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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 23692 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la mancata applicazione dell'esenzione dal contributo unificato all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione della L. 24/11/1981 n. 689, art. 23, comma 10 e del DPR 30/05/2002 n. 115, art. 10, comma 1 (testo anteriore alla modifica), nonché omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in via pregiudiziale il ricorrente sollevava anche profili di incostituzionalità (artt. 3 e 24 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che l'esenzione dal contributo unificato prevista dall'art. 23, comma 10 della L. 689/1981 e dall'art. 10, comma 1 del DPR 115/2002 (nella formulazione anteriore alla modifica) si applica esclusivamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non può estendersi alle opposizioni all'esecuzione disciplinate dal codice di procedura civile (art. 615 c.p.c.). La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente inammissibile il profilo di incostituzionalità per difetto di specificazione argomentativa, ha riqualificato il motivo in violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma lo ha comunque ritenuto infondato; ha compensato le spese per la novità della questione e ha disposto l'eventuale pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    L'esenzione qui prevista si applica unicamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non è estendibile, per interpretazione analogica o estensiva, alle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

    art. 10, comma 1 (testo anteriore alla modifica dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191)

    L'esenzione dal contributo unificato prevista è da intendersi applicabile nei limiti normativamente individuati (opposizione all'ordinanza-ingiunzione) e non ai procedimenti disciplinati dal codice di procedura civile relativi all'opposizione all'esecuzione.

  • Codice di procedura civile

    Il giudizio di opposizione all'esecuzione trova la sua base normativa nel codice di procedura civile e non beneficia dell'esenzione riconosciuta specificamente per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte ha riqualificato il motivo portato in cassazione come violazione di legge (n.3) e ha ritenuto infondata la censura; la doglianza per omesso esame di fatto (n.5) è stata sostanzialmente assorbita nella valutazione di legittimità.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    I profili di incostituzionalità invocati sono stati dichiarati manifestamente inammissibili per carenza di specifica argomentazione e mancata indicazione del 'tertium comparationis' richiesto quando si denuncia violazione del principio di uguaglianza.

  • Agenzia delle Entrate - Risoluzione

    Risoluzione n. 266/E del 30 ottobre 2009

    La risoluzione sostiene, in linea con la decisione della Corte, che l'esenzione non si estende alle opposizioni all'esecuzione e costituisce supporto interpretativo considerato pienamente condiviso dalla Corte.

  • Ministero della Giustizia - Nota

    Nota n. 123240 del 9 ottobre 2009

    La nota ministeriale conferma l'interpretazione restrittiva dell'ambito applicativo dell'esenzione, richiamata e condivisa dalla Corte.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali o tributarie collegate a procedimenti sono di stretta interpretazione: non si estendono per analogia oltre il perimetro normativo che le istituisce.
  • L'esenzione prevista dall'art. 23, comma 10 della L. 689/1981 riguarda specificamente l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non si applica automaticamente ad altri istituti processuali, come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione la Corte può riqualificare il vizio dedotto (sostanza sull'intitolazione formale): doglianze incentrate su omessi esami di fatto possono essere considerate come violazioni di legge se emerge così dalla sostanza del motivo.
  • Le eccezioni di incostituzionalità devono essere formulate con precisa indicazione dei termini di paragone e delle ragioni di non manifesta infondatezza, pena l'inammissibilità.
  • Pareri e risoluzioni amministrative (es. Agenzia delle Entrate, Ministero) possono avere rilievo interpretativo utile alla valutazione della Corte, specie in materia tributaria-processuale.
  • In presenza di questioni di novità giuridica la Corte può compensare le spese processuali; tuttavia l'insussistenza del diritto alla esenzione comporta l'onere del contributo unificato per la parte soccombente quando previsto.

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