Direttiva 2008/105
Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/105/CE stabilisce a livello unionale standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per taluni altri inquinanti nelle acque superficiali, in coerenza con la direttiva quadro acque 2000/60/CE. Essa disciplina anche monitoraggio, inventari delle emissioni, zone di mescolamento, gestione dell’inquinamento transfrontaliero e revisione periodica dell’elenco delle sostanze prioritarie. Contestualmente modifica l’allegato X della direttiva 2000/60/CE e abroga, dal 22 dicembre 2012, cinque direttive storiche sui valori limite per alcune sostanze pericolose.
Istituzione di standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti nel settore delle acque, con modifica della direttiva 2000/60/CE e abrogazione di precedenti direttive sui valori limite per specifiche sostanze pericolose.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e riguarda le acque superficiali, ai fini del raggiungimento del buono stato chimico previsto dalla direttiva 2000/60/CE. Incide sulle sostanze prioritarie e su alcuni altri inquinanti elencati nell’allegato I, con possibile applicazione anche a sedimenti e biota per alcune sostanze e in alcune categorie di acque superficiali. Sono previste disposizioni su zone di mescolamento, inventari di emissioni/scarichi/perdite, inquinamento transfrontaliero e coordinamento nei distretti idrografici; restano fermi gli obblighi derivanti dalla direttiva 98/83/CE sulle acque destinate al consumo umano e dall’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE per le acque superficiali destinate all’estrazione di acqua potabile.
Direttiva 2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale nelle acque
La direttiva istituisce un quadro armonizzato di standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti nelle acque superficiali, in attuazione dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Il legislatore unionale mira a ridurre l’inquinamento chimico delle acque, a garantire un livello omogeneo di protezione nell’Unione e a supportare il conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali.
Contesto e obiettivi di politica ambientale
La direttiva si inserisce nella strategia della direttiva quadro acque e richiama i principi di precauzione, prevenzione e correzione alla fonte, nonché il principio "chi inquina paga". I considerando sottolineano che il controllo dell’inquinamento deve privilegiare strumenti esistenti, misure di controllo delle emissioni e il miglioramento delle conoscenze sulle fonti e sulle tendenze delle sostanze prioritarie.
Ambito di applicazione e rapporto con la direttiva 2000/60/CE
La disciplina riguarda i corpi idrici superficiali e gli inquinanti elencati nell’allegato I, parte A. Gli standard sono fissati a livello unionale per le sostanze prioritarie, mentre per gli altri inquinanti la direttiva mantiene standard comunitari per talune sostanze già disciplinate in precedenza. Restano fermi gli obblighi derivanti dalla direttiva 98/83/CE sulle acque potabili e quelli dell’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE per le acque superficiali destinate all’estrazione di acqua potabile.
Standard di qualità ambientale e modalità di applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di applicare gli SQA dell’allegato I, parte A, ai corpi idrici superficiali secondo le regole di applicazione dell’allegato I, parte B.
- Per molte sostanze lo standard riguarda la concentrazione media annua (AA-SQA).
- Per alcune sostanze è previsto anche uno standard come concentrazione massima ammissibile (CMA-SQA).
- Per cadmio e composti i valori dipendono da cinque classi di durezza dell’acqua.
- Per i metalli, lo standard si riferisce alla frazione disciolta, con possibilità di considerare concentrazioni di fondo naturali e parametri come durezza e pH.
Per gli idrocarburi policiclici aromatici, lo standard opera per singoli parametri e combinazioni specifiche di sostanze, secondo quanto precisato nell’allegato I.
Sedimenti, biota e monitoraggio delle tendenze
La direttiva consente, per alcune categorie di acque superficiali, di applicare standard per sedimenti e/o biota in luogo di quelli per le acque. Per mercurio, esaclorobenzene ed esaclorobutadiene sono fissati valori specifici per il biota. Gli Stati membri possono anche stabilire standard alternativi nazionali per sedimenti e biota, purché assicurino almeno lo stesso livello di protezione e siano oggetto di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre effettuare l’analisi delle tendenze a lungo termine per le sostanze che tendono ad accumularsi in sedimenti e/o biota e adottare misure per evitare incrementi significativi della contaminazione. Il monitoraggio dovrebbe essere, in linea di principio, almeno triennale, salvo diversa giustificazione tecnica o scientifica.
