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Direttiva 2008/110

Direttiva 2008/110/CE del Parlamento uropeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/110/CE modifica la direttiva 2004/49/CE per rafforzare la sicurezza ferroviaria mediante l’individuazione e certificazione del soggetto responsabile della manutenzione dei veicoli, in particolare dei vagoni merci. Introduce definizioni nuove, aggiorna il ruolo del registro di immatricolazione nazionale e chiarisce le responsabilità di imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura e detentori. Prevede inoltre deroghe limitate, un sistema di certificazione per la manutenzione dei vagoni merci, e termini precisi di adozione da parte della Commissione e di recepimento da parte degli Stati membri.

Modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie per introdurre la figura del soggetto responsabile della manutenzione dei veicoli, rafforzare la certificazione dei vagoni merci e aggiornare disposizioni su sicurezza, interoperabilità e controllo.

Ambito di applicazione

Si applica alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e, in particolare, alle imprese ferroviarie, ai gestori dell’infrastruttura, ai detentori di veicoli e ai soggetti responsabili della manutenzione. Incide anche su veicoli ferroviari, vagoni merci, registri di immatricolazione nazionali (RIN), certificazione di sicurezza e autorizzazioni di messa in servizio, nonché sulle autorità nazionali preposte alla sicurezza e sull’Agenzia ferroviaria europea. Sono previste esclusioni/deroghe per veicoli storici, linee storiche-museali-turistiche su propria rete, taluni veicoli registrati in paesi terzi, reti a scartamento diverso, equipaggiamenti militari e trasporti speciali; inoltre gli obblighi di attuazione e applicazione non si applicano a Cipro e Malta finché non dispongano di un sistema ferroviario.

Direttiva 2008/110/CE: modifica della direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie

La direttiva interviene sul quadro europeo della sicurezza ferroviaria per integrare, in modo più coerente con l’interoperabilità ferroviaria e con la disciplina internazionale dei veicoli, la figura del soggetto responsabile della manutenzione. L’obiettivo dichiarato è migliorare ulteriormente la sicurezza delle ferrovie comunitarie, semplificando e razionalizzando le regole su autorizzazione, manutenzione e certificazione dei veicoli, in particolare dei vagoni merci.

Finalità e contesto normativo

Il legislatore unionale richiama la necessità di armonizzare la disciplina con la direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità ferroviaria, che sostituisce le precedenti direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. La direttiva tiene conto anche dell’evoluzione della COTIF e delle CUV, che hanno modificato la disciplina dei contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale, rendendo opportuno chiarire i ruoli di detentore e soggetto responsabile della manutenzione.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La modifica riguarda la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie e incide su imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, detentori, soggetti responsabili della manutenzione, autorità nazionali preposte alla sicurezza e Agenzia ferroviaria europea. Sono previste esclusioni per:

  • veicoli storici che circolano sulle reti nazionali, purché conformi alle norme e ai regolamenti di sicurezza nazionali;
  • ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, inclusi officine, veicoli e personale.

La direttiva prevede inoltre deroghe e misure alternative per alcuni veicoli registrati in paesi terzi, per reti a scartamento diverso, per veicoli storici/militari e per trasporti speciali. Gli obblighi di attuazione e applicazione non si applicano a Cipro e Malta finché non sarà istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.

Definizioni rilevanti

Vengono introdotte tre definizioni chiave nell’articolo 3 della direttiva 2004/49/CE:

  • "detentore": soggetto che utilizza un veicolo come mezzo di trasporto, indipendentemente dalla proprietà, e registrato come tale nel RIN;
  • "soggetto responsabile della manutenzione": soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato come tale nel RIN;
  • "veicolo": veicolo ferroviario adibito alla circolazione con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione, composto da uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o da parti di tali sottosistemi.

Il richiamo al Registro di immatricolazione nazionale (RIN) è centrale: la registrazione nel RIN serve a rendere identificabili tanto il detentore quanto il soggetto responsabile della manutenzione.

Manutenzione dei veicoli e responsabilità

È inserito l’articolo 14 bis, che stabilisce un principio generale: prima della messa in servizio o dell’utilizzo sulla rete, ciascun veicolo deve avere un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN. Tale soggetto può essere un’impresa ferroviaria, un gestore dell’infrastruttura o un detentore.

