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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29853/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale/detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva: mancata considerazione della relazione dell'UEPE e valutazione parziale della personalità; omissione di valutare la possibile riduzione di pena per liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.); mancato riconoscimento della fungibilità dei periodi di arresti domiciliari già scontati ai fini della pena residua; vizio di motivazione per non aver richiesto integrazioni al servizio sociale e per non aver tenuto conto della condotta durante gli arresti domiciliari e di un piano di reinserimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia motivato correttamente il diniego in base a elementi concreti: denunce e pendenze per cessioni di stupefacenti successive alla condanna, violazione di una misura cautelare (obbligo di presentazione) e mancanza di un progetto risocializzante. Ha osservato che la relazione UEPE non conteneva parere favorevole e che la relazione UEPE può essere superflua se le altre risultanze documentali dimostrano l'inidoneità della misura. I rilievi sulla liberazione anticipata e sulla fungibilità della custodia cautelare sono stati ritenuti generici/inammissibili: le questioni sul riconoscimento di periodi di carcerazione cautelare devono essere trattate in sede esecutiva (art. 657 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Regola l'affidamento in prova e la valutazione della personalità e della prognosi di non recidiva; la Corte afferma che la natura e gravità dei reati e la condotta successiva sono centrali per il giudizio di idoneità della misura alternativa.

  • art. 47-ter ord. pen. (comma 1-bis)

    Individua la soglia temporale oltre la quale non è applicabile la detenzione domiciliare; la Corte ricorda che la pena residua supera il limite previsto e ciò ha rilievo nella valutazione dell'ammissibilità della misura.

  • art. 54 ord. pen.

    Prevede la liberazione anticipata; la Corte osserva che la doglianza difensiva relativa alla possibile diminuzione della pena per liberazione anticipata è generica se non indica i periodi rilevanti e deve essere trattata con elementi concreti.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme controverse in ricorso; la Corte valuta le censure procedurali e sostanziali alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 657, commi 1 e 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il pubblico ministero provvede al computo dei periodi di detenzione da imputare; la Corte segnala che eventuali contestazioni sul mancato riconoscimento di periodi cautelari devono essere sollevate in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi nei limiti ivi previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale penale (traffico di stupefacenti); richiamata per individuare i reati che hanno rilevanza nella valutazione della personalità e della pericolosità del ricorrente.

Massime di principio

  • La concessione di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) dipende essenzialmente da una prognosi favorevole di non recidiva fondata sulla valutazione della personalità e della condotta successiva alla condanna.
  • La relazione UEPE è utile ma non indispensabile: se le risultanze documentali (denunce, violazioni di misure cautelari, pendenze) dimostrano l'inidoneità della misura, il tribunale può prescindere dalla relazione o valorizzarla se non favorevole.
  • Mancanza di un impegno sociale può concorrere a una prognosi negativa, ma non deve essere interpretata isolatamente; il tribunale deve motivare in relazione ad altri elementi di rischio evidenti.
  • Questioni sul computo dei periodi di custodia cautelare o sul riconoscimento di detenzioni pregresse (fungibilità) vanno sollevate e trattate in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione, non in sede incidentale nel ricorso contro l'ordinanza sul beneficio.
  • Richieste di tener conto di benefici futuri (es. liberazione anticipata) devono essere concrete e documentate: il giudice richiede indicazione dei periodi e degli elementi che giustificherebbero la diminuzione della pena residua.
  • Se emergono denunce o violazioni successive alla condanna, il giudice può ragionevolmente fondare una prognosi negativa e rigettare l'istanza anche in mancanza di un progetto risocializzante concreto.

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