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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1194/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere adottata dal GIP di Roma e dal Tribunale del riesame. Il difensore ha dedotto: nullità per violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. ("contestazione a catena") e dell'art. 125 c.p.p. per mancata considerazione della posizione specifica del Coppola e per omessa retrodatazione dei termini di durata della custodia al primo provvedimento cautelare (8 aprile 2021); difetto di motivazione e violazione di legge in ordine a gravità indiziaria e esigenze cautelari (rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio), nonché l'insussistenza dell'aggravante "mafiosa" e la sopravvenuta inefficacia della misura alla luce di provvedimenti e atti di altri procedimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate e, soprattutto, generiche. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia allegato e provato i presupposti fattuali necessari per ottenere la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (mancanza di indicazione precisa di date, luoghi, contenuto delle ordinanze precedenti e della desumibilità dagli atti). Ha inoltre rilevato l'insufficiente specificità delle doglianze sul piano della motivazione del riesame e la piena argomentazione dei giudici del riesame sulle esigenze cautelari (profilo personale, precedenti, contiguità a contesti criminali, rischio di reiterazione). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma equa a favore dell'erario ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare nelle ipotesi di "contestazione a catena"; la Corte ricorda le tre distinte ipotesi operative (connessione qualificata, gemmazione con rinvio a giudizio e ipotesi di connessione non qualificata alla luce della giurisprudenza costituzionale) e sottolinea l'onere della parte di provare la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi della successiva ordinanza.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo alla nozione di connessione tra procedimenti (concetto rilevante per individuare le ipotesi di retrodatazione previste dall'art. 297, comma 3).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione di adeguatezza della misura custodiale per talune fattispecie; la Corte ricorda che, per reati aggravati di tipo mafioso, il giudice può ritenere che la custodia sia necessaria salvo che non emergano elementi idonei a superare la presunzione.

  • art. 416 e art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento alle imputazioni di associazione semplice e di associazione di stampo mafioso con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1; la Corte esamina la rilevanza della persistenza dell'attività associativa ai fini della non operatività della retrodatazione.

  • art. 110, 648-bis cod. pen.

    Norme penali relative ai reati contestati (concorso di persone, riciclaggio/autoriciclaggio e reati connessi) utilizzate nel quadro della valutazione della gravità indiziaria.

  • art. 581, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiama il requisito di specificità del ricorso in materia cautelare: le doglianze devono essere individuabili e autonome, pena l'inammissibilità.

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Richiamato come presidio procedurale alternativo per le questioni inerenti la decorrenza dei termini di custodia (istanza di scarcerazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento di una somma equa in favore dell'erario a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., chi ricorre deve allegare e provare con precisione i presupposti: date, luoghi, contenuto delle precedenti ordinanze o atti (informative, note di P.G.) da cui risultino gli elementi già desumibili al momento della prima ordinanza.
  • La disciplina della "contestazione a catena" si articola in tre ipotesi (connessione qualificata, gemmazione con rinvio a giudizio, e ipotesi più ampia derivante dalla giurisprudenza costituzionale): è essenziale individuare chiaramente quale fattispecie si intenda far valere e fornire la prova dei relativi presupposti.
  • In sede di riesame e di cassazione cautelare è obbligatoria la specificità dei motivi (art. 581 c.p.p.): censure generiche o limitate a rinvii alle deduzioni precedenti sono inammissibili.
  • Per i reati aggravati dal vizio mafioso opera una presunzione di adeguatezza della misura custodiale; la difesa deve produrre elementi concreti idonei a superare tale presunzione, tenendo conto della personalità, dei precedenti e dell'attualità del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Documenti o "nuove prove" non presenti nel fascicolo non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione: la strategia probatoria deve essere costruita già nei gradi di merito con produzione documentale completa.
  • Se si contesta la "gemmazione" di procedimenti (separazione delle indagini), è necessario indicare il numero di registro, il momento del rinvio a giudizio e dimostrare che gli atti giustificativi della seconda ordinanza erano desumibili al momento della prima.
  • In caso di misure successive, quando si ritiene che i termini della precedente siano già perenti, l'azione più efficace può essere l'istanza di scarcerazione ex art. 306 c.p.p. ove la retrodatazione renderebbe la custodia già estinta.

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