Sentenza n. 4152/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 992/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 992/2023, che aveva annullato gli atti della procedura di chiamata per professore ordinario e imposto la rinnovazione della valutazione o la riapertura dei termini
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una procedura di valutazione comparativa, bandita ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore MED/28. Dopo l'annullamento, con precedente sentenza del TAR, degli atti della procedura a partire dalla nomina della commissione, l'Università aveva riavviato la procedura nominando una nuova commissione e mantenendo ferme le candidature originarie. La candidata che aveva chiesto il ritiro della propria domanda aveva successivamente revocato tale richiesta ed era stata riammessa alla procedura, risultando selezionata e nominata. Il candidato originario ricorrente aveva impugnato gli atti, deducendo, tra l'altro, l'illegittima riammissione della candidata, l'omessa predeterminazione del peso ponderale dei macrocriteri di valutazione, la modifica dei criteri dopo la conoscenza dei nominativi dei partecipanti e vizi di istruttoria, motivazione, illogicità, contraddittorietà e violazione dei criteri previamente stabiliti. La candidata ha appellato la sentenza deducendo l'erroneità del rigetto dell'eccezione di inammissibilità del primo motivo, l'erroneità dell'accoglimento delle censure relative alla mancata predeterminazione dei pesi ponderali e alla riammissione alla procedura, nonché l'erroneità della ritenuta modifica dei criteri valutativi. L'appellato ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado, contestando anche le valutazioni comparative, la normalizzazione della produzione scientifica e gli atti rettorali di approvazione della procedura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado. Ha escluso l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, rilevando che l'appellante aveva contestato puntualmente le statuizioni della sentenza. Ha escluso anche la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'accoglimento dell'appello avrebbe potuto far rivivere gli esiti favorevoli della procedura originaria e la nomina dell'appellante. Nel merito, ha ritenuto legittima la riammissione della candidata: la comunicazione originaria era formulata come richiesta di ritiro della domanda e la revoca era intervenuta prima della definitività della rinuncia; inoltre, la precedente sentenza aveva annullato la procedura a partire dalla nomina della commissione, lasciando fermi il bando e le candidature presentate entro il termine. Ha escluso che fosse necessario predeterminare specifici punteggi o pesi ponderali per ciascuno dei tre macrocriteri, quando il regolamento e il bando stabiliscono i criteri generali e la commissione formula giudizi complessivi discorsivi, adeguatamente motivati e idonei a ricostruire l'iter comparativo. Ha chiarito che la valutazione può essere analitica per tipologia e non necessariamente riferita a ogni singolo titolo o pubblicazione. Ha inoltre ritenuto che la normalizzazione della produzione scientifica non costituisse una modifica postuma dei criteri, ma una tecnica applicativa utilizzabile dopo la conoscenza delle candidature per compensare differenze significative nell'anzianità accademica, purché non alteri i criteri sostanziali e sia coerente con la valutazione delle pubblicazioni. I motivi riproposti dal ricorrente di primo grado sono stati respinti perché la commissione aveva applicato i criteri predeterminati, motivato adeguatamente i giudizi e selezionato il candidato con la valutazione comparativa migliore. È stato altresì escluso un generale dovere dell'amministrazione di provvedere su istanze di autotutela presentate da un candidato insoddisfatto. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, l. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima fascia utilizzata dall'Università.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello dei motivi assorbiti dal giudice di primo grado.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.
art. 8, comma 14, Regolamento di Ateneo sull'attività didattica, produzione scientifica e titoli
È richiamato nel giudizio di primo grado quale disposizione relativa alla predeterminazione dei criteri da parte della commissione; il Consiglio di Stato ha escluso che imponesse necessariamente l'attribuzione di punteggi o pesi ponderali analitici.
art. 9, Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 l. 240/2010
Individua gli elementi e i criteri cui la commissione deve attenersi nella valutazione di produzione scientifica, attività didattica, pubblicazioni e titoli, prevedendo giudizi collegiali complessivi senza imporre una griglia di punteggi.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente di primo grado in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della procedura selettiva; le relative censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Nelle procedure universitarie di chiamata dei professori, l'assenza di una specifica predeterminazione di punteggi o pesi ponderali per ciascun macrocriterio non determina di per sé l'illegittimità della procedura, quando bando e regolamenti individuano criteri sufficientemente chiari e la commissione formula giudizi complessivi, coerenti e adeguatamente motivati, idonei a rendere ricostruibile l'iter comparativo.
- La valutazione comparativa dei candidati universitari può essere analitica per tipologia, senza richiedere l'esame puntuale di ogni singolo titolo o pubblicazione, purché la commissione consideri i dati curriculari rilevanti e motivi la selezione degli elementi scientificamente significativi ai fini del giudizio di maturità del candidato.
- La commissione di una procedura selettiva universitaria può utilizzare, dopo aver conosciuto le candidature, tecniche applicative di normalizzazione o comparazione della produzione scientifica, quando tali tecniche non modificano i criteri sostanziali previamente stabiliti ma ne consentono l'applicazione coerente, ad esempio per tenere conto di differenze nell'anzianità accademica.
- Quando una procedura concorsuale è annullata con rinnovazione disposta a partire dalla nomina della commissione, restano fermi il bando e le candidature tempestivamente presentate, salvo diversa statuizione giudiziale; una richiesta di ritiro della candidatura, formulata come mera richiesta e revocata prima della sua definitività, non impedisce la partecipazione alla procedura rinnovata.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede che la sopravvenienza renda certa e definitiva l'inutilità della decisione; essa non ricorre se l'eventuale accoglimento dell'impugnazione può ancora procurare al ricorrente il consolidamento del bene della vita perseguito.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione universitaria sono sindacabili dal giudice amministrativo quanto a attendibilità tecnica, ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, errori di fatto e contraddittorietà manifesta, ma non possono essere sostituite da una diversa valutazione giudiziale quando rispettino la soglia di logicità e ragionevolezza.
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