Zone di mescolamento
La direttiva riconosce la possibilità di designare zone di mescolamento in prossimità dei punti di scarico, dove possono verificarsi superamenti degli SQA purché il resto del corpo idrico resti conforme.
Gli Stati membri che istituiscono tali zone devono:
- descrivere approcci e metodologie nei piani di gestione dei bacini idrografici;
- indicare le misure adottate per ridurne progressivamente l’estensione;
- limitare le zone alla prossimità del punto di scarico;
- garantire proporzionalità rispetto alle concentrazioni e alle condizioni di autorizzazione e prevenzione applicabili.
Inventari delle emissioni, degli scarichi e delle perdite
L’articolo 5 introduce un obbligo centrale di trasparenza e quantificazione: ciascuno Stato membro deve istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli altri inquinanti dell’allegato I, parte A, per ogni distretto idrografico o parte di esso.
L’inventario deve basarsi sulle informazioni già raccolte ai sensi della direttiva 2000/60/CE, del regolamento (CE) n. 166/2006 e su altri dati disponibili. Il periodo di riferimento iniziale è un anno compreso tra il 2008 e il 2010; per alcune sostanze disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE è ammessa la media del triennio 2008-2010. Gli inventari devono essere comunicati alla Commissione, aggiornati nel riesame delle analisi e pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici.
La Commissione deve verificare entro il 2018 se gli inventari mostrano progressi verso gli obiettivi di riduzione o di arresto delle emissioni, degli scarichi e delle perdite.
Inquinamento transfrontaliero
L’articolo 6 disciplina i casi in cui il superamento di uno SQA dipenda da inquinamento proveniente da fuori della giurisdizione nazionale. In tale ipotesi lo Stato membro non è considerato in violazione se dimostra:
- l’origine esterna dell’inquinamento;
- l’impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare lo standard;
- l’uso del meccanismo di coordinamento della direttiva 2000/60/CE e, se necessario, delle deroghe previste da tale direttiva.
Lo Stato deve inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni richieste e una sintesi delle misure adottate nel piano di gestione del bacino idrografico.
Riesame della normativa e futura evoluzione dell’elenco delle sostanze
La Commissione deve riesaminare la necessità di modificare gli atti esistenti e di introdurre ulteriori misure di scala unionale, come i controlli delle emissioni, sulla base delle relazioni degli Stati membri e delle informazioni sull’inquinamento transfrontaliero. Deve altresì riferire al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione prevista dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.
L’articolo 8 impone inoltre un riesame dell’allegato X della direttiva 2000/60/CE: la Commissione deve considerare le sostanze elencate nell’allegato III della direttiva 2008/105/CE per eventuali future classificazioni come sostanze prioritarie o pericolose prioritarie e riferire entro il 13 gennaio 2011.
Modifiche e abrogazioni
La direttiva sostituisce l’allegato X della direttiva 2000/60/CE con il nuovo elenco delle sostanze prioritarie e modifica le vecchie direttive settoriali sulle sostanze pericolose nelle acque.
In particolare:
- l’allegato II delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE viene soppresso;
- sono soppresse le corrispondenti voci della direttiva 86/280/CEE;
- le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE sono abrogate con effetto dal 22 dicembre 2012.
Fino a tale data gli Stati membri possono continuare a utilizzare il monitoraggio e la comunicazione dati previsti dalla direttiva 2000/60/CE invece delle vecchie discipline.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono adottare entro il 13 luglio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, con l’obiettivo di conseguire il buono stato chimico delle acque superficiali in conformità all’articolo 4 della stessa direttiva.
Definizioni
L’articolo 2 rinvia integralmente alle definizioni dell’articolo 2 della direttiva 2000/60/CE.
