Direttiva 2008/112
Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/112/CE aggiorna varie direttive settoriali per allinearle al regolamento CLP n. 1272/2008, che introduce a livello UE il nuovo sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele. L’intervento è per lo più di coordinamento tecnico: sostituisce termini come "preparato" con "miscela", aggiorna i rinvii alle nuove classi e categorie di pericolo e adegua divieti, restrizioni e obblighi informativi in materia di cosmetici, giocattoli, solventi, veicoli fuori uso e RAEE. Gli Stati membri devono recepire entro il 1° aprile 2010 e applicare le disposizioni dal 1° giugno 2010, con alcune regole che decorrono dal 1° dicembre 2010 e altre dal 1° giugno 2015 per accompagnare la transizione al nuovo regime.
Adeguamento di alcune direttive settoriali al regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), con aggiornamento dei rinvii a "preparato"/"frasi di rischio" e dei divieti o obblighi connessi a sostanze pericolose.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in relazione al recepimento e all’adeguamento di sei direttive settoriali: cosmetici (76/768/CEE), sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE), emissioni di COV da solventi in talune attività e impianti (1999/13/CE), veicoli fuori uso (2000/53/CE), RAEE (2002/96/CE) e limitazione dei COV in pitture, vernici e prodotti per carrozzeria (2004/42/CE). Incide sui riferimenti normativi interni e sulle regole di sostanza relative a sostanze/miscele pericolose, classi di pericolo CLP e indicazioni di pericolo, con decorrenze differenziate al 1° dicembre 2010 e al 1° giugno 2015; non introduce un regime autonomo generale, ma coordina tali atti con il nuovo sistema CLP. Rilevano anche specifiche esclusioni o condizioni: ad esempio, in ambito cosmetico il divieto per sostanze CMR di categoria 1A, 1B e 2 salvo valutazione favorevole del CSSC per la categoria 2; nei giocattoli sono previste regole più articolate per sostanze/miscele necessarie al funzionamento del prodotto e per i giocattoli chimici.
Adeguamento di direttive settoriali al regolamento CLP
La direttiva 2008/112/CE interviene come atto di coordinamento tecnico-normativo per adeguare varie direttive settoriali al regolamento (CE) n. 1272/2008, che armonizza nell’Unione la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele secondo il sistema GHS. Il legislatore unionale mira a preservare l’efficacia degli atti esistenti, sostituendo i rinvii al vecchio sistema di "preparati" e "frasi di rischio" con il nuovo lessico e le nuove classi di pericolo, senza alterare in linea generale l’ambito materiale delle direttive interessate.
Obiettivo e ratio della riforma
I considerando spiegano che il regolamento CLP sostituisce il precedente impianto fondato sulle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che alcune definizioni di pericolo continuavano a essere utilizzate come base per altre direttive settoriali. La direttiva in esame serve dunque a evitare disallineamenti interpretativi e applicativi, soprattutto in settori in cui la classificazione delle sostanze incide su divieti, restrizioni, etichettatura e informazioni al pubblico.
Ambito di applicazione materiale
L’intervento riguarda sei direttive:
- direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici;
- direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli;
- direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di COV da solventi;
- direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso;
- direttiva 2002/96/CE sui RAEE;
- direttiva 2004/42/CE sulla limitazione dei COV in pitture, vernici e prodotti per carrozzeria.
Le modifiche sono in larga parte sostituzioni terminologiche e rinvii alle nuove categorie CLP; in alcuni casi, però, incidono anche su divieti sostanziali, requisiti informativi e definizioni di sostanze pericolose.
Prodotti cosmetici: divieto di sostanze CMR e informazioni al pubblico
Per la direttiva 76/768/CEE viene anzitutto sostituito in tutto il testo il termine "preparato" con "miscela". Viene poi modificata la disciplina delle sperimentazioni animali all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), collegandola ai metodi alternativi convalidati del regolamento (CE) n. 440/2008 o all’allegato IX della direttiva.
Dal 1° dicembre 2010, il nuovo articolo 4 ter vieta l’utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2 ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP. La Commissione deve adottare le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza di categoria 2 può essere utilizzata nei cosmetici se il CSSC la valuta e la dichiara accettabile.
Sempre dal 1° dicembre 2010, l’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), secondo comma, limita le informazioni quantitative pubbliche alle sostanze rientranti in specifiche classi e categorie di pericolo del regolamento CLP, elencate analiticamente nel testo. L’allegato IX è inoltre aggiornato per richiamare i metodi alternativi convalidati dall’ECVAM non già elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008.
