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Sentenza

Sentenza del 07/10/2021 n. 1231 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Domanda di rimborso IRES e IRAP per gli anni 2005, 2006, 2008 e 2010 relativa a maggiori imposte pagate in quegli anni a seguito dell'accertamento divenuto definitivo per il 2009: l'appellante sosteneva che un'errata imputazione temporale dei costi aveva determinato un majus (versamento in eccesso) per gli anni indicati e un corrispondente minus nel 2009; chiedeva il rimborso dell'eccedenza versata, documentando che i costi ripresi dall'Ufficio erano stati dedotti una sola volta (solo nel 2009) e non in altri periodi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di XX S.r.l. e ha disposto il rimborso richiesto. Ha ritenuto che i crediti reclamati fossero certi, liquidi ed esigibili; ha accertato che non sussisteva duplicazione di deduzione (come provato dai partitari/fornitori) e che l'eccedenza di imposta derivava direttamente dalla rettifica accertatoria. L'appello incidentale dell'Agenzia sulle spese è stato respinto; la CTR ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Consente il rimborso dell'imposta versata in eccedenza; la CTR ha ritenuto applicabile la norma al caso di rettifica per errata imputazione temporale e ha ritenuto il credito rimborsabile essendo conseguenza diretta della rettifica accertatoria.

  • art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per il termine per proporre domanda di rimborso: la CTR ha ritenuto che, oltre ai 48 mesi dall'eccedenza, il credito possa essere richiesto entro due anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

  • Circolare n. 31/E del 2012

    Citata per il principio secondo cui la doppia imposizione sul medesimo componente reddituale si genera con la definitività della pretesa tributaria derivante dalla violazione del principio di competenza; la CTR ha accolto l'orientamento secondo cui la doppia imposizione è già esistente alla definitività dell'accertamento.

  • art. 28-ter D.P.R. 602/73

    Riferito dall'appellante come possibilità di compensazione tra crediti e debiti tributari; la CTR ha considerato ammissibile la compensazione delle somme nei limiti e secondo le regole applicabili, e non ha ritenuto ostativo il fatto che alcuni carichi fossero rateizzati o in trasferimento alla riscossione.

  • art. 92 c.p.c.

    Riferito dall'Agenzia per contestare la compensazione delle spese di lite per mancata motivazione; la CTR ha comunque disposto la compensazione delle spese, motivandola con la complessità della normativa e le diverse interpretazioni esistenti.

  • Cass. n. 6395/21

    Richiamata dall'appellante per sostenere che debiti risultanti da accertamento definitivo possono essere estinti mediante compensazione anche in sede contenziosa; la CTR ha considerato possibile la compensazione a fronte dell'esistenza di credito certo e della situazione di complessità interpretativa.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso per imposte versate in eccesso può sorgere anche quando l'eccesso deriva da una rettifica accertatoria che ha individuato la competenza in anni diversi: se il credito è certo, liquido ed esigibile e non vi è duplicazione di deduzione, il rimborso è dovuto.
  • La doppia imposizione si considera verificata al momento in cui l'accertamento che rettifica la competenza diveniene definitivo, non essendo necessario che siano scadute eventuali rateazioni per far nascere il diritto al rimborso.
  • Carichi pendenti o rateazioni non impediscono automaticamente il riconoscimento del credito rimborsabile; è possibile valutare la compensazione tra credito (rimborsabile) e debiti tributari, nei limiti e secondo le regole previste dall'ordinamento.
  • Nel contenzioso sostanziale il contribuente deve fornire documentazione analitica (partitari, rapporti con i fornitori, evidenze contabili) per dimostrare l'assenza di duplicazioni e la corretta imputazione dei costi.
  • I termini per richiedere il rimborso possono essere ordinariamente i 48 mesi dall'eccedenza ma, se l'accertamento è divenuto definitivo, può essere rilevante il termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/92.
  • In controversie complesse e con interpretazioni giuridiche contrastanti, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite; tuttavia la motivazione sulla materia dei costi deve essere conforme agli artt. processuali (es. art. 92 c.p.c.).

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