o minaccia imminente di danno, e le attività non elencate nell’allegato III solo per il danno a specie e habitat protetti, purché vi sia comportamento doloso o colposo. La direttiva non conferisce ai privati un diritto al risarcimento e opera fatti salvi regimi UE più severi e la normativa sui conflitti di giurisdizione.
Esclusioni ed eccezioni
L’articolo 4 esclude i danni derivanti da guerra, ostilità, guerra civile o insurrezione, nonché da fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e incontrollabili. Sono inoltre esclusi gli incidenti coperti dalle convenzioni internazionali elencate nell’allegato IV, i rischi e danni nucleari coperti dal trattato Euratom o dagli strumenti dell’allegato V, le attività di difesa nazionale o sicurezza internazionale, nonché le attività aventi come unico scopo la protezione dalle calamità naturali. Per l’inquinamento diffuso, la direttiva opera solo se è possibile accertare il nesso causale con singoli operatori.
Obblighi di prevenzione in caso di minaccia imminente
Ai sensi dell’articolo 5, quando il danno non si è ancora verificato ma esiste una minaccia imminente, l’operatore deve adottare senza indugio le misure di prevenzione necessarie. Gli Stati membri devono prevedere l’obbligo di informare l’autorità competente se la minaccia persiste. L’autorità può chiedere informazioni, imporre misure, dare istruzioni o intervenire direttamente.
Obblighi di riparazione in caso di danno verificato
L’articolo 6 impone all’operatore, in caso di danno ambientale, di informare senza indugio l’autorità competente e di adottare misure immediate per contenere, circoscrivere o eliminare gli inquinanti, oltre alle misure di riparazione conformemente all’articolo 7. Anche qui l’autorità può richiedere informazioni, imporre azioni, impartire istruzioni o sostituirsi all’operatore quando questi non ottempera o non sia individuabile.
Determinazione delle misure di riparazione
L’articolo 7 prevede che gli operatori individuino e sottopongano all’approvazione dell’autorità competente le possibili misure di riparazione, salvo intervento diretto dell’autorità. La scelta avviene secondo l’allegato II e l’autorità può, in caso di pluralità di danni, stabilire priorità tenendo conto di natura, estensione, gravità, possibilità di ripristino naturale e rischi per la salute umana. Le persone interessate e i proprietari dei terreni interessati devono poter presentare osservazioni.
Regime dei costi e recupero
L’articolo 8 stabilisce che l’operatore sostiene i costi delle misure di prevenzione e riparazione. L’autorità competente recupera dall’operatore i costi sostenuti, anche mediante garanzie reali o altre garanzie adeguate, salvo impossibilità di individuazione o sproporzione dei costi di recupero. Sono previste esenzioni se il danno deriva da terzi nonostante adeguate misure di sicurezza o da ordini obbligatori della pubblica autorità; gli Stati membri possono inoltre esonerare l’operatore privo di dolo o colpa in caso di emissioni o eventi espressamente autorizzati o scientificamente non noti all’epoca.
Termine per il recupero dei costi
L’articolo 10 fissa un termine di cinque anni per avviare il recupero dei costi: il termine decorre dalla conclusione delle misure oppure dall’identificazione dell’operatore o del terzo responsabile, se successiva.
Autorità competente e poteri amministrativi
L’articolo 11 impone agli Stati membri di designare una o più autorità competenti, incaricate di individuare il responsabile, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione. Le decisioni devono essere motivate e notificate senza indugio, con indicazione dei rimedi giurisdizionali e dei relativi termini. È ammesso il ricorso a terzi per l’esecuzione delle misure.
Legittimazione a presentare richieste di azione
L’articolo 12 riconosce a persone fisiche o giuridiche che siano o possano essere colpite, a chi abbia un interesse sufficiente o, se richiesto dal diritto amministrativo nazionale, a chi faccia valere la violazione di un diritto, la facoltà di presentare osservazioni e chiedere l’intervento dell’autorità. Le ONG ambientali che rispettino i requisiti del diritto nazionale sono considerate titolari di interesse sufficiente e di diritti azionabili. Gli Stati membri possono escludere l’applicazione di tali regole ai casi di minaccia imminente.
Riesame giurisdizionale
L’articolo 13 garantisce alle persone legittimate ex articolo 12 il diritto di adire un tribunale o altro organo pubblico indipendente e imparziale per il riesame della legittimità procedurale e del merito delle decisioni, atti o omissioni dell’autorità competente, fatti salvi gli ordinamenti nazionali sull’accesso alla giustizia e il previo esperimento dei rimedi amministrativi.
Garanzia finanziaria
L’articolo 14 impone agli Stati membri di promuovere lo sviluppo di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, inclusi meccanismi per l’insolvenza, così da consentire agli operatori di coprire le proprie responsabilità. La Commissione deve presentare una relazione entro il 30 aprile 2010 sull’efficacia della direttiva e sulla disponibilità a costi ragionevoli di assicurazioni e altre garanzie, valutando anche l’eventuale armonizzazione obbligatoria.
Cooperazione tra Stati membri
L’articolo 15 prevede cooperazione e scambio di informazioni quando il danno riguarda o può riguardare più Stati membri. Lo Stato membro di origine del danno deve fornire informazioni sufficienti agli altri Stati potenzialmente esposti; uno Stato membro può inoltre segnalare danni originati fuori dal suo territorio, raccomandare misure e tentare il recupero dei costi.
Relazioni con il diritto nazionale e standard più severi
L’articolo 16 consente agli Stati membri di mantenere o adottare norme più severe, anche ampliando le attività soggette agli obblighi e i soggetti responsabili. È inoltre consentito adottare misure contro il doppio recupero dei costi.
Applicazione nel tempo
L’articolo 17 esclude dall’ambito della direttiva i danni causati da emissioni, eventi o incidenti verificatisi prima della data di cui all’articolo 19, paragrafo 1, nonché quelli derivanti da attività già concluse prima di tale data, e quelli per i quali siano trascorsi più di 30 anni dall’evento causativo.
Recepimento, relazione e riesame
L’articolo 19 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 aprile 2007 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di comunicarle alla Commissione, con tabella di corrispondenza. L’articolo 18 prevede una relazione degli Stati membri entro il 30 aprile 2013 e una relazione della Commissione entro il 30 aprile 2014 con eventuali proposte di modifica, includendo riesami specifici su convenzioni internazionali, OGM, specie e habitat protetti e possibili integrazioni degli allegati.
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