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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18777/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha escluso il convivente della sorella (Vincenzo Loccisano) dalla nozione di soggetto con diritto al colloquio previsto per i "congiunti" nei confronti di un detenuto sottoposto al regime 41-bis. Audino sostiene che, in forza dell'art.1, comma 38, legge n.76/2016 (equiparazione del convivente di fatto al coniuge "nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario"), il convivente della sorella debba essere considerato alla stregua di un "cognato" del detenuto e quindi ricompreso tra coloro che possono avere il colloquio senza autorizzazione speciale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la normativa e la prassi interpretativa (art.37 reg. esec. Ord. pen., circolare DAP 8/7/1998) distinguono tra: a) i "congiunti" e i conviventi del detenuto, ai quali il colloquio è autorizzato ordinariamente dal direttore; e b) i soggetti "diversi dai congiunti e dai conviventi", per i quali è richiesta l'autorizzazione del direttore previo accertamento di "ragionevoli motivi". La Corte ha chiarito che l'art.1, comma 38, L.76/2016 non ha modificato l'ordinamento penitenziario in senso estensivo fino a ricomprendere il convivente del familiare del detenuto tra i congiunti/conviventi del detenuto; il decreto legislativo di attuazione (d.lgs. 6/2017) non ha esteso detta equiparazione alle convivenze di fatto in ambito penitenziario e l'art.307 c.p. mantiene la nozione tassativa di prossimi congiunti. Per i detenuti sottoposti al 41-bis l'autorizzazione a colloqui con soggetti estranei al nucleo familiare richiede motivazioni "eccezionali" valutate caso per caso. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    comma 2-quater, lett. b) (previsione di autorizzazioni per colloqui con soggetti non appartenenti al nucleo familiare in presenza di ragioni "eccezionali")

    La Corte interpreta la norma nel senso che per i detenuti sottoposti al regime 41-bis l'autorizzazione a colloqui con soggetti esterni al nucleo familiare richiede motivazioni "eccezionali" valutate dal direttore dell'istituto caso per caso.

  • Legge n. 76/2016, art. 1, comma 38

    equipara il convivente di fatto al coniuge "nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario"

    La Corte ritiene che la formulazione non implichi un'estensione automatica e generalizzata della nozione di coniuge/affinità a favore del convivente del familiare del detenuto; la disposizione è stata interpretata come non recante una modifica estensiva dell'ordinamento penitenziario.

  • Regolamento esecuzione ordinamento penitenziario, art. 37

    Stabilisce la differenza tra colloqui con congiunti/conviventi (autorizzati ordinariamente) e colloqui con persone diverse dai congiunti/conviventi (soggetti a autorizzazione del direttore basata su ragionevoli motivi). La Corte si è richiamata a tale disciplina per delimitare i soggetti legittimati al colloquio.

  • Circolare Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 8 luglio 1998, n. 3478

    Ha adottato una interpretazione ampia della nozione di "convivente" riferita a chi coabitava con il detenuto prima della carcerazione, ma la Corte la applica solo ai conviventi diretti del detenuto e non ai conviventi dei familiari del detenuto.

  • D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 (attuazione delega L.76/2016)

    Il decreto delegato non ha modificato l'ordinamento penitenziario in senso da estendere l'equiparazione anche alle convivenze di fatto dei familiari del detenuto; ha invece previsto l'equiparazione per le parti dell'unione civile in taluni articoli del codice penale (es. art.307 c.p.) senza estendere analoga disciplina alle convivenze di fatto.

  • Codice penale, art. 307

    quarto comma (menzione della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso tra i prossimi congiunti)

    La giurisprudenza di legittimità individua nel rimando tassativo all'art.307 c.p. la definizione di "prossimi congiunti" rilevante in materia penitenziaria; il decreto attuativo ha inserito la parte dell'unione civile ma non i conviventi di fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme richiamate come base di censura in cassazione (motivi di cui si chiede la verifica). La Corte ha ritenuto i motivi infondati.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.

  • Ordinamento penitenziario, art. 35-bis

    Norma richiamata in relazione al reclamo proposto dal detenuto per ottenere il provvedimento di autorizzazione al colloquio; contestualizza il percorso procedurale adottato.

Massime di principio

  • La qualifica di "convivente" rilevante per i diritti penitenziari si applica ai conviventi che effettivamente coabitavano con il detenuto prima della carcerazione: i conviventi di parenti del detenuto non sono automaticamente equiparati ai congiunti del detenuto.
  • L'art.1, comma 38, L.76/2016 non produce una estensione automatica e generalizzata dell'ambito dei "congiunti" nell'ordinamento penitenziario; va verificata l'effettiva portata applicativa alla luce del d.lgs. di attuazione e delle norme penitenziarie specifiche.
  • Per soggetti non inclusi nel nucleo familiare stretto (es. convivente di un familiare del detenuto) è necessaria l'autorizzazione del direttore dell'istituto; la valutazione richiede la sussistenza di "ragionevoli motivi" e, per i detenuti in 41-bis, di ragioni "eccezionali".
  • Nell'interpretare equiparazioni introdotte da norme civili (es. convivenze o unioni civili), occorre verificare se e come gli interventi di attuazione legislativa (decreti delegati) abbiano esplicitamente trasposto tali equiparazioni nel campo penitenziario o penale (es. rimandi a art.307 c.p.).
  • Le questioni relative a permessi/colloqui in regime restrittivo (41-bis) sono soggette a valutazioni più rigorose: anche concedendo principi di equiparazione civile, l'ordinamento penitenziario può mantenere limiti specifici per esigenze di sicurezza e ordine carcerario.

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