Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22975/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del giudice Emilio Schoenberg, sostenendo che il procedimento penale sarebbe stato aperto e/o utilizzato per rafforzare le deduzioni delle controparti in un altro procedimento civile e che il rinvio a giudizio costituirebbe un'automatica e indebita anticipazione del giudizio civile, con conseguente intromissione della giurisdizione penale in quella civile. Il ricorrente aveva inoltre in precedenza presentato una istanza di ricusazione poi rinunciata; la nuova istanza riproponeva le medesime ragioni.

La decisione

La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione per due motivi: (a) tardività e mera riproposizione dell'istanza precedentemente rinunciata; (b) manifesta infondatezza, perché i motivi addotti non rientrano fra i motivi tassativi di ricusazione previsti dall'art. 37 cod. proc. pen., essendo in realtà deduzioni sul merito della responsabilità penale del ricorrente. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che i motivi di ricusazione siano tassativi e che le argomentazioni del ricorrente (riguardanti la responsabilità penale) non rientrino fra le ipotesi legittime di ricusazione; pertanto l'istanza è manifestamente infondata.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per denuncia di violazione di legge; la Corte non ha ritenuto sussistere alcuna violazione applicabile alla decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'effetto sanzionatorio conseguente alla dichiarata inammissibilità del ricorso; ha comportato la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma equitativa (euro 3.000) alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le istanze di ricusazione devono fondarsi su motivi espressamente previsti dall'art. 37 cod. proc. pen.; deduzioni sul merito della responsabilità dell'imputato non sono rilevanti ai fini della ricusazione.
  • La riproposizione di una precedente istanza di ricusazione già rinunciata può essere considerata tardiva e dunque inammissibile se non emergono nuovi e diversi elementi giustificativi.
  • In assenza di nuovi elementi o di un fondamento giuridico specifico, il giudice o la Corte possono dichiarare l'istanza manifestamente infondata e condannare il proponente alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In sede di ricorso per cassazione contro un provvedimento di inammissibilità della ricusazione è necessario censurare vizi di diritto o motivazione concreti e non limitarsi a rinnovare argomentazioni di merito già esaminate in sede di merito.
  • Se si intende rinnovare una ricusazione precedente occorre proporre elementi nuovi e rilevanti rispetto alle ragioni già avanzate, per evitare che la nuova istanza sia qualificata come mera reiterazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.