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Sentenza

Sentenza n. 1076/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’istanza di emersione del lavoro irregolare del 15 aprile 2021, successivi dinieghi di riesame in autotutela e mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava il diniego del 15 aprile 2021 della domanda di emersione presentata da una terza persona quale datrice di lavoro domestico, nonché i successivi riscontri prefettizi alle istanze di riesame in autotutela e il mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Sosteneva che il diniego fosse fondato su una falsa rappresentazione della situazione reddituale della datrice di lavoro e della madre, che sarebbe stata l’effettiva datrice di lavoro e beneficiaria dell’assistenza, non autosufficiente e non soggetta al requisito reddituale. Deduceva che la documentazione acquisita nel 2024 dimostrasse la capienza reddituale e che la falsità consentisse l’annullamento d’ufficio anche oltre il termine ordinario ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. Lamentava inoltre l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela, l’omessa considerazione dei nuovi documenti e l’omessa pronuncia sulla richiesta di permesso per attesa occupazione; chiedeva infine l’accertamento del diritto all’annullamento in autotutela e la condanna al rilascio del permesso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di annullamento dei dinieghi di autotutela. Ha rilevato che la legittimità del diniego originario era già stata confermata da tre pronunce passate in giudicato; inoltre, era decorso il termine per l’autotutela e non ricorrevano i presupposti dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, poiché la successiva acquisizione di documenti non dimostrava una falsa rappresentazione dei fatti, ma una rappresentazione incompleta imputabile alla parte che aveva presentato la domanda. Non sussisteva un obbligo di pronunciarsi sulle sollecitazioni di autotutela, trattandosi di potere officioso e discrezionale. La nota prefettizia del 29 maggio 2025 aveva comunque riscontrato la diffida con motivazione, valutando i nuovi documenti e ritenendoli inidonei a dimostrare il requisito reddituale; la ricorrente non aveva formulato specifiche censure contro tale motivazione, e la documentazione smentiva l’assunto di mancata considerazione. La domanda di accertamento del diritto all’autotutela e al permesso è stata dichiarata inammissibile: l’atto originario era definitivo e coperto da giudicato, la posizione azionata era di interesse legittimo pretensivo e il rimedio tipico contro il diniego di autotutela era l’azione di annullamento, già proposta. La pretesa sostanziale non poteva quindi essere accertata direttamente; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Nel caso in esame, difettano tutti i presupposti normativi per l’esercizio del potere di autotutela

    L’autotutela richiede i presupposti previsti dalla legge; qui non sussisteva l’illegittimità dell’atto, ormai esclusa da pronunce passate in giudicato, era decorso il termine e non ricorrevano le condizioni derogatorie del comma 2-bis. La scoperta successiva di documenti nuovi non equivale, da sola, a falsa rappresentazione dei fatti.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    la conoscenza successiva di documenti nuovi non implica di per sé che l’iniziale rappresentazione dei fatti sia falsa, ma piuttosto che la stessa sia avvenuta in maniera incompleta, peraltro, nella fattispecie, per fatto imputabile alla stessa parte che ha presentato l’istanza di emersione.

    La deroga al termine per l’annullamento d’ufficio non opera per la mera emersione tardiva di documenti che rendano più completa la ricostruzione dei fatti: occorre una falsa rappresentazione, e nel caso concreto l’incompletezza era imputabile alla parte istante.

  • art. 100 c.p.c.

    l’azione di accertamento a tutela di interessi legittimi risulta, tuttavia, ammissibile solo: - de residuo, ove cioè non siano astrattamente praticabili ulteriori e tipizzati rimedi di tutela previsti dall’ordinamento; - laddove sussista un interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. ad ottenere una pronuncia di mero accertamento che rimuova una situazione di incertezza in ordine ad an e contenuto della situazione giuridica azionata; - non vi sia una possibile interferenza tra contenuto di accertamento della pronuncia dichiarativa e poteri amministrativi ancora non pronunciati, non essendo consentite domande di tutela preventiva dell’interesse legittimo, dirette cioè ad orientare l’azione futura dell’amministrazione, prima che questa abbia ancora provveduto.

    L’azione di accertamento a tutela di un interesse legittimo è ammissibile solo in via residuale, in presenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione di un’incertezza e purché non interferisca con poteri amministrativi non ancora esercitati.

Massime di principio

  • La deroga al termine ordinario per l’annullamento d’ufficio prevista in caso di falsa rappresentazione non si fonda sulla sola acquisizione successiva di documenti nuovi: occorre che risulti una falsa rappresentazione dei fatti; la conoscenza tardiva di elementi che completano una rappresentazione inizialmente incompleta non è sufficiente, soprattutto se l’incompletezza è imputabile all’istante.
  • L’istanza con cui il privato sollecita l’esercizio dell’autotutela non determina, di regola, un obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente, poiché l’annullamento d’ufficio è un potere officioso e discrezionale e il privato può formulare mere sollecitazioni prive di valore cogente.
  • L’azione di accertamento a tutela di un interesse legittimo è residuale: è ammissibile quando non siano praticabili rimedi tipici, sussista un interesse concreto e attuale a rimuovere un’incertezza e la pronuncia non interferisca con poteri amministrativi non ancora esercitati.
  • Quando l’Amministrazione riscontra un’istanza di autotutela con un provvedimento motivato, le censure devono confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento del diniego; non è sufficiente ribadire che i documenti non sarebbero stati considerati se l’atto dimostra che sono stati esaminati e ritenuti inidonei.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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