Il soggetto responsabile della manutenzione deve assicurare, tramite un sistema di manutenzione, che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza. A tal fine deve garantire la manutenzione conformemente a:

  • diario di manutenzione di ciascun veicolo;
  • requisiti in vigore, incluse le norme di manutenzione e le disposizioni STI.

La manutenzione può essere effettuata direttamente dal soggetto responsabile oppure affidata a officine di manutenzione.

Certificazione del soggetto responsabile della manutenzione per i vagoni merci

Per i vagoni merci, la direttiva introduce un obbligo specifico di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo accreditato o riconosciuto, oppure da un’autorità nazionale preposta alla sicurezza.

L’accreditamento deve fondarsi su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità, con richiamo alla serie di norme europee EN 45 000. Quando il soggetto responsabile della manutenzione coincide con un’impresa ferroviaria o con un gestore dell’infrastruttura, il controllo dei requisiti avviene nell’ambito delle procedure di certificazione di sicurezza o di autorizzazione già previste dagli articoli 10 e 11.

I certificati rilasciati ai sensi del nuovo sistema sono validi in tutta la Comunità.

Sistema di certificazione da adottare dalla Commissione

Su raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea, la Commissione deve adottare entro il 24 dicembre 2010 una misura che istituisca un sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione per i vagoni merci. La misura deve disciplinare almeno:

  • il sistema di manutenzione istituito dal soggetto;
  • il formato e la validità del certificato;
  • i criteri per l’accreditamento o il riconoscimento degli organismi che rilasciano i certificati e assicurano i controlli necessari;
  • la data di applicazione del sistema, con un periodo di transizione di un anno per i soggetti già incaricati della manutenzione.

La Commissione deve poi riesaminare la misura entro il 24 dicembre 2018, con l’obiettivo di estenderla a tutti i veicoli e, se necessario, aggiornare il sistema applicabile ai vagoni merci.

Deroghe e misure alternative

Gli Stati membri possono soddisfare l’obbligo di identificare e certificare il soggetto responsabile della manutenzione mediante misure alternative in casi tassativi:

  • veicoli registrati in un paese terzo e mantenuti secondo la legislazione di tale paese;
  • veicoli usati su reti o linee a scartamento differente da quello principale della rete ferroviaria della Comunità, quando il rispetto dei requisiti è garantito da accordi internazionali con paesi terzi;
  • veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, attrezzature militari e trasporti speciali che richiedono un’autorizzazione ad hoc, per i quali le deroghe non possono superare cinque anni.

Le deroghe sono concesse dalle autorità nazionali competenti:

  • in sede di registrazione dei veicoli nel RIN, con riguardo all’identificazione del soggetto responsabile della manutenzione;
  • in sede di rilascio di certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura, con riguardo all’identificazione o certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.

Le deroghe devono essere indicate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza. Se l’Agenzia rileva rischi indebiti per il sistema ferroviario comunitario, informa immediatamente la Commissione, che può consultare le parti interessate e invitare lo Stato membro a ritirare la deroga.

Certificati di sicurezza, interoperabilità e ruolo delle autorità nazionali

La direttiva modifica l’articolo 10 per chiarire che il certificato di sicurezza serve a dimostrare che l’impresa ferroviaria ha elaborato un sistema di gestione della sicurezza idoneo a soddisfare i requisiti delle STI, delle altre disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e delle norme nazionali di sicurezza, ai fini del controllo dei rischi e della prestazione sicura dei servizi.

L’articolo 16 è aggiornato per attribuire alle autorità nazionali il compito di:

  • autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi strutturali del sistema ferroviario e controllarne il funzionamento e la manutenzione;
  • assicurare che i veicoli siano immatricolati correttamente nel RIN e che le informazioni di sicurezza in esso contenute siano precise e aggiornate.

Revisione di obiettivi, metodi e allegati

La direttiva interviene anche sulla governance tecnica della sicurezza ferroviaria. In particolare:

  • l’allegato I deve essere rivisto entro il 30 aprile 2009 per includere le definizioni comuni dei CSI e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;
  • la Commissione deve adottare una prima serie di CSM entro il 30 aprile 2008 e una seconda serie entro il 30 aprile 2010;
  • la prima serie di CST deve essere adottata entro il 30 aprile 2009, la seconda entro il 30 aprile 2011;
  • CSM e CST sono soggetti a revisioni periodiche;
  • gli allegati devono essere adeguati al progresso scientifico e tecnico.

