Cassazione Penale, Ordinanza n. 17708/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'inammissibilità comporta le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., senza che dal testo emergano ulteriori decisioni sul merito della responsabilità penale o sulla pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di una imputata avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/09/2024. Dal testo disponibile non emergono i fatti storici della vicenda né il reato contestato. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti non erano consentiti in sede di legittimità: erano aspecifici, privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento delle censure e sprovvisti di congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve contenere motivi specifici, cioè argomentazioni di diritto chiaramente esposte e strettamente correlate alla motivazione della decisione impugnata.
- Sono inammissibili le censure che si limitino a contestazioni generiche o non adeguatamente calibrate sulla sentenza gravata, senza indicare in modo puntuale gli errori di diritto denunciati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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