Applicazione degli SQA alle acque superficiali
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di applicare gli SQA dell’allegato I, parte A, ai corpi idrici superficiali secondo le modalità dell’allegato I, parte B. Il paragrafo 2 consente, per alcune categorie di acque superficiali, di applicare SQA per sedimenti e/o biota in alternativa agli SQA per le acque; per mercurio, esaclorobenzene ed esaclorobutadiene sono fissati valori specifici per il biota (20 μg/kg, 10 μg/kg e 55 μg/kg, rispettivamente). Gli Stati membri possono anche fissare SQA alternativi per sedimenti e/o biota, purché equivalenti quanto a livello di protezione, con obblighi di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Il paragrafo 3 richiede l’analisi delle tendenze a lungo termine per le sostanze che si accumulano in sedimenti e/o biota e impone misure per evitare aumenti significativi della contaminazione; il monitoraggio, a titolo indicativo, dovrebbe essere almeno triennale. Il paragrafo 4 prevede la revisione degli SQA da parte della Commissione alla luce dei progressi tecnico-scientifici e delle valutazioni del rischio, secondo il calendario dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Il paragrafo 5 consente la modifica dell’allegato I, parte B, punto 3, con procedura di comitato.
Zone di mescolamento
L’articolo 4 autorizza gli Stati membri a designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico, dove gli SQA possono essere superati se ciò non compromette la conformità del resto del corpo idrico. Tali zone devono essere descritte nei piani di gestione dei bacini idrografici, con indicazione di approcci, metodologie e misure per ridurne progressivamente l’estensione. L’estensione deve essere limitata alla prossimità dello scarico e proporzionata. Sono previsti orientamenti tecnici adottati con procedura di comitato.
Inventario di emissioni, scarichi e perdite
L’articolo 5 impone la predisposizione di un inventario, per ciascun distretto idrografico o parte di esso, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli altri inquinanti dell’allegato I, parte A, utilizzando le informazioni raccolte ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006. Il periodo di riferimento per la stima dei valori è un anno compreso tra il 2008 e il 2010; per le sostanze disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE è ammessa la media dei tre anni 2008-2010. Gli inventari vanno comunicati alla Commissione, aggiornati nel riesame delle analisi della direttiva 2000/60/CE e pubblicati nei piani di gestione. La Commissione deve verificare entro il 2018 i progressi verso gli obiettivi di riduzione o arresto delle emissioni, scarichi e perdite. Sono previsti orientamenti tecnici adottati con procedura di comitato.
Inquinamento transfrontaliero
L’articolo 6 esclude la violazione degli obblighi della direttiva quando il superamento di uno SQA deriva da una fonte esterna alla giurisdizione nazionale, a condizione che lo Stato membro dimostri l’impossibilità di adottare misure efficaci e che abbia utilizzato il meccanismo di coordinamento della direttiva 2000/60/CE, ricorrendo, se del caso, alle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie e una sintesi delle misure adottate.
Relazione, riesame e proposte future
L’articolo 7 prevede che la Commissione riesamini, sulla base delle relazioni degli Stati membri, la necessità di modificare gli atti esistenti e di introdurre ulteriori misure su scala UE, come controlli delle emissioni. La Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro della relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, anche sulle zone di mescolamento, sulla verifica dell’inventario e sull’inquinamento di origine extra-UE, e può accompagnare la relazione con proposte.
Riesame dell’allegato X della direttiva 2000/60/CE
L’articolo 8 impone alla Commissione di considerare le sostanze elencate nell’allegato III ai fini di un’eventuale classificazione come sostanze prioritarie o pericolose prioritarie, riferendo al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 13 gennaio 2011 ed eventualmente proponendo nuove classificazioni o SQA per acque superficiali, sedimenti o biota.
Modifiche alla direttiva 2000/60/CE e abrogazioni
L’articolo 10 sostituisce l’allegato X della direttiva 2000/60/CE con il nuovo elenco delle sostanze prioritarie dell’allegato II. L’articolo 11 sopprime specifiche parti dell’allegato II delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE, nonché le voci corrispondenti della direttiva 86/280/CEE. L’articolo 12 abroga integralmente, con effetto dal 22 dicembre 2012, le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE; fino a tale data gli Stati membri possono usare il monitoraggio e la comunicazione dati della direttiva 2000/60/CE in luogo delle vecchie discipline.
Recepimento e notifiche
L’articolo 13 impone il recepimento entro il 13 luglio 2010, con obbligo di riferimento alla direttiva negli atti nazionali di attuazione e di trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno. L’articolo 14 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’articolo 15 indica gli Stati membri come destinatari.
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