Cassazione Civile, Ordinanza n. 25689/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica notificato dall’ATER e dal successivo atto di precetto. L’occupante dell’immobile aveva chiesto di sospendere l’efficacia esecutiva dei provvedimenti, sostenendo che dovesse attendersi l’esito della propria domanda di assegnazione in sanatoria presentata anni prima ai sensi dell’art. 36 della legge regionale Abruzzo n. 96/1996. Il Tribunale aveva poi rigettato la domanda, rilevando l’occupazione abusiva e il mancato conseguimento dell’assegnazione in sanatoria. In appello, invece, la Corte territoriale ha annullato il decreto di rilascio, valorizzando l’assoluzione in sede penale per occupazione arbitraria dell’immobile con applicazione dello stato di bisogno e ritenendo che il parere negativo della Commissione ERP fosse viziato perché fondato tautologicamente sulla diffida e sul decreto di rilascio, non su una verifica dei requisiti di sanatoria. L’ATER ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha denunciato, in sintesi, la violazione dell’art. 36 della legge regionale per avere la Corte d’appello applicato norme non ancora vigenti, per avere esaminato d’ufficio la legittimità del parere della Commissione ERP con ultrapetizione, per avere confuso la procedura di rilascio con quella di sanatoria, per non avere considerato la morosità e la documentazione contabile, per avere ritenuto rilevante lo stato di bisogno nonostante l’occupazione abusiva e per la condanna alle spese senza adeguata motivazione o compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su commi dell’art. 36 della legge regionale Abruzzo introdotti solo nel 2019 e quindi non applicabili a fatti anteriori. Il secondo motivo è stato accolto perché la Corte d’appello aveva deciso su un tema non devoluto dall’appello, cioè la legittimità del parere della Commissione ERP, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai motivi di appello e valutando il rapporto tra domanda di sanatoria pendente ed emissione del decreto di rilascio. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale per dedurre i vizi di violazione di legge denunciati nei primi sei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato anche nel settimo motivo, relativo alla censura sulla motivazione e sulle spese, poi assorbito.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pronunciandosi su un profilo non devoluto.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel settimo motivo in tema di condanna alle spese, rimasto assorbito.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel settimo motivo per la richiesta di compensazione delle spese, rimasto assorbito.
art. 36, commi 13-bis e 13-ter, legge reg. Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96
La Corte ha affermato che tali commi, introdotti nel 2019, non erano applicabili alla vicenda, perché successivi ai fatti e ai provvedimenti impugnati.
art. 36, commi 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, legge reg. Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96
Richiamati nei motivi di ricorso per sostenere la diversa disciplina della sanatoria e del rilascio; la Corte non li ha esaminati nel merito perché la decisione è stata cassata per ultrapetizione sul punto della legittimità del parere ERP.
art. 9, comma 1, legge reg. Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34
È la norma che ha introdotto i commi 13-bis e 13-ter nell’art. 36 della legge regionale.
art. 14, comma 1, legge reg. Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34
La Corte lo cita per affermare la decorrenza delle nuove disposizioni dal 9 novembre 2019.
Massime di principio
- Il giudice d’appello non può pronunciare su questioni non devolute dai motivi di impugnazione: la decisione resa su un profilo estraneo al thema decidendum integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio.
- Una disposizione normativa sopravvenuta non può essere applicata a fatti, provvedimenti e rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, salvo diversa previsione espressa di efficacia retroattiva.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio processualmente viziata perché costruita su un tema non dedotto dalle parti, gli ulteriori motivi di ricorso che attengono al merito restano assorbiti e vanno riesaminati dal giudice di rinvio.
- Nel giudizio di cassazione, il controllo sulla motivazione e sulla corretta delimitazione del devolutum precede l’esame delle questioni di merito sostanziale, che devono essere affrontate solo entro i limiti segnati dall’appello.
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