Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10292/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato gli appelli avverso i provvedimenti del G.I.P. che mantenevano nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari. Le misure erano state disposte per plurimi fatti (concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia) contestati in procedimenti diversi e riferiti a condotte in anni diversi (2003, 2013, 2015). I difensori hanno dedotto principalmente: (1) violazione degli artt. 297, comma 3, e 303 c.p.p. per non avere riconosciuto la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare sulla base degli elementi già in possesso al momento della prima ordinanza; (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e difetto di motivazione sulla scelta del criterio della reiterazione criminosa, sostenendo che non fosse stata dimostrata l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la decisione del Tribunale del riesame di non applicare la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. è stata motivata correttamente alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale (segnalando che gran parte degli elementi a carico relativi al secondo procedimento sono emersi dopo la prima ordinanza e che non risultò una scelta indebita del P.M. nel separare i procedimenti). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate la persistenza delle esigenze cautelari in considerazione della gravità dei fatti, della lunga adesione dei ricorrenti ai sodalizi criminosi, della loro "versatilità criminale", dell'assenza di segni di resipiscenza o collaborazione e della mancata dimostrazione di elementi attenuanti a supporto della richiesta di revoca o attenuazione della misura.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la retrodatazione della decorrenza delle misure cautelari; la Corte ha confermato che la retrodatazione non si applicava nel caso perché gli elementi relativi al secondo procedimento non erano desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza e non risultava una scelta indebita del P.M. nella separazione dei procedimenti

  • art. 303, cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura dei ricorrenti in relazione alle modalità di calcolo della decorrenza e della durata delle misure; la Corte non ha ritenuto violazioni procedurali che giustificassero l'annullamento

  • art. 110, cod. pen. e art. 416 bis, cod. pen.

    Norme sostanziali relative al concorso e all'associazione mafiosa, che qualificano la gravità dei fatti e giustificano il fondamento delle esigenze cautelari

  • art. 512 bis e art. 416 bis.1, cod. pen.

    Reati relativi all'intestazione fittizia e al concorso esterno collegati all'attività del clan; utilizzati per descrivere il quadro indiziario a carico dei ricorrenti

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 21957/2005

    Ha fornito interpretazioni sulla retrodatazione dell'art. 297 c.p.p., ampliando i casi di operatività in riferimento a connesse ipotesi di reato e indicando limiti e condizioni per l'applicazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 408/2005

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 297, comma 3, che escludeva la retrodatazione nei casi di fatti diversi non connessi quando dagli atti risultino gli elementi già al momento della precedente ordinanza; ha ribadito che la retrodatazione opera se gli elementi erano desumibili dagli atti

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 14535/2006

    Ha chiarito che la retrodatazione puo' operare anche per procedimenti diversi se i procedimenti potevano essere riuniti e la separazione è dovuta a scelta indebita del P.M.; definisce i limiti dell'applicazione dell'art. 297, comma 3

  • Giurisprudenza successiva (es. Sez. 1 n. 22681/2008, Sez. 2 n. 44381/2010, Sez. 6 n. 11807/2013)

    Completano l'orientamento sulle condizioni di applicazione della retrodatazione e sulle ipotesi in cui la separazione dei procedimenti può essere considerata indebita

Massime di principio

  • La retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. può operare anche tra procedimenti diversi solo se al momento della prima ordinanza gli elementi che giustificano le ordinanze successive erano già desumibili dagli atti o se la separazione dei procedimenti è il risultato di una scelta indebita del P.M.; l'onere di dimostrare la sopravvenienza esclusiva di elementi confermativi grava sulla difesa
  • Se emergono elementi probatori significativi dopo la prima ordinanza (es. dichiarazioni, intercettazioni acquisite successivamente), la retrodatazione non è applicabile e la durata della misura decorre dalla ordinanza successiva
  • La persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità della condotta, attaccamento al milieu criminoso) richiede giudizi di attualità e concretezza: la valutazione del giudice deve motivare perché tali esigenze restano fondamentali; la mera anzianità del tempo trascorso ai domiciliari non è di per sé sufficiente a escluderle
  • Le censure che impongono una rivalutazione di merito degli elementi indiziari o della prognosi di pericolosità sono in genere inammissibili in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito è logica e coerente con le risultanze processuali
  • La difesa deve fornire argomentazione autosufficiente e prova o chiari elementi di fatto per dimostrare che gli elementi sopravvenuti siano solo confermativi e non giustificativi della nuova misura, altrimenti la tesi della retrodatazione o della cessazione delle esigenze cautelari difficilmente convince il giudice

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.