Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/02/2015 n. 352 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Agevolazioni ed esenzioni - Riduzione dell'imposta al 50% ex art. 6, d.P.R. 29.09.1973, n. 601 - Diritto all'agevolazione per le Fondazioni bancarie - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La domanda della fondazione è stata respinta. È stato stabilito che le fondazioni bancarie prive di una finalità esclusiva o prevalente di utilità sociale e impegnate nella gestione di partecipazioni con finalità di rafforzamento patrimoniale non rientrano tra gli enti indicati dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973. Di conseguenza, non spetta loro la riduzione del 50% dell'imposta prevista dalla norma.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La fondazione chiedeva di beneficiare della riduzione del 50% dell'imposta prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973, sostenendo di rientrare tra gli enti destinatari dell'agevolazione. La controversia riguardava la natura effettiva dell'ente: secondo la decisione, la fondazione non perseguiva in via esclusiva o prevalente finalità di utilità sociale, ma gestiva partecipazioni bancarie, finanziarie e di altro tipo, destinando gli utili, anche in base alle previsioni statutarie, ad aumenti di capitale e al rafforzamento delle partecipazioni. Tali attività e finalità sono state considerate di natura commerciale e incompatibili con l'appartenenza alle categorie agevolate.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Riduzione dell'imposta al 50%

    L'agevolazione è riservata agli enti appartenenti alle categorie espressamente individuate dalla disposizione e non può essere riconosciuta alle fondazioni bancarie che svolgono prevalentemente attività di gestione commerciale di partecipazioni e non perseguono finalità di utilità sociale in via esclusiva o prevalente.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali soggettive devono essere interpretate in modo rigoroso: non è sufficiente la forma giuridica dell'ente, ma occorre verificare se esso rientri effettivamente tra i soggetti indicati dalla norma.
  • Per stabilire il diritto a un'esenzione o a una riduzione d'imposta rilevano le attività concretamente svolte, la destinazione degli utili e la finalità prevalente dell'ente, non soltanto le previsioni formali dello statuto.
  • La gestione di partecipazioni finanziarie o societarie finalizzata alla produzione di utili e al rafforzamento del patrimonio può essere qualificata come attività commerciale e può escludere l'accesso a benefici riservati agli enti con finalità sociali o istituzionali.
  • In situazioni analoghe, occorre confrontare puntualmente le finalità e le attività dell'ente con le categorie tassative previste dalla norma agevolativa; in caso di prevalenza dell'attività commerciale, l'agevolazione può essere negata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.