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Sentenza

Sentenza n. 1365/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della delibera del Consiglio comunale di Livorno n. 75 del 7.04.2019, di “Approvazione del Piano Strutturale”, pubblicata sul BURT il 26.06.2019; - di ogni altro atto e/o provvedimento alla stessa comunque presupposto, connesso e/o conseguente tra cui, in particolare e ove occorrer possa, la delibera del Consiglio comunale di Livorno n. 34 del 28.02.2019, di “approvazione delle controdeduzioni”, nonché la delibera del Consiglio comunale n. 160 del 26.07.2018, di adozione dello strumento urbanistico; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30.06.2025 - delle deliberazioni del Consiglio comunale Livorno n. 159 del 13.07.2023, di adozione della variante al piano strutturale, n. 257 del 22.12.2023, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e n. 173 del 12.12.2024, di approvazione della variante al piano strutturale, e di ogni altro ed ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ad oggi sconosciuto; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1.12.2025 - delle deliberazioni del Consiglio comunale di Livorno n. 160 del 14.07.2023, n. 49 del 6.04.2024 e n. 146 del 28.07.2025, riguardanti rispettivamente l’adozione del piano operativo comunale, l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e l’approvazione del piano operativo comunale, e di ogni altro ed ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ad oggi sconosciuto;

Giustizia amministrativa201901295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di approvazione del piano strutturale, della variante generale al piano strutturale e del piano operativo comunale, nella parte in cui hanno escluso i terreni dei ricorrenti dal perimetro del territorio urbanizzato e li hanno classificati nel territorio rurale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il piano strutturale approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 7 aprile 2019, deducendo, in primo luogo, la violazione delle norme sulla prorogatio degli organi elettivi comunali e l’assenza di ragioni d’urgenza per l’approvazione dello strumento urbanistico. In secondo luogo, hanno contestato l’applicazione dell’art. 4 della legge regionale Toscana n. 65/2014, sostenendo che i terreni fossero immediatamente prossimi ad aree edificate, costituissero il naturale completamento dell’urbanizzato e fossero interclusi soltanto per la mancata realizzazione della viabilità di accesso. Hanno inoltre invocato la servitù di passaggio costituita a loro favore dal Comune e il precedente diniego di permesso di costruire, poi annullato in primo grado, quale fonte di un legittimo affidamento alla conservazione dell’edificabilità. Infine, hanno dedotto il difetto di motivazione, assumendo che la loro posizione qualificata imponesse una motivazione rafforzata. Con i motivi aggiunti hanno esteso le medesime censure alla variante generale al piano strutturale e, successivamente, al piano operativo comunale, deducendo l’illegittimità derivata di quest’ultimo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché l’approvazione della variante generale al piano strutturale ha integralmente novato la fonte del rapporto controverso e superato il piano strutturale originariamente impugnato. La censura relativa all’approvazione del piano durante la prorogatio degli organi elettivi non è stata riproposta contro la variante, mentre le altre doglianze sono state esaminate in relazione agli atti sopravvenuti. I motivi aggiunti sono stati respinti. Quanto alla delimitazione del territorio urbanizzato, il giudice ha ritenuto applicabili i criteri dell’art. 4 della legge regionale n. 65/2014 e ha rilevato che la documentazione mostrava un’area solo in minima parte adiacente all’edificato, per la maggior parte confinante con un’ampia area inedificata e in continuità ambientale e paesaggistica con aree rurali periurbane. Non sono stati quindi ravvisati né lotti edificati con continuità né spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. La classificazione urbanistica è stata ritenuta espressione di ampia discrezionalità pianificatoria, sindacabile soltanto per manifesta illogicità o irrazionalità, non riscontrata nel caso concreto. Il contenzioso relativo al permesso di costruire non è stato ritenuto idoneo a modificare tale conclusione, anche perché il Consiglio di Stato aveva definitivamente ritenuto legittimo il diniego del permesso di costruire. Sono state respinte anche le censure relative al legittimo affidamento e al difetto di motivazione: la mera previsione edificatoria contenuta nei precedenti strumenti urbanistici e la costituzione di una servitù di passaggio non erano sufficienti a creare un’aspettativa qualificata. Mancava inoltre un piano attuativo approvato o convenzionato e non si era formato alcun giudicato di annullamento sul diniego edilizio. Il rigetto delle censure contro la variante ha comportato il rigetto, per illegittimità derivata, delle domande rivolte contro il piano operativo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 4 l.r. Toscana n. 65/2014

    «Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria»; «non costituiscono territorio urbanizzato: a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane [...]; b) l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza»

    La delimitazione del territorio urbanizzato deve basarsi sui criteri legislativi relativi alla continuità dell’edificato, alla presenza di urbanizzazioni primarie e alla continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dall’amministrazione nelle controdeduzioni alle osservazioni, non essendo configurabile un’aspettativa qualificata idonea a imporre una motivazione urbanistica rafforzata.

  • art. 97 Costituzione

    La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti con riferimento all’approvazione del piano durante la prorogatio degli organi elettivi, ma la relativa censura è divenuta improcedibile per il sopravvenuto superamento del piano originario.

  • art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267/2000

    La disposizione è stata richiamata per contestare l’esercizio delle funzioni consiliari durante la prorogatio, senza che il giudice abbia esaminato nel merito la censura a causa dell’improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 19, commi 5-7, l.r. Toscana n. 65/2014

    Le disposizioni sono state richiamate per contestare l’approvazione del piano strutturale durante la prorogatio degli organi comunali; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • L’approvazione di una variante generale allo strumento urbanistico che sostituisca integralmente quello originariamente impugnato determina l’improcedibilità del ricorso contro il piano precedente per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando la variante confermi le previsioni sostanziali contestate; le censure devono essere rivolte contro l’atto sopravvenuto.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dell’amministrazione.
  • Ai fini della delimitazione del territorio urbanizzato, la prossimità di un terreno ad alcuni lotti edificati non è sufficiente quando l’area risulti per la maggior parte confinante con spazi inedificati e in continuità ambientale o paesaggistica con aree rurali periurbane; occorre verificare concretamente la continuità dell’edificato e la presenza di opere di urbanizzazione primaria.
  • La mera destinazione edificatoria prevista da precedenti strumenti urbanistici non determina, di regola, un’aspettativa qualificata alla sua conservazione. Un obbligo di motivazione rafforzata può sorgere, in particolare, quando la destinazione sia stata concretizzata mediante un piano attuativo approvato o convenzionato, ovvero ricorrano altre specifiche situazioni tutelate dall’ordinamento.
  • La costituzione di una servitù di passaggio a favore di terreni destinati all’edificazione non è, di per sé, sufficiente a fondare un legittimo affidamento alla conservazione della vocazione edificatoria dell’area.
  • Il rigetto della domanda di annullamento dello strumento urbanistico sovraordinato comporta il rigetto, per illegittimità derivata, delle censure rivolte contro gli atti urbanistici successivi che ne recepiscano le previsioni.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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