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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7075/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (15/02/2020) per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). A Giordano viene contestata la partecipazione alla cosca "Rosmini" (e/o collegamenti con gli "Zindato"), in ruolo apicale (promotore/dirigente/organizzatore), con specifica contestazione di ingerenza e monopolio nelle attività edilizie del cimitero del quartiere Modena e di interventi di natura intimidatoria; la difesa aveva evidenziato contraddizioni nelle dichiarazioni dei collaboratori, la mancata valutazione dell'autonomia imprenditoriale di terzi, l'assenza di riscontri sulle presunte condotte mafiose e l'interruzione dell'attività a seguito di bando comunale del 2016. La Cassazione aveva precedentemente annullato la prima ordinanza per mancata considerazione di una memoria difensiva, con rinvio al Tribunale del riesame il quale, in nuova ordinanza, ha motivato la collocazione del Giordano nella sola cosca Rosmini (federata ai Serraino) e ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei collaboratori in quanto corroborate da intercettazioni e altri elementi indiziari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione logica e specifica sulla collocazione del Giordano nella cosca Rosmini (federata ai Serraino) e sull'attendibilità delle fonti collaboranti, avendo inoltre richiamato intercettazioni che corroborano il ruolo di "gestore"/monopolista nelle attività cimiteriali e l'esistenza di un vincolo intimidatorio. Le doglianze del ricorrente sono state considerate, in massima parte, dissensi valutativi o contestazioni di merito non idonee in sede di legittimità. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 416-bis codice penale

    primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma

    La norma è stata applicata per contestare l'esistenza di una associazione mafiosa e il ruolo apicale del Giordano nella cosca Rosmini (promotore, dirigente, organizzatore), ravvisando gravi indizi sulla base di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni che avrebbero dimostrato controllo e intimidazione nelle attività cimiteriali

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi a seguito della decisione di inammissibilità (formale indicazione di procedura a cancelleria); citazione strumentale alle formalità esecutive della sentenza

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione di provvedimenti cautelari fondati su dichiarazioni di collaboratori è necessario dimostrare che la motivazione del giudice sia manifestamente illogica o contraddittoria; il mero dissenso valutativo non è sufficiente.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori possono sorreggere misure cautelari se sono corroborate da elementi indipendenti (es. intercettazioni, documentazione, riscontri fattuali) che eliminino l'apparente contraddittorietà o ne riducano l'incidenza.
  • La collocazione in distinti sodalizi o la presenza di dichiarazioni tra loro difformi richiede al giudice una spiegazione puntuale; se il collegamento tra gruppi (es. "federazione") è evocato come soluzione, il giudice dovrebbe chiarire in che termini pratici tale federazione incide sulla posizione dell'indagato.
  • L'assenza di attività criminale documentata per anni non esclude di per sé la misura cautelare, ma il giudice deve motivare la persistenza di indizi e l'eventuale reiterazione del comportamento criminoso anche se vi sono intervalli temporali rilevanti.
  • Critiche difensive che richiedono una rivalutazione di merito (es. diversa interpretazione delle intercettazioni o del significato di attività imprenditoriali) sono in generale inammissibili in sede di legittimità, salvo che emergano vizi di motivazione gravi e specifici.
  • Nel valutare il "monopolio" o il condizionamento mafioso su attività economiche, è determinante dimostrare la presenza di elementi di intimidazione, esclusione della concorrenza e direzione/controllo effettivo; semplici rapporti d'affari o prestazioni di lavoro occasionali non bastano senza il contesto intimidatorio.

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