Cassazione Penale, Sentenza n. 10674/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9/11/2023 della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., deducendo un "errore di fatto": il ricorrente sosteneva di essere stato assolto dal giudice della revisione anche per il reato sulla base del quale la riparazione era stata negata, e chiedeva la rifissazione dell'udienza camerale per rettificare tale errore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso trasmesso (atto intitolato "Istanza di rifissazione udienza camerale per errore di fatto"), ritenendo che l'atto non potesse essere convertito in ricorso per cassazione perché carente dei requisiti formali e sostanziali: mancava l'enucleazione di censure riconducibili ai motivi tassativi dell'art. 606 c.p.p. (critica vincolata) e non erano rispettati i requisiti formali dell'art. 581 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod.proc.pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo sussistente una condanna riportata nel casellario (ostativa alla riparazione) per alcuni dei reati che avevano giustificato la misura cautelare.
art. 581 cod.proc.pen.
Prevede i requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che l'atto proposto non soddisfacesse tali requisiti e pertanto non potesse essere considerato un ricorso valido.
art. 606 cod.proc.pen.
Indica i motivi di impugnazione ammessi (critica vincolata). La Corte ha ritenuto assente l'enucleazione delle censure riconducibili a tali motivi, essendo l'atto limitato a chiedere la fissazione dell'udienza senza formulare censure specifiche.
art. 568, comma 5, cod.proc.pen.
Norma che consente la trasmissione di atti alla Corte di Cassazione; l'istanza originariamente indirizzata al Presidente della Corte d'appello è stata trasmessa a questa Corte ai sensi di tale disposizione, ma la trasmissione non ha potuto sanare le carenze formali sostanziali dell'atto.
art. 416 cod.pen. e artt. 81 cpv, 319, 321 c.p.; art. 7 Legge n.203/1991
Articoli relativi ai reati per i quali erano state adottate le misure cautelari: alcuni capi hanno determinato una condanna irrevocabile, altri sono stati oggetto di assoluzione o revisione; la presenza di una condanna nel casellario è stata valutata ostativa alla riparazione.
Massime di principio
- Un atto intitolato "istanza di rifissazione" o simile non può essere automaticamente convertito in ricorso per cassazione: bisogna rispettare i requisiti formali dell'art. 581 c.p.p. e formulare censure ammesse dall'art. 606 c.p.p.
- Se si denuncia un "errore di fatto" relativo alla presenza/assenza di condanne nel casellario (es. assoluzione sopravvenuta per revisione), tale elemento deve essere allegato e dedotto in modo specifico e motivato nell'impugnazione, con documentazione probatoria e riferimenti ai motivi di cassazione pertinenti.
- La trasmissione dell'atto alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. non sanerà difetti sostanziali o formali dell'atto originario: è necessario imbastire un ricorso conforme alle regole procedurali e sostanziali.
- La sussistenza nel casellario di una condanna per reati alla base della misura cautelare può essere ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione anche se altri capi hanno dato luogo ad assoluzione; se la condanna è sopravvenuta annullata o rettificata, è indispensabile allegare e dimostrare tale sopravvenienza.
- Esiti negativi per inammissibilità possono comportare condanne alle spese e, nei casi previsti, somme a favore della Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla.
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