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Sentenza

Sentenza n. 725/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - della nota del Comune di Mandello del Lario, prot. n. 23250/2024DG/df del 5 dicembre 2024, avente a oggetto «Procedimento: Istanza unica per installazione infrastrutture e strutture per le radio comunicazioni (ID. PRATICA SUAP 13264231005-06092024-1237). Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell’art. 14-bis della l. 07/08/1990 n. 241, e art. 44 commi 7, 9 e 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, finalizzata all’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati per il rilascio di autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W in Mandello del Lario, Viale della Costituzione – Fg. 912, mapp. 122»; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, e delle relative norme regolamentari, ivi citati e non, con particolare riguardo, ove occorrer possa, dell’art. 30 delle Disposizioni normative del P.G.T. vigente (approvato con D.C.C. n. 31 del 27 luglio 2023) e del parere negativo reso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 2 dicembre 2024, mai comunicato; - e per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 D. Lgs. n. 259 del 2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Cellnex Italia S.p.A., congiuntamente a Zefiro Net S.r.l., in data 20 settembre 2024 all’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Mandello del Lario per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni (c.d. Stazione radio Base; in sigla S.R.B.) su una porzione di terreno sita nel medesimo Comune, Via della Costituzione snc, foglio 912, mappale 122 (ID. PRATICA SUAP 13264231005-06092024-1237).

Giustizia amministrativa202500332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, con domanda anche di accertamento del silenzio assenso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale del 5 dicembre 2024, con cui si era conclusa negativamente la conferenza di servizi decisoria relativa all’istanza presentata il 20 settembre 2024 per l’installazione di una stazione radio base. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui il parere negativo della Commissione per il Paesaggio e, ove occorresse, l’art. 30 delle disposizioni normative del P.G.T. vigente. La ricorrente ha dedotto la violazione di disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili, sostenendo inoltre che sull’istanza si fosse formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003. Prima dell’udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché essa e la società congiuntamente istante avevano presentato una nuova domanda di autorizzazione, successivamente accolta dal Comune.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’accoglimento della nuova domanda di autorizzazione per l’installazione della stazione radio base ha fatto venir meno l’interesse attuale della ricorrente alla decisione sull’impugnazione della precedente determinazione negativa e sulla domanda di accertamento del silenzio assenso. Il giudizio è stato quindi definito senza esame dei motivi di illegittimità dedotti. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    La ricorrente aveva invocato tale disposizione per sostenere la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione per l’installazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni; il TAR non ha esaminato la questione per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa della conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona; il TAR non ne ha scrutinato l’applicazione nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta accoglienza di una nuova istanza amministrativa, avente a oggetto il conseguimento del medesimo risultato sostanziale perseguito con l’impugnazione di un precedente diniego, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, quando elimina l’utilità concreta e attuale di un eventuale annullamento dell’atto originariamente impugnato.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, adeguatamente motivata dalla sopravvenienza di un provvedimento amministrativo favorevole, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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