Sentenza del 19/02/2015 n. 352 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Agevolazioni ed esenzioni - Riduzione dell'imposta al 50% ex art. 6, d.P.R. 29.09.1973, n. 601 - Diritto all'agevolazione per le Fondazioni bancarie - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda della fondazione è stata respinta. È stato stabilito che le fondazioni bancarie prive di una finalità esclusiva o prevalente di utilità sociale e impegnate nella gestione di partecipazioni con finalità di rafforzamento patrimoniale non rientrano tra gli enti indicati dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973. Di conseguenza, non spetta loro la riduzione del 50% dell'imposta prevista dalla norma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La fondazione chiedeva di beneficiare della riduzione del 50% dell'imposta prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973, sostenendo di rientrare tra gli enti destinatari dell'agevolazione. La controversia riguardava la natura effettiva dell'ente: secondo la decisione, la fondazione non perseguiva in via esclusiva o prevalente finalità di utilità sociale, ma gestiva partecipazioni bancarie, finanziarie e di altro tipo, destinando gli utili, anche in base alle previsioni statutarie, ad aumenti di capitale e al rafforzamento delle partecipazioni. Tali attività e finalità sono state considerate di natura commerciale e incompatibili con l'appartenenza alle categorie agevolate.
Norme richiamate
Art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Riduzione dell'imposta al 50%
L'agevolazione è riservata agli enti appartenenti alle categorie espressamente individuate dalla disposizione e non può essere riconosciuta alle fondazioni bancarie che svolgono prevalentemente attività di gestione commerciale di partecipazioni e non perseguono finalità di utilità sociale in via esclusiva o prevalente.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali soggettive devono essere interpretate in modo rigoroso: non è sufficiente la forma giuridica dell'ente, ma occorre verificare se esso rientri effettivamente tra i soggetti indicati dalla norma.
- Per stabilire il diritto a un'esenzione o a una riduzione d'imposta rilevano le attività concretamente svolte, la destinazione degli utili e la finalità prevalente dell'ente, non soltanto le previsioni formali dello statuto.
- La gestione di partecipazioni finanziarie o societarie finalizzata alla produzione di utili e al rafforzamento del patrimonio può essere qualificata come attività commerciale e può escludere l'accesso a benefici riservati agli enti con finalità sociali o istituzionali.
- In situazioni analoghe, occorre confrontare puntualmente le finalità e le attività dell'ente con le categorie tassative previste dalla norma agevolativa; in caso di prevalenza dell'attività commerciale, l'agevolazione può essere negata.
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