Direttiva 2008/115
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce un quadro armonizzato per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, imponendo agli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio e, se necessario, di procedere all’allontanamento. Privilegia la partenza volontaria, prevede garanzie procedurali minime e disciplina in modo dettagliato il trattenimento ai fini dell’allontanamento e il divieto d’ingresso. L’attuazione deve avvenire entro il 24 dicembre 2010, con un termine più lungo, fino al 24 dicembre 2011, per le disposizioni relative alla gratuità dell’assistenza legale di cui all’articolo 13, paragrafo 4.
Norme e procedure comuni per il rimpatrio, l’allontanamento, il trattenimento e il divieto d’ingresso dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non applicarla ai soggetti respinti alla frontiera o fermati in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera esterna, nonché a quelli sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, o a procedure di estradizione. Non si applica ai beneficiari del diritto dell’Unione alla libera circolazione. Restano salve discipline più favorevoli derivanti dal diritto UE, da accordi internazionali o dal diritto nazionale, nonché specifiche tutele per minori, persone vulnerabili e situazioni di non-refoulement.
Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
La direttiva 2008/115/CE introduce un quadro comune europeo per il rimpatrio, l’allontanamento, il trattenimento e il divieto d’ingresso dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. Essa nasce dall’esigenza, richiamata nei considerando, di assicurare una politica di rimpatrio efficace, trasparente ed equa, nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignità della persona e del principio di non-refoulement.
Finalità e principi ispiratori
La direttiva mira a rendere omogenee le regole minime applicabili negli Stati membri, così da evitare approcci divergenti e garantire un livello comune di tutela. Il testo insiste sulla necessità di una procedura individualizzata e basata su criteri oggettivi, sulla preferenza per il rimpatrio volontario rispetto a quello forzato e sulla protezione di minori, famiglie e persone vulnerabili.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. Gli Stati membri possono escludere i casi di respingimento alla frontiera e quelli relativi a ingressi irregolari alla frontiera esterna, nonché i rimpatri disposti come sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale e le procedure di estradizione. Sono esclusi i beneficiari del diritto dell’Unione alla libera circolazione.
La direttiva lascia impregiudicate disposizioni più favorevoli derivanti da accordi internazionali, dal diritto UE in materia di immigrazione e asilo e dal diritto nazionale, purché compatibili con il suo impianto. Per i casi esclusi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri devono comunque assicurare tutele minime equivalenti su misure coercitive, rinvio dell’allontanamento, prestazioni sanitarie d’urgenza, attenzione alle persone vulnerabili e condizioni di trattenimento, oltre al rispetto del non-refoulement.
Decisione di rimpatrio
L’articolo 6 stabilisce un obbligo generale: ogni soggiorno irregolare deve sfociare in una decisione di rimpatrio, salvo deroghe espressamente previste. Tra queste vi è il caso del cittadino di un paese terzo titolare di un permesso valido rilasciato da un altro Stato membro, che deve recarsi immediatamente in quello Stato; se non lo fa, o se sussistono ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale, opera la regola generale del rimpatrio.
Sono inoltre previste ipotesi in cui lo Stato membro può non emettere la decisione di rimpatrio, ad esempio quando il cittadino è ripreso da altro Stato membro in base ad accordi bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della direttiva, oppure quando viene concesso un permesso autonomo per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura. La direttiva consente anche di adottare in un unico atto rimpatrio, allontanamento e divieto d’ingresso, purché siano rispettate le garanzie procedurali.
Partenza volontaria
La partenza volontaria è il meccanismo preferenziale. La decisione di rimpatrio deve fissare un termine compreso tra 7 e 30 giorni, prorogabile in funzione delle circostanze individuali, come la durata del soggiorno o i legami familiari e sociali. Gli Stati membri possono subordinare la concessione del termine a una richiesta dell’interessato, ma in tal caso devono informarlo di tale possibilità.
Il termine può essere negato o ridotto a meno di 7 giorni quando vi sia rischio di fuga, quando la domanda di soggiorno regolare sia stata respinta come manifestamente infondata o fraudolenta, o quando l’interessato rappresenti un pericolo per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza nazionale. Durante il periodo concesso possono essere imposti obblighi finalizzati a prevenire la fuga, come controlli periodici, garanzie finanziarie, consegna di documenti o obbligo di dimora.
