Cassazione Penale, Sentenza n. 1695/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna: il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sua responsabilità, sostenendo che non poteva configurarsi il reato di cui all'art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) a causa della grossolanità della contraffazione dei beni, e che quindi mancava il delitto presupposto per la ricettazione (art. 648 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato l'irrilevanza dell'istanza di differimento del difensore perché non era stata chiesta precedentemente la trattazione orale nel procedimento scritto COVID e la richiesta è tardiva. Sul merito, ha confermato che l'art. 474 c.p. si configura anche se la contraffazione è grossolana, in quanto la norma tutela la fede pubblica e costituisce un reato di pericolo che non richiede la realizzazione dell'inganno; ha inoltre ribadito che ricettazione (art. 648 c.p.) e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere. I fatti concreti (detenzione di numerosi capi e altri oggetti con marchi vistosamente contraffatti, in confezioni precarie idonee alla vendita ambulante) giustificavano la qualificazione. Conseguentemente è stata confermata la condanna e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti integra il reato anche se la contraffazione è grossolana; la norma tutela la fede pubblica e configura un reato di pericolo che non richiede l'effettivo inganno dell'acquirente.
art. 648 cod. pen.
La ricettazione può concorrere con il reato di commercio di prodotti con segni falsi, essendo fattispecie diverse sotto i profili strutturale e cronologico e non sussistendo rapporto di specialità.
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende se dall'atto di impugnazione emergono profili di colpa determinanti per l'inammissibilità del ricorso.
Disciplina emergenziale per Covid-19 (trattazione scritta)
Nel procedimento soggetto alla disciplina emergenziale la modalità ordinaria è il contraddittorio scritto; la mancata tempestiva richiesta di trattazione orale rende inammissibile la richiesta tardiva di partecipazione orale o il differimento per impedimento del difensore.
Richiami giurisprudenziali (Sez. 5 n. 5260/2013; Sez. U n. 23427/2001; Sez. 2 n. 12452/2008)
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere applicabile l'art. 474 anche per contraffazioni grossolane e nel riconoscere possibile concorso tra art. 474 e art. 648.
Massime di principio
- La vendita o detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti integra il reato di cui all'art. 474 c.p. anche quando la contraffazione è evidente o grossolana: il bene protetto è la fede pubblica, non il solo inganno dell'acquirente.
- La grossolanità della contraffazione non esclude di per sé la configurabilità del reato di commercio di prodotti con segni falsi; va valutata la concreta idoneità della condotta a ledere la fede pubblica e la destinazione dei beni alla vendita.
- I reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere perché descrivono condotte diverse e non sussiste rapporto di specialità tra di essi.
- Nel periodo di trattazione 'scritta' per misure emergenziali, chi intende discutere oralmente deve tempestivamente richiederlo: l'assenza di tale richiesta rende irrilevante l'impedimento successivamente allegato.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di valorizzare eventi successivi come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; tali profili possono essere rilevanti solo se il ricorso fosse stato ammissibile.
- La Corte può condannare il ricorrente al versamento di somme a titolo di cassa delle ammende quando dal ricorso emergano profili di colpa che hanno contribuito all'inammissibilità dello stesso.
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