Giocattoli: aggiornamento dei divieti e degli obblighi di istruzione
La direttiva 88/378/CEE è aggiornata con la sostituzione di "preparato"/"preparati" con "miscela"/"miscele". Le modifiche più rilevanti riguardano gli allegati II e IV.
Dal 1° dicembre 2010 e poi, in forma ulteriormente aggiornata, dal 1° giugno 2015, i giocattoli che per ragioni indispensabili al loro funzionamento contengono sostanze o miscele pericolose devono rispettare divieti riferiti alle classi di pericolo CLP indicate nel testo. In particolare, sono richiamate le classi 2.1-2.4, 2.6-2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi A-F; le classi 3.1-3.6, 3.7 (effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo), 3.8 (effetti diversi dagli effetti narcotici), 3.9 e 3.10; la classe 4.1; la classe 5.1.
Per i giocattoli chimici, l’allegato IV richiede istruzioni d’uso che indichino pericolosità, precauzioni da prendere, prime cure urgenti in caso di incidenti gravi e l’obbligo di tenerli fuori dalla portata dei bambini più piccoli. La direttiva conferma inoltre che i giocattoli non devono contenere, in quantità tali da nuocere alla salute dei bambini, sostanze o miscele corrispondenti alle classi pericolose indicate e ribadisce il divieto assoluto di includere sostanze o miscele destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.
Emissioni di COV da solventi: adeguamento terminologico e transizione graduale
La direttiva 1999/13/CE viene modificata sostituendo sistematicamente "preparato" con "miscela". L’articolo 5, paragrafo 6, è riscritto dal 1° dicembre 2010 e poi nuovamente dal 1° giugno 2015: il principio è che le sostanze o miscele contenenti COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione devono essere sostituite quanto prima, nei limiti del possibile, con alternative meno nocive, tenendo conto delle linee guida richiamate dal medesimo articolo.
Il testo della riforma accompagna il passaggio dalle vecchie frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61 alle indicazioni di pericolo del CLP. In una prima fase vengono ancora menzionate le frasi R40 e R68; dal 1° giugno 2015, i riferimenti sono convertiti nelle indicazioni H341 e H351, e la terminologia "frasi di rischio" è sostituita da "indicazioni di pericolo" anche nel paragrafo 9 e nel paragrafo 13.
Veicoli fuori uso: nuova nozione di sostanza pericolosa
Per la direttiva 2000/53/CE, dal 1° dicembre 2010 la definizione di "sostanza pericolosa" è sostituita da un rinvio diretto alle classi e categorie di pericolo del regolamento CLP elencate nel nuovo articolo 2, punto 11. La modifica è rilevante perché incide sui materiali e componenti sottoposti a restrizioni nella filiera dei veicoli fuori uso, pur lasciando immutato il quadro generale della direttiva.
RAEE: definizione di sostanze o miscele pericolose e materiali specifici
La direttiva 2002/96/CE è aggiornata, come le altre, con la sostituzione di "preparato"/"preparati" con "miscela"/"miscele". Dal 1° dicembre 2010 e poi dal 1° giugno 2015, la definizione di "sostanze o miscele pericolose" dell’articolo 3, lettera l), viene allineata al CLP, mantenendo il collegamento alle medesime classi di pericolo elencate per gli altri atti.
Inoltre, nell’allegato II, sezione 1, il tredicesimo trattino è sostituito con il richiamo ai componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP. La direttiva, quindi, aggiorna sia la terminologia sia un riferimento tecnico specifico rilevante per la gestione dei RAEE.
Pitture, vernici e prodotti per carrozzeria: semplice aggiornamento lessicale
La direttiva 2004/42/CE è modificata in modo limitato: all’articolo 2, nei paragrafi 3 e 8, il termine "preparato" è sostituito con "miscela". Non risultano ulteriori interventi sostanziali nel testo fornito.
Recepimento, decorrenze ed effetti transitori
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 1° aprile 2010 e applicarle dal 1° giugno 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dallo Stato membro.
La direttiva prevede inoltre decorrenze differenziate per alcuni contenuti sostanziali:
- dal 1° dicembre 2010 per talune modifiche in cosmetici, giocattoli, COV, veicoli fuori uso e RAEE;
- dal 1° giugno 2015 per il completamento della transizione al sistema CLP e per la seconda fase di aggiornamento di talune disposizioni sui giocattoli e sui COV.
Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e quello delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. In quanto direttiva, vincola i destinatari quanto al risultato da raggiungere, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Disposizioni principali
Finalità di coordinamento con il regolamento CLP
La direttiva modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE per sostituire i rinvii ai vecchi criteri di classificazione ed etichettatura con quelli del regolamento (CE) n. 1272/2008. La transizione al nuovo sistema è indicata come completata il 1° giugno 2015, con un calendario graduale per consentire agli operatori di adeguarsi.
Modifiche alla direttiva cosmetici 76/768/CEE
Sostituzione generalizzata di "preparato"/"preparati" con "miscela"/"miscele"; nuova disciplina delle sperimentazioni animali all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), riferita ai metodi alternativi convalidati del regolamento (CE) n. 440/2008 o all’allegato IX; dal 1° dicembre 2010, nuovo articolo 4 ter che vieta nei cosmetici l’uso di sostanze CMR di categoria 1A, 1B e 2 ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, salvo possibile utilizzo di sostanze di categoria 2 se valutate dal CSSC come accettabili; dal 1° dicembre 2010, aggiornamento dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), con limitazione delle informazioni quantitative pubbliche alle sostanze corrispondenti a specifiche classi/categorie di pericolo CLP; aggiornamento dell’allegato IX sui metodi alternativi ECVAM.
Modifiche alla direttiva giocattoli 88/378/CEE
Sostituzione di "preparato"/"preparati" con "miscela"/"miscele". Negli allegati II e IV, dal 1° dicembre 2010 e poi dal 1° giugno 2015, i divieti e gli obblighi informativi per i giocattoli sono riallineati alle nuove classi e categorie di pericolo CLP (classi 2.1-2.4, 2.6-2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 cat. 1 e 2, 2.14 cat. 1 e 2, 2.15 tipi A-F; classi 3.1-3.6, 3.7 con effetti su funzione sessuale/fertilità o sviluppo, 3.8 con effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; classi 4.1 e 5.1). È confermato il divieto di includere sostanze o miscele destinate a essere usate in quanto tali nel corso del gioco; per i giocattoli chimici, le istruzioni devono indicare pericolosità, precauzioni, prime cure e obbligo di tenere tali giocattoli fuori dalla portata dei bambini più piccoli.
Modifiche alla direttiva 1999/13/CE sui COV da solventi
Sostituzione di "preparato"/"preparati" con "miscela"/"miscele". All’articolo 5, paragrafo 6, dal 1° dicembre 2010 e poi dal 1° giugno 2015, si impone la sostituzione quanto prima possibile di sostanze o miscele contenenti COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, inizialmente riferiti anche alle indicazioni H340, H350, H350i, H360D, H360F o alle frasi R45, R46, R49, R60, R61, poi dal 1° giugno 2015 limitati alle indicazioni H340, H350, H350i, H360D e H360F. Sono inoltre aggiornati i paragrafi 8, 9 e 13 per sostituire progressivamente le frasi di rischio R40/R68 con le indicazioni di pericolo H341/H351 e sostituire "frasi di rischio" con "indicazioni di pericolo".
Modifica della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso
Dal 1° dicembre 2010, la definizione di "sostanza pericolosa" è sostituita con un rinvio alle classi e categorie di pericolo del regolamento CLP elencate nell’articolo 2, punto 11, includendo le classi 2.1-2.4, 2.6-2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 cat. 1 e 2, 2.14 cat. 1 e 2, 2.15 tipi A-F; 3.1-3.6, 3.7 su funzione sessuale/fertilità o sviluppo, 3.8 non narcotici, 3.9 e 3.10; 4.1; 5.1.
Modifiche alla direttiva 2002/96/CE sui RAEE
Sostituzione generalizzata di "preparato"/"preparati" con "miscela"/"miscele". Dal 1° dicembre 2010 e poi dal 1° giugno 2015, la definizione di "sostanze o miscele pericolose" all’articolo 3, lettera l), è riallineata al sistema CLP con rinvio alle medesime classi e categorie di pericolo. Nell’allegato II, sezione 1, è aggiornato il riferimento ai componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie, descritti nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP.
Modifica della direttiva 2004/42/CE sui COV in pitture, vernici e prodotti per carrozzeria
Nell’articolo 2, i termini "preparato" sono sostituiti da "miscela" nei paragrafi 3 e 8, senza ulteriori innovazioni sostanziali nel testo fornito.
Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1° aprile 2010 e applicarle dal 1° giugno 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e quello delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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