Allontanamento forzato e rinvio
Se la partenza volontaria non viene rispettata, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio. L’uso della coercizione è ammesso solo in ultima istanza, nel rispetto della proporzionalità, dei diritti fondamentali e dell’integrità fisica della persona interessata. Per gli allontanamenti aerei devono essere considerati gli orientamenti comuni allegati alla decisione 2004/573/CE, e gli Stati membri devono predisporre un sistema efficace di monitoraggio dei rimpatri forzati.
L’allontanamento deve essere rinviato quando violerebbe il principio di non-refoulement o per il periodo di sospensione connesso al ricorso. Può inoltre essere rinviato per ragioni individuali, fisiche, mentali o tecniche, come mancanza di trasporti o difficoltà di identificazione.
Minori non accompagnati e divieto d’ingresso
Per i minori non accompagnati sono previste garanzie rafforzate: prima della decisione di rimpatrio deve essere prestata assistenza da organismi appropriati, diversi da quelli che eseguono il rimpatrio, e prima dell’allontanamento deve essere verificata la destinazione concreta del minore presso familiari, tutori o strutture adeguate nello Stato di rimpatrio.
Le decisioni di rimpatrio sono di regola accompagnate da un divieto d’ingresso quando non è stato concesso il termine per la partenza volontaria o quando l’obbligo di rimpatrio non è stato rispettato. Negli altri casi il divieto è facoltativo. La durata non deve superare normalmente i 5 anni, salvo il caso di grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. La direttiva prevede inoltre ipotesi di revoca, sospensione o esclusione del divieto, inclusi i casi di motivi umanitari e di alcune vittime di tratta titolari di permesso ai sensi della direttiva 2004/81/CE.
Garanzie procedurali e ricorsi
Le decisioni connesse al rimpatrio devono essere adottate per iscritto, motivate in fatto e in diritto e indicare i mezzi di ricorso disponibili. Su richiesta, deve essere fornita la traduzione degli elementi principali in una lingua comprensibile o ragionevolmente tale; per gli ingressi irregolari gli Stati membri possono utilizzare modelli uniformi e schede informative multilingue.
Deve essere garantito un ricorso effettivo o la possibilità di revisione davanti a un’autorità competente indipendente e imparziale. Il soggetto interessato ha diritto al patrocinio e alla rappresentanza legale, nonché all’assistenza linguistica se necessaria. L’assistenza legale gratuita deve essere assicurata su richiesta, secondo il diritto nazionale e con possibilità di applicazione di condizioni ispirate alla direttiva 2005/85/CE.
Garanzie materiali prima del rimpatrio
Durante il periodo di partenza volontaria e durante il rinvio dell’allontanamento, gli Stati membri devono tenere il più possibile conto dell’unità familiare, dell’accesso alle cure sanitarie urgenti e al trattamento essenziale delle malattie, dell’istruzione di base per i minori e delle esigenze delle persone vulnerabili. La proroga del termine o la sospensione dell’esecuzione devono essere confermate per iscritto.
Trattenimento ai fini dell’allontanamento
Il trattenimento è configurato come misura eccezionale e residuale, consentita solo se misure meno coercitive non sono sufficienti e solo per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento, in particolare in presenza di rischio di fuga o di ostruzionismo. Deve essere disposto per iscritto e motivato; se adottato da autorità amministrative, deve essere soggetto a pronto riesame giudiziario o a un ricorso equivalente. La persona deve essere rilasciata immediatamente se il trattenimento è illegittimo o se non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento.
La durata massima ordinaria del trattenimento è di 6 mesi; può essere prorogata fino a ulteriori 12 mesi solo in caso di mancata cooperazione del cittadino interessato o di ritardi nell’ottenimento della documentazione dai paesi terzi.
Condizioni di trattenimento e tutela di famiglie e minori
Il trattenimento deve avvenire di norma in centri appositi; qualora si ricorra a un istituto penitenziario, i trattenuti devono essere separati dai detenuti ordinari. Devono essere garantiti contatti con legali, familiari e autorità consolari, l’accesso di organismi e ONG ai centri e un’informazione sistematica su regole, diritti e obblighi.
Per minori non accompagnati e famiglie con minori, il trattenimento è consentito solo in mancanza di alternative e per il periodo più breve possibile. Devono essere assicurate sistemazioni adeguate, attività di svago e, ove opportuno, accesso all’istruzione. L’interesse superiore del minore è criterio fondamentale.
