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Sentenza

Sentenza n. 201/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento 1) del decreto del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” – Regione FVG n. 86 del 29.1.2025 con oggetto “Adozione proposta di Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2025” pubblicato in data 30.1.2025 con particolare riferimento al PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 Annualità 2025 (pag. 12 – Punti nascita) e PROPOSTA PIANO ATTUATIVO ASFO ANNO 2025 (pagina 15- Punti nascita); 2) del decreto del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” – Regione FVG n. 140 del 12.2.2025 con oggetto “Decreto n. 888 del 16 novembre 2023. Sentenza TAR n. 00041/2025 REG.PROV.COLL. del 17 gennaio 2025. Adempimenti conseguenti”, trasmesso in data 13/02/2025 nella parte in cui dispone “di fissare la data di termine della sospensione dell’attività del punto nascita di San Vito al Tagliamento a un anno dall’adozione del presente provvedimento”, e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale; 3) del decreto del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” – Regione FVG n. 240 del 13 marzo 2025, “Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2025. Adozione definitiva” pubblicato in data 14.3.2025, con particolare riferimento al PIANO ATTUATIVO ASFO ANNO 2025 (pagina 15 – Punti nascita), nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

Giustizia amministrativa202500432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti aziendali relativi all’adozione della proposta e del Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2025, contenenti la previsione di chiusura del punto nascita, nonché decreto che fissava il termine finale della sospensione dell’attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Il Comune ha riassunto in sede giurisdizionale, ai sensi degli artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a., un ricorso straordinario concernente gli atti dell’Azienda sanitaria relativi al punto nascita dell’ospedale di San Vito al Tagliamento. Ha dedotto: a) incompetenza dell’Azienda sanitaria, sostenendo che la soppressione di reparti o strutture pubbliche spettasse alla Regione; b) nullità degli atti per violazione o elusione della precedente sentenza del TAR, che aveva imposto all’Azienda di indicare il termine finale della sospensione; c) carattere fittizio e fuorviante del termine annuale fissato, poiché contestualmente era stata prevista la chiusura definitiva del punto nascita; d) difetto di motivazione, per il richiamo alle criticità già indicate nel precedente decreto di sospensione; e) difetto di motivazione e irragionevolezza per la mancata rivalutazione della scelta alla luce della chiusura anticipata della convenzione con una struttura privata accreditata; f) reiterazione di censure già esaminate nel precedente giudizio, relative al numero di parti annui, alla possibilità di superare la soglia di 500 parti e all’assenza di pericolo o urgenza; g) mancata comparazione degli interessi, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e mancato coinvolgimento del Consiglio dei sanitari, delle organizzazioni sindacali e degli amministratori locali.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull’incompetenza, poiché gli atti impugnati rientravano nella competenza del direttore generale dell’Azienda sanitaria secondo l’art. 52 l.r. 22/2019. La disciplina regionale distingue le fasi di adozione della proposta, negoziazione con gli organi regionali e con l’Azienda regionale di coordinamento per la salute, acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci, adozione definitiva e successiva approvazione regionale del piano consolidato; l’Azienda aveva rispettato tale riparto. Ha escluso la violazione o elusione del giudicato: la precedente sentenza aveva imposto soltanto la fissazione di un termine finale della sospensione, senza vincolare l’Azienda a riaprire il punto nascita né impedirle di avviare una scelta organizzativa di chiusura definitiva. La fissazione del termine della sospensione e la previsione della chiusura definitiva sono state ritenute determinazioni collocate su piani diversi: la prima concerneva la durata dell’atto interinale, la seconda una scelta organizzativa futura. Il vizio di motivazione è stato escluso perché gli atti impugnati motivavano per relationem mediante il richiamo al decreto del 2023, le cui ragioni erano già state ritenute idonee dalla precedente sentenza definitiva. È stata esclusa la rilevanza della chiusura anticipata della convenzione con la struttura privata, non essendovi nesso con le autonome criticità organizzative e di sicurezza poste a fondamento della sospensione del punto nascita. Il motivo relativo al numero dei parti e all’assenza di pericolo è stato dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato, perché riguardava questioni già decise con la precedente sentenza e coperte dal giudicato. Sono state infine respinte le censure relative alla mancata acquisizione di ulteriori pareri, poiché l’art. 52 l.r. 22/2019 richiedeva il parere della Conferenza dei sindaci, acquisito a maggioranza, ma non imponeva gli ulteriori coinvolgimenti indicati dal Comune. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Ha consentito la trasposizione e riassunzione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.

  • art. 48 c.p.a.

    Disciplina la trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio amministrativo.

  • art. 52 l.r. Friuli Venezia Giulia 22/2019

    Ripartisce le competenze nelle diverse fasi di approvazione degli atti di programmazione sanitaria: proposta, negoziazione, pareri, adozione definitiva e approvazione regionale del piano consolidato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto adempiuto l’obbligo motivazionale anche mediante motivazione per relationem, attraverso il richiamo a un precedente decreto le cui ragioni erano già state giudicate congrue.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità per violazione o elusione del giudicato è stata esclusa, non essendo ravvisabile alcuna inosservanza della precedente pronuncia.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria di parte ricorrente in prossimità dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando la disciplina regionale ripartisce in fasi diverse l’adozione degli atti di programmazione sanitaria, la competenza dell’azienda sanitaria ad adottare la proposta e il piano attuativo non è esclusa dal successivo potere della Regione di approvare il piano consolidato.
  • Una sentenza che imponga all’amministrazione di fissare il termine finale di una sospensione non preclude, salvo specifiche statuizioni conformative, l’adozione di successive determinazioni organizzative concernenti la riapertura o la chiusura definitiva del servizio.
  • La fissazione di un termine finale per una sospensione temporanea e la previsione della definitiva soppressione o chiusura del servizio costituiscono determinazioni distinte e non necessariamente incompatibili: la prima definisce la durata dell’atto interinale, la seconda riguarda l’assetto organizzativo successivo.
  • È legittima la motivazione per relationem degli atti successivi quando il provvedimento richiamato espone in modo completo le ragioni della decisione e tali ragioni siano state già ritenute congrue in una precedente pronuncia definitiva.
  • Nel giudizio amministrativo non possono essere nuovamente dedotte questioni già decise con sentenza passata in giudicato; le relative censure sono inammissibili per effetto del giudicato.
  • La mancata acquisizione di pareri o coinvolgimenti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla disciplina applicabile non determina illegittimità del provvedimento, se il parere normativamente richiesto è stato acquisito.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneIncompetenzaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimento

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