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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43145/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Il ricorrente contestava (1) che la Corte d'appello avesse invertito l'onere della prova quanto alla distrazione dei 320.000 euro (prezzo di vendita di un immobile del 24/06/2010), sostenendo invece che quelle somme erano state impiegate per esigenze aziendali; (2) che il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale non fosse provato: la Corte d'appello avrebbe dedotto il dolo dalla mancata collaborazione con la curatela senza considerare il disturbo depressivo maggiore di cui il Torretta era affetto e senza altri indici probatori

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (distrazione): ha confermato la ricostruzione che, pur riconoscendo incassi e movimenti, non risultava una destinazione adeguata e documentata dei 320.000 euro a favore della società; la contabilità parziale fornita dall'imputato è stata considerata inaffidabile e insufficiente a giustificare l'impiego del prezzo. Il secondo motivo (bancarotta documentale con dolo specifico) è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che la sola mancata consegna della contabilità e la non collaborazione non siano di per sé sufficienti a dimostrare il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto, in assenza di ulteriori elementi 'coloranti' (es. sottrazione di beni la cui destinazione resta incerta, ingente esposizione debitoria collegata alle omissioni, altri indici); pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al reato documentale e rinviata per nuova valutazione. La richiesta di rimborso spese della parte civile sarà decisa in relazione all'esito definitivo e al principio di soccombenza

Norme richiamate

  • r.d. 267/1942, art. 216, comma 1, numero 1

    Norma riferita alla bancarotta fraudolenta distrattiva: la Corte ha ritenuto che possa essere provata anche per somme di denaro quando non sia data adeguata e attendibile giustificazione della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze sociali

  • r.d. 267/1942, art. 216, comma 1, numero 2

    Norma relativa all'occultamento/omessa tenuta/distruzione delle scritture contabili: secondo la giurisprudenza richiede, oltre all'omissione, il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto

  • r.d. 267/1942, art. 217, comma 2

    Bancarotta documentale semplice: la mancanza o cattiva tenuta della contabilità integra il reato anche per colpa (dolo generico non richiesto); diversa è la fattispecie che richiede dolo specifico

  • r.d. 267/1942, art. 219, comma 2, numero 1

    Norma richiamata nel quadro delle fattispecie di bancarotta; utilizzata nei capi di imputazione richiamati dalla Corte

  • r.d. 267/1942, art. 223

    Citata nel capo di imputazione come riferimento alla disciplina delle fattispecie concorsuali e delle condotte rilevanti in materia di fallimento

Massime di principio

  • Per la distrazione di somme: se esiste un incasso provato e non è dimostrata in modo attendibile la destinazione di quei fondi alla società, il giudice può ritenere integrata la distrazione; una contabilità parziale e costruita ad hoc è insufficiente a giustificare l'impiego delle somme
  • Per la bancarotta documentale che presuppone dolo specifico (ocultamento/omessa tenuta con fine di recare pregiudizio o procurare profitto): la sola mancata collaborazione con la curatela non è di per sé sufficiente; servono elementi aggiuntivi (indici 'coloranti') che colleghino l'omissione a un fine specifico, ad es. sottrazione di beni la cui destinazione resta ignota, consistente esposizione debitoria correlata alle omissioni, reiterazione e modalità elusiva tali da evidenziare il fine
  • Distinguere sempre tra bancarotta documentale semplice (colposa o di dolo generico, art. 217 c.2) e le ipotesi che richiedono dolo specifico (art. 216 n.2): il profilo soggettivo è centrale per la qualificazione del reato
  • In casi analoghi alla vendita di beni societari: documentare con prove contabili complete e coerenti la destinazione dei proventi è cruciale; conservare e consegnare le scritture contabili e collaborare con la curatela riduce il rischio di inferenze negative
  • La prova di un disturbo psichico può essere rilevante, ma deve essere adeguatamente allegata e collegata causalmente alla condotta omissiva o dolosa per incidere sulla valutazione del dolo specifico
  • Possibile esito: conferma delle condanne laddove la destinazione delle somme non sia dimostrata; annullamento o rideterminazione quando mancano elementi sufficienti a provare il fine specifico per i reati documentali

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