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Sentenza

Sentenza n. 1010/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del decreto Cat.-OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- del 19.11.2024, notificato il 15.01.2025, con il quale la Questura di -OMISSIS-ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente; quanto ai motivi aggiunti: -del decreto Cat.A.11/Immigr./2025 Prot. n. -OMISSIS- del 1.8.2025.

Giustizia amministrativa202500148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, seguito da un nuovo diniego adottato in sede di riesame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato su un giudizio di pericolosità sociale desunto da numerose segnalazioni, precedenti e procedimenti penali, riguardanti condotte protrattesi dal 2002 in avanti, tra cui reati e contestazioni per estorsione, ricettazione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti, associazione per delinquere, rapina aggravata, violenza privata e plurime violazioni del codice della strada. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998, la violazione dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato che il diniego fosse fondato soltanto su segnalazioni di polizia e su un procedimento penale non definito con condanna, senza una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e senza adeguato bilanciamento con la lunga permanenza in Italia, i legami familiari, l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo. Dopo l'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame, l'Amministrazione ha adottato un nuovo diniego, impugnato con motivi aggiunti. Con questi ultimi il ricorrente ha dedotto la nullità del nuovo atto per elusione del giudicato cautelare, l'illegittimità derivata dal provvedimento originario e ha riproposto le censure di difetto di motivazione e istruttoria, erronea valutazione della pericolosità e omesso bilanciamento degli interessi.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il nuovo decreto adottato dalla Questura in sede di riesame ha sostituito il precedente diniego ed è divenuto la nuova sede di regolazione del rapporto controverso. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha escluso l'elusione dell'ordinanza cautelare: il remand restituisce all'Amministrazione l'intero potere decisionale, senza imporre uno specifico esito favorevole, e l'ordinanza aveva disposto soltanto il riesame, richiedendo la considerazione dei legami familiari e dell'inserimento dell'interessato. L'Amministrazione ha riesaminato la posizione e ha adottato un nuovo diniego motivato sulla prevalenza dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva rispetto agli interessi familiari e personali. È stata inoltre esclusa la configurabilità di un autonomo giudicato cautelare, poiché le ordinanze cautelari, prive di contenuto definitivamente decisorio, non sono suscettibili di passare in giudicato. Di conseguenza, la violazione di un'ordinanza cautelare non determina la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, riferita alla violazione o elusione del giudicato formatosi su una sentenza definitiva. Nel merito, il giudizio di pericolosità sociale è stato ritenuto espressione della discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza e adeguatamente istruito e motivato. Il nuovo provvedimento considerava la lunga permanenza in Italia, la situazione familiare e l'inserimento lavorativo, ma li riteneva recessivi rispetto alla pluralità e gravità delle condotte contestate, protrattesi nel tempo e indicative di una propensione al crimine. Il bilanciamento richiesto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 è stato quindi ritenuto correttamente effettuato. Le spese sono state compensate, anche in ragione dell'esito favorevole al ricorrente della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei presupposti per il soggiorno; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Impone il bilanciamento tra le esigenze di pubblica sicurezza e i legami familiari, l'integrazione sociale e la posizione personale dello straniero; tali interessi possono risultare recessivi quando la valutazione concreta evidenzi una grave e attuale pericolosità sociale.

  • art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011

    coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose

    Richiamato dal ricorrente per contestare la riconducibilità della propria posizione alla categoria dei soggetti pericolosi; il TAR non fonda autonomamente la decisione su tale disposizione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato riguarda il contrasto con una sentenza formalmente passata in giudicato e non con una pronuncia cautelare priva di efficacia di cosa giudicata.

  • art. 203 c.p.

    Indicato nel provvedimento amministrativo come parametro del giudizio di pericolosità sociale; il TAR ritiene ammissibile una valutazione indiziaria fondata su comportamenti e situazioni anche non definitivamente sanzionati in sede penale.

Massime di principio

  • Il remand cautelare restituisce all'amministrazione l'intero potere decisionale iniziale sull'assetto degli interessi, imponendo il riesame secondo le indicazioni del giudice ma non predeterminando l'esito finale del procedimento.
  • Le ordinanze cautelari, in quanto prive di contenuto definitivamente decisorio, non sono suscettibili di passare in giudicato; pertanto, l'adozione di un atto amministrativo in contrasto con un'ordinanza cautelare non integra, di per sé, la nullità per violazione o elusione del giudicato prevista dall'art. 21-septies l. 241/1990.
  • Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero è rimesso alla discrezionale valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza e può essere fondato su una valutazione indiziaria complessiva di comportamenti e situazioni, anche non sfociati in condanne penali definitive, purché il provvedimento esponga adeguatamente gli elementi concreti posti a fondamento della prognosi.
  • Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve considerare e bilanciare la pericolosità sociale con la durata del soggiorno, i legami familiari, l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dello straniero; tali elementi non hanno carattere automaticamente prevalente e possono recedere davanti a un quadro concreto di grave pericolosità e di persistente propensione al crimine.
  • Quando, a seguito di un ordine cautelare di riesame, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che sostituisce quello originario, il ricorso contro quest'ultimo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le censure devono essere rivolte contro il nuovo atto mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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