Sentenza n. 8769/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-/R);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, adottato dopo l'annullamento d'ufficio della precedente concessione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere ottenuto la cittadinanza italiana per naturalizzazione con d.P.R. del 19 ottobre 2022 e avere prestato giuramento il 6 dicembre 2022, ha impugnato il decreto ministeriale del 2 agosto 2023 con cui è stata respinta l'originaria domanda di cittadinanza, a seguito dell'intervenuto annullamento della concessione. Il diniego richiamava elementi emersi successivamente al giuramento, tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che il giuramento avesse definitivamente consolidato lo status civitatis e che l'Amministrazione non disponesse più di alcun potere di incidere su di esso. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 91/1992 e l'eccesso di potere, sostenendo che, anche qualificando l'intervento come revoca della cittadinanza, la disposizione consentirebbe tale misura soltanto in presenza di una condanna definitiva per i gravi delitti contro la personalità dello Stato ivi previsti, non essendo sufficiente la generica emersione di elementi ostativi connessi alla sicurezza della Repubblica. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito, con modalità riservate, la documentazione posta a fondamento dell'atto, nonché il fascicolo del procedimento. Il ricorrente non ha tuttavia dedotto specificamente ulteriori vizi relativi all'istruttoria o alla motivazione dell'atto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Le due censure sono state esaminate congiuntamente e ritenute infondate. Il provvedimento presidenziale di annullamento della cittadinanza è stato qualificato non come revoca ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 91/1992, ma come annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, quale esercizio del generale potere di autotutela decisoria. Secondo il TAR, il giuramento previsto dall'art. 10 della legge n. 91/1992 non impedisce l'annullamento d'ufficio quando emergano vizi originari dell'atto di concessione: l'annullamento opera retroattivamente e travolge gli effetti dell'atto illegittimo sin dall'origine, sicché lo status non è intangibile se la sua attribuzione era viziata ab origine. L'Amministrazione dispone quindi, almeno in astratto, del potere di intervenire in autotutela anche dopo il giuramento, in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, particolarmente rilevante nella materia della cittadinanza per l'incidenza dello status civitatis sull'elemento costitutivo dello Stato e per la necessità di verificare rigorosamente l'affidabilità e l'integrazione del richiedente. L'art. 10-bis è stato ritenuto inconferente, poiché disciplina una diversa ipotesi di revoca per fatti sopravvenuti, riferita a condanne definitive per specifici delitti contro la personalità dello Stato, mentre nel caso esaminato gli elementi acquisiti successivamente erano riferiti a circostanze preesistenti e avevano evidenziato l'illegittimità originaria della concessione. Il TAR ha precisato di non poter esaminare d'ufficio eventuali vizi ulteriori dell'esercizio concreto dell'autotutela, quali difetto di istruttoria o carenza di motivazione, poiché non erano stati specificamente dedotti. Un esame officioso di tali profili avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e integrato ultrapetizione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 10 l. 91/1992
Disciplina il giuramento successivo alla concessione; il suo compimento non impedisce l'annullamento d'ufficio della concessione quando siano accertati vizi originari dell'atto.
art. 10-bis l. 91/1992
in caso di condanna definitiva
Disciplina una distinta ipotesi di revoca della cittadinanza per fatti sopravvenuti, limitata alle condanne definitive per specifici delitti contro la personalità dello Stato; non si applica all'annullamento d'ufficio fondato su vizi originari della concessione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Attribuisce all'Amministrazione il potere di annullare d'ufficio i propri atti illegittimi, in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale; tale potere può essere esercitato anche dopo il giuramento quando l'illegittimità della concessione sia originaria.
art. 10-bis l. 241/1990
Prevede il preavviso di rigetto, che nel caso concreto è stato comunicato al ricorrente.
art. 112 c.p.c.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e impedisce al giudice di decidere su vizi non dedotti dalle parti.
Massime di principio
- La prestazione del giuramento previsto dall'art. 10 della legge n. 91/1992 non rende intangibile la cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione: quando la concessione sia viziata ab origine, l'Amministrazione può esercitare il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 anche successivamente al giuramento, purché ricorrano i presupposti dell'autotutela, inclusa la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale.
- L'annullamento d'ufficio della concessione della cittadinanza per illegittimità originaria deve essere distinto dalla revoca prevista dall'art. 10-bis della legge n. 91/1992: quest'ultima riguarda fatti sopravvenuti e le tassative ipotesi di condanna definitiva per specifici delitti contro la personalità dello Stato, mentre non disciplina l'intervento demolitorio fondato su circostanze preesistenti alla concessione.
- Nel giudizio amministrativo il giudice deve mantenersi entro i limiti dei motivi ritualmente dedotti: non può esaminare d'ufficio vizi ulteriori dell'atto, quali il difetto di istruttoria o la carenza di motivazione, se non siano stati specificamente prospettati dal ricorrente, poiché ciò determinerebbe ultrapetizione.
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