Cassazione Penale, Sentenza n. 29853/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale/detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva: mancata considerazione della relazione dell'UEPE e valutazione parziale della personalità; omissione di valutare la possibile riduzione di pena per liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.); mancato riconoscimento della fungibilità dei periodi di arresti domiciliari già scontati ai fini della pena residua; vizio di motivazione per non aver richiesto integrazioni al servizio sociale e per non aver tenuto conto della condotta durante gli arresti domiciliari e di un piano di reinserimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia motivato correttamente il diniego in base a elementi concreti: denunce e pendenze per cessioni di stupefacenti successive alla condanna, violazione di una misura cautelare (obbligo di presentazione) e mancanza di un progetto risocializzante. Ha osservato che la relazione UEPE non conteneva parere favorevole e che la relazione UEPE può essere superflua se le altre risultanze documentali dimostrano l'inidoneità della misura. I rilievi sulla liberazione anticipata e sulla fungibilità della custodia cautelare sono stati ritenuti generici/inammissibili: le questioni sul riconoscimento di periodi di carcerazione cautelare devono essere trattate in sede esecutiva (art. 657 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Regola l'affidamento in prova e la valutazione della personalità e della prognosi di non recidiva; la Corte afferma che la natura e gravità dei reati e la condotta successiva sono centrali per il giudizio di idoneità della misura alternativa.
art. 47-ter ord. pen. (comma 1-bis)
Individua la soglia temporale oltre la quale non è applicabile la detenzione domiciliare; la Corte ricorda che la pena residua supera il limite previsto e ciò ha rilievo nella valutazione dell'ammissibilità della misura.
art. 54 ord. pen.
Prevede la liberazione anticipata; la Corte osserva che la doglianza difensiva relativa alla possibile diminuzione della pena per liberazione anticipata è generica se non indica i periodi rilevanti e deve essere trattata con elementi concreti.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme controverse in ricorso; la Corte valuta le censure procedurali e sostanziali alla luce della giurisprudenza consolidata.
art. 657, commi 1 e 3 cod. proc. pen.
Stabilisce che il pubblico ministero provvede al computo dei periodi di detenzione da imputare; la Corte segnala che eventuali contestazioni sul mancato riconoscimento di periodi cautelari devono essere sollevate in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi nei limiti ivi previsti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale penale (traffico di stupefacenti); richiamata per individuare i reati che hanno rilevanza nella valutazione della personalità e della pericolosità del ricorrente.
Massime di principio
- La concessione di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) dipende essenzialmente da una prognosi favorevole di non recidiva fondata sulla valutazione della personalità e della condotta successiva alla condanna.
- La relazione UEPE è utile ma non indispensabile: se le risultanze documentali (denunce, violazioni di misure cautelari, pendenze) dimostrano l'inidoneità della misura, il tribunale può prescindere dalla relazione o valorizzarla se non favorevole.
- Mancanza di un impegno sociale può concorrere a una prognosi negativa, ma non deve essere interpretata isolatamente; il tribunale deve motivare in relazione ad altri elementi di rischio evidenti.
- Questioni sul computo dei periodi di custodia cautelare o sul riconoscimento di detenzioni pregresse (fungibilità) vanno sollevate e trattate in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione, non in sede incidentale nel ricorso contro l'ordinanza sul beneficio.
- Richieste di tener conto di benefici futuri (es. liberazione anticipata) devono essere concrete e documentate: il giudice richiede indicazione dei periodi e degli elementi che giustificherebbero la diminuzione della pena residua.
- Se emergono denunce o violazioni successive alla condanna, il giudice può ragionevolmente fondare una prognosi negativa e rigettare l'istanza anche in mancanza di un progetto risocializzante concreto.
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