Tutte queste misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis, della decisione 1999/468/CE.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare entro il 24 dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Nuove esclusioni e definizioni

All’articolo 2, paragrafo 2, sono inserite esclusioni per i veicoli storici che circolano sulle reti nazionali se conformi alle norme di sicurezza nazionali, e per le ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, inclusi officine, veicoli e personale. All’articolo 3 sono introdotte le definizioni di "detentore", "soggetto responsabile della manutenzione" e "veicolo"; il detentore è il soggetto che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è registrato nel RIN, mentre il soggetto responsabile della manutenzione è registrato come tale nel RIN.

Obblighi di manutenzione e registrazione nel RIN

È inserito l’articolo 14 bis: prima della messa in servizio o dell’utilizzo sulla rete ogni veicolo deve avere un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN. Tale soggetto può essere un’impresa ferroviaria, un gestore dell’infrastruttura o un detentore e deve garantire, tramite un sistema di manutenzione, che i veicoli siano mantenuti in condizioni di sicurezza secondo il diario di manutenzione, i requisiti vigenti, le norme di manutenzione e le STI.

Certificazione del soggetto responsabile della manutenzione per vagoni merci

Per i vagoni merci, ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo accreditato o riconosciuto, oppure da un’autorità nazionale preposta alla sicurezza. L’accreditamento o riconoscimento deve basarsi su indipendenza, competenza e imparzialità, con riferimento alle norme EN 45 000. Se il soggetto è un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura, la verifica dei requisiti avviene tramite la procedura di cui agli articoli 10 o 11 e la relativa certificazione.

Sistema di certificazione da adottare entro il 24 dicembre 2010

Su raccomandazione dell’Agenzia, la Commissione deve adottare entro il 24 dicembre 2010 una misura che istituisca un sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione per i vagoni merci. La misura deve disciplinare sistema di manutenzione, formato e validità del certificato, criteri per l’accreditamento o riconoscimento degli organismi di certificazione e data di applicazione, con un periodo transitorio di un anno per i soggetti già incaricati della manutenzione. I certificati sono validi in tutta la Comunità; la Commissione deve riesaminare la misura entro il 24 dicembre 2018 per estenderla, se necessario, a tutti i veicoli.

Deroghe e misure alternative

Gli Stati membri possono ricorrere a misure alternative per l’identificazione e la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione in tre casi: veicoli registrati in un paese terzo e mantenuti secondo la sua legge; veicoli usati su reti o linee a scartamento diverso da quello principale della rete comunitaria, se il requisito è garantito da accordi internazionali con paesi terzi; veicoli dell’articolo 2, paragrafo 2, attrezzature militari e trasporti speciali che richiedono autorizzazione ad hoc, con deroghe non superiori a cinque anni. Le deroghe sono concesse dalle autorità nazionali competenti e devono essere motivate nella relazione annuale sulla sicurezza; se emergono rischi indebiti, l’Agenzia informa la Commissione, che può chiedere allo Stato membro di ritirare la deroga.

Aggiornamenti sulla certificazione di sicurezza e sul registro

L’articolo 10 è modificato per precisare che il certificato di sicurezza prova che l’impresa ferroviaria ha un sistema di gestione della sicurezza idoneo a soddisfare STI, altre disposizioni dell’Unione e norme nazionali di sicurezza. L’articolo 16 attribuisce alle autorità nazionali la funzione di assicurare la corretta immatricolazione dei veicoli nel RIN e l’aggiornamento delle informazioni di sicurezza.

Poteri della Commissione e comitologia

Sono aggiornati gli articoli 5, 6, 7 e 26: la Commissione deve rivedere allegati, metodi comuni di sicurezza (CSM) e obiettivi comuni di sicurezza (CST), adottando le misure mediante procedura di regolamentazione con controllo ex decisione 1999/468/CE, articolo 5 bis. Sono fissate scadenze specifiche per la prima e seconda serie di CSM e CST e per la revisione periodica degli stessi.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 24 dicembre 2010 e comunicarle alla Commissione. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. L’obbligo di attuazione e applicazione non si applica a Cipro e Malta finché non avranno un sistema ferroviario.

Come è indicizzato

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