Situazioni di emergenza
In presenza di un numero eccezionalmente elevato di rimpatriandi, lo Stato membro può adottare misure eccezionali, comprese deroghe temporanee ai tempi di riesame giudiziario e alle condizioni di trattenimento. Tali misure devono essere comunicate alla Commissione sia all’inizio sia alla cessazione e non esonerano lo Stato dagli obblighi generali di attuazione della direttiva.
Attuazione, rapporti con Schengen ed entrata in vigore
Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 24 dicembre 2010. Solo per l’articolo 13, paragrafo 4, relativo all’assistenza e/o rappresentanza legale gratuita, il termine è stato fissato al 24 dicembre 2011. Le misure di recepimento devono richiamare la direttiva e devono essere comunicate alla Commissione.
La direttiva sostituisce gli articoli 23 e 24 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. È entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e principi generali
La direttiva stabilisce norme e procedure comuni per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali, degli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei diritti umani (art. 1). Nell’attuazione devono essere considerati in via preminente l’interesse superiore del minore, la vita familiare, le condizioni di salute e il principio di non-refoulement (art. 5).
Ambito di applicazione ed esclusioni
Si applica ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare nello Stato membro (art. 2, par. 1). Gli Stati membri possono escludere i casi di respingimento alla frontiera e di persone fermate durante l’attraversamento irregolare della frontiera esterna, nonché i casi di rimpatrio come sanzione penale o per effetto di una sanzione penale e le procedure di estradizione (art. 2, par. 2). È esclusa l’applicazione ai beneficiari del diritto alla libera circolazione (art. 2, par. 3).
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro: cittadino di un paese terzo; soggiorno irregolare; rimpatrio; decisione di rimpatrio; allontanamento; divieto d’ingresso; rischio di fuga; partenza volontaria; persone vulnerabili. Le definizioni sono centrali per delimitare gli obblighi procedurali e sostanziali della direttiva.
Decisione di rimpatrio e deroghe
Gli Stati membri devono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di ogni cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, salvo deroghe specifiche (art. 6, par. 1). È prevista l’ipotesi del cittadino titolare di valido permesso rilasciato da un altro Stato membro, che deve recarsi immediatamente in tale Stato; in caso di inottemperanza o di esigenze di ordine pubblico/sicurezza nazionale, si applica la regola generale (art. 6, par. 2). Sono inoltre previste deroghe per accordi di ripresa in carico fra Stati membri, per il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi umanitari, caritatevoli o altri, e per pendenze relative al rinnovo del titolo di soggiorno (art. 6, parr. 3-5). È ammessa anche un’unica decisione che contenga rimpatrio, allontanamento e/o divieto d’ingresso, nel rispetto delle garanzie procedurali (art. 6, par. 6).
Partenza volontaria
La decisione di rimpatrio deve fissare un termine per la partenza volontaria compreso tra 7 e 30 giorni, salvo eccezioni (art. 7, par. 1). Il termine può essere prorogato in funzione delle circostanze del caso, come durata del soggiorno, figli a scuola e legami familiari o sociali (art. 7, par. 2). Durante tale periodo possono essere imposti obblighi per prevenire il rischio di fuga, come presentazioni periodiche, garanzie finanziarie, consegna di documenti o obbligo di dimora (art. 7, par. 3). In presenza di rischio di fuga, domanda manifestamente infondata/fraudolenta o pericolo per ordine pubblico, sicurezza pubblica o nazionale, gli Stati membri possono negare il termine o concederne uno inferiore a 7 giorni (art. 7, par. 4).
Allontanamento e uso della coercizione
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio in caso di mancata concessione del termine di partenza volontaria o di sua inosservanza (art. 8, parr. 1-2). Possono adottare un atto distinto di allontanamento (art. 8, par. 3). Le misure coercitive sono consentite solo in ultima istanza e devono essere proporzionate, ragionevoli e rispettose dei diritti fondamentali, della dignità e dell’integrità fisica della persona (art. 8, par. 4). Nell’allontanamento aereo va tenuto conto degli orientamenti comuni allegati alla decisione 2004/573/CE; gli Stati membri devono inoltre prevedere un sistema efficace di monitoraggio dei rimpatri forzati (art. 8, parr. 5-6).
