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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29056/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) dichiarare l'estinzione del reato perché, in data 9/07/2021 e prima della scadenza del termine per impugnare, è intervenuta una remissione di querela da parte di Giarratana con contestuale accettazione da parte di Fedele; 2) in subordine, dedurre la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sua responsabilità penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: essendo stata acquisita agli atti una remissione di querela valida e la sua accettazione, il reato procedibile a querela è estinto. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela. Sono eliminate anche le statuizioni civili connesse al reato estinto. La Corte precisa che non sussistono elementi per pronunciare un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e richiama giurisprudenza (Sez. 2, n. 37688/2014, Gustinetti) secondo la quale la remissione intervenuta anche nel corso del giudizio di cassazione travolge le statuizioni civili. Le spese processuali sono poste a carico del querelato (salvo pattuizioni diverse).

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Indica il reato contestato (lesioni personali); utilizzato per qualificare l'imputazione oggetto del procedimento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che, pur essendo possibile il proscioglimento con formula piena, nel caso di estinzione del reato per remissione di querela la Corte ha annullato senza disporre il proscioglimento ex art. 129.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014 (Gustinetti, Rv. 259989)

    Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta anche nel corso del giudizio di cassazione determina l'estinzione del reato e travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

Massime di principio

  • La remissione di querela validamente intervenuta e accettata estingue il reato procedibile a querela anche se l'istanza è in corso di impugnazione: la decisione precedente va annullata per estinzione del reato.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela comporta l'eliminazione delle statuizioni civili collegate al reato estinto.
  • Quando la remissione di querela interviene durante il procedimento di cassazione, essa può travolgere le statuizioni civili anche in presenza di altre questioni procedurali o di inammissibilità del ricorso.
  • Non è necessario pronunciare un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se il reato si è estinto per remissione di querela; la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per tale causa.
  • In mancanza di pattuizioni diverse, le spese processuali sono poste a carico del querelato; la remissione non esonera automaticamente il querelato dall'obbligo delle spese salvo diverso accordo o disposizione.

Testo integrale

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