Corte di giustizia, Sentenza C-229/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2026. — TK e OP contro Riksåklagaren. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Mercato unico dei servizi finanziari – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Abuso di mercato – Abuso di informazioni privilegiate – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “informazione privilegiata” – Criteri – Carattere pubblico dell’informazione – Articolo 17 – Comunicazione al pubblico di un’informazione privilegiata da parte di un emittente – Decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di non assegnare un appalto pubblico a un’impresa offerente – Vendita anticipata di azioni di tale impresa – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 – Articolo 2 – Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico. — Causa C-229/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito quando un'informazione cessa di essere "privilegiata" ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato. Nel caso di una decisione di aggiudicazione di appalto comunicata solo a destinatari determinati e accessibile, in base al diritto nazionale, su richiesta, non vi è ancora una "pubblicazione" idonea a far venir meno la natura privilegiata. La Corte ha quindi confermato che rilevano le modalità di diffusione previste dall'articolo 17 MAR e dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione 2016/1055.
Nozione di "informazione privilegiata": una notizia cessa di esserlo solo se resa pubblica secondo le modalità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, non bastando una mera accessibilità su richiesta o una comunicazione a destinatari ristretti.
La questione giuridica
Se, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, un'informazione possa dirsi "resa pubblica" solo quando sia stata comunicata al pubblico secondo le modalità dell'articolo 17 del medesimo regolamento; in caso negativo, quali circostanze rilevino per accertare la pubblicità dell'informazione.
Principio di diritto
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, un'informazione è "resa pubblica" e perde il carattere di informazione privilegiata solo se la sua diffusione avviene secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 17 del medesimo regolamento e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055; pertanto, non è sufficiente che l'informazione sia stata comunicata a una cerchia ristretta di destinatari o sia accessibile al pubblico su richiesta individuale presso un'autorità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 8 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Direttiva 2014/57/UE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055
- Articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055
- Direttiva 2004/109/CE
Nozione di informazione privilegiata e pubblicazione ai fini del regolamento MAR
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dallo Högsta domstolen (Corte suprema svedese), riguarda l'interpretazione del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato in un procedimento penale per abuso di informazioni privilegiate. Il caso nasce dalla vendita di azioni di Hybricon Bus Systems AB, effettuata dopo la comunicazione interna della notizia che la società non si era aggiudicata un appalto pubblico.
Fatti del procedimento principale
Nel 2018 una società municipale svedese ha indetto una gara per autobus elettrici e stazioni di ricarica. Dopo l'aggiudicazione a un concorrente diverso da Hybricon, la decisione è stata inviata via e-mail alle imprese partecipanti e ad altri soggetti interessati. Un dirigente della Hybricon, ricevuta la notizia, l'ha trasmessa a OP, che l'ha poi inoltrata a TK; entrambi hanno venduto rapidamente le proprie azioni prima della pubblicazione di un comunicato stampa della società.
I giudici di merito hanno ritenuto che la notizia costituisse un'"informazione privilegiata" fino alla pubblicazione del comunicato della Hybricon, condannando TK e OP per abuso di informazioni privilegiate. In cassazione, gli imputati hanno sostenuto che l'informazione aveva già perso tale carattere perché la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice era divenuta un documento pubblico accessibile a chiunque, secondo il diritto svedese.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in sostanza:
- se l'informazione debba essere comunicata al pubblico secondo l'articolo 17 del regolamento n. 596/2014 per poter considerare che sia stata "resa pubblica" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);
- in caso contrario, quali circostanze debbano essere considerate per stabilire se la notizia sia stata resa pubblica.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 596/2014, soprattutto gli articoli 1, 7, 8, 14 e 17;
- la direttiva 2014/57/UE, sul ravvicinamento delle sanzioni penali per gli abusi di mercato;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, in particolare l'articolo 2, che disciplina gli strumenti tecnici per la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate;
- la direttiva 2004/109/CE, richiamata dall'articolo 17 del regolamento MAR.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di "informazione privilegiata" dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), comprende quattro elementi: carattere preciso, mancata pubblicazione, riferibilità a strumenti finanziari o emittenti e idoneità a incidere sensibilmente sui prezzi.
Per il secondo elemento, la Corte afferma che il regolamento MAR non indica espressamente tutte le modalità mediante le quali un'informazione può dirsi resa pubblica; tuttavia, il contesto sistematico conduce a leggere l'articolo 7 alla luce dell'articolo 17, che impone agli emittenti una comunicazione quanto prima possibile, accessibile, completa, corretta e tempestiva. Il legislatore dell'Unione ha così attribuito all'emittente un ruolo centrale e affidabile nella diffusione delle informazioni privilegiate.
La Corte sottolinea inoltre che l'articolo 17, paragrafi 4, 5 e 7, ammette il rinvio della comunicazione solo in circostanze eccezionali e a condizioni rigorose, il che conferma che la regola è la divulgazione tempestiva e non discriminatoria. Il regolamento di esecuzione 2016/1055 precisa poi che la comunicazione deve raggiungere gratuitamente e simultaneamente la platea più ampia possibile di investitori, anche tramite mezzi di informazione affidabili.
Da ciò la Corte deduce che non basta una comunicazione limitata a una cerchia ristretta di destinatari, né la mera accessibilità del documento al pubblico in base a una procedura nazionale di accesso agli atti. Una disponibilità individuale su richiesta non equivale a una diffusione contemporanea e non discriminatoria alla generalità degli investitori.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che, affinché un'informazione sia considerata resa pubblica e cessi di costituire un'"informazione privilegiata", è necessario che sia oggetto di una comunicazione al pubblico conformemente all'articolo 17 del regolamento n. 596/2014 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055. La seconda questione non riceve risposta, poiché assorbita dalla soluzione della prima.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è rilevante per gli operatori dei mercati finanziari e per chi assiste società quotate o emittenti: una notizia non perde la qualità di informazione privilegiata finché non sia divulgata con modalità idonee a garantire accesso ampio, simultaneo e non discriminatorio al mercato. Per gli imputati nel procedimento principale, ciò ha confermato la base giuridica della contestazione penale per insider dealing.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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