Rinvio dell’allontanamento
L’allontanamento deve essere rinviato quando violerebbe il principio di non-refoulement o per la durata della sospensione concessa nell’ambito del ricorso (art. 9, par. 1). Può essere rinviato anche per un congruo periodo in presenza di particolari condizioni fisiche o mentali o di ragioni tecniche, come assenza di mezzi di trasporto o mancata identificazione (art. 9, par. 2). Durante il rinvio possono applicarsi gli obblighi previsti per il periodo di partenza volontaria (art. 9, par. 3).
Minori non accompagnati
Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, deve essere fornita assistenza da organismi appropriati diversi dalle autorità esecutive, tenendo conto dell’interesse superiore del minore (art. 10, par. 1). Prima dell’allontanamento, lo Stato membro deve verificare che il minore sarà ricondotto a un familiare, a un tutore designato o in strutture di accoglienza adeguate nello Stato di rimpatrio (art. 10, par. 2).
Divieto d’ingresso
Le decisioni di rimpatrio devono essere corredate di un divieto d’ingresso se non è stato concesso il termine per la partenza volontaria o se l’obbligo di rimpatrio non è stato rispettato; negli altri casi il divieto può essere previsto discrezionalmente (art. 11, par. 1). La durata va determinata caso per caso e non supera di norma 5 anni; può eccedere tale limite solo se il cittadino costituisce una grave minaccia per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza nazionale (art. 11, par. 2). Sono previste possibilità di revoca o sospensione, in particolare per rimpatrio avvenuto in piena conformità o per motivi umanitari o altri motivi; le vittime di tratta titolari di permesso ai sensi della direttiva 2004/81/CE non sono soggette al divieto d’ingresso salvo eccezioni di sicurezza (art. 11, par. 3). Prima di rilasciare un permesso di soggiorno a soggetto colpito da divieto d’ingresso emesso da altro Stato membro, occorre consultare lo Stato che ha adottato il divieto (art. 11, par. 4).
Forma delle decisioni e traduzione
Le decisioni di rimpatrio, divieto d’ingresso e allontanamento devono essere scritte, motivate in fatto e in diritto e indicare i mezzi di ricorso disponibili (art. 12, par. 1). Su richiesta, gli elementi principali devono essere tradotti oralmente o per iscritto in una lingua comprensibile o ragionevolmente ritenuta tale (art. 12, par. 2). Per gli ingressi irregolari, gli Stati membri possono derogare alla traduzione individuale e usare un modello uniforme con schede informative in almeno cinque lingue frequentemente utilizzate o comprese dagli immigrati irregolari (art. 12, par. 3).
Ricorsi e assistenza legale
Deve essere garantito un ricorso effettivo o la possibilità di revisione dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo indipendente e imparziale (art. 13, par. 1). Tale autorità può sospendere temporaneamente l’esecuzione della decisione, salvo che ciò sia già previsto dal diritto interno (art. 13, par. 2). Il cittadino ha diritto a farsi consigliare e rappresentare da un legale e, se necessario, ad assistenza linguistica (art. 13, par. 3). È inoltre prevista, su richiesta, l’assistenza e/o rappresentanza legale gratuita secondo la normativa nazionale, con possibilità di subordinazione alle condizioni dell’art. 15, paragrafi 3-6, della direttiva 2005/85/CE (art. 13, par. 4).
Garanzie prima del rimpatrio
Durante il periodo di partenza volontaria e quello di rinvio dell’allontanamento devono essere presi il più possibile in considerazione: unità familiare, prestazioni sanitarie d’urgenza e trattamento essenziale delle malattie, accesso all’istruzione di base per i minori e bisogni specifici delle persone vulnerabili (art. 14, par. 1). Le persone interessate devono ricevere conferma scritta, secondo il diritto nazionale, della proroga del termine di partenza volontaria o della sospensione temporanea dell’esecuzione (art. 14, par. 2).
Trattenimento ai fini dell’allontanamento
Il trattenimento è consentito solo se misure meno coercitive non sono sufficienti e soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento, in particolare in caso di rischio di fuga o di ostruzione da parte dell’interessato (art. 15, par. 1). Deve essere disposto per iscritto e motivato; se disposto da autorità amministrativa, è richiesto un pronto riesame giudiziario o il diritto a richiederlo, con liberazione immediata se il trattenimento è illegittimo (art. 15, par. 2). Il trattenimento è soggetto a riesame periodico, con controllo giudiziario per i periodi prolungati, e cessa quando non vi sia più una prospettiva ragionevole di allontanamento (art. 15, parr. 3-4). La durata massima è di 6 mesi, prorogabile solo fino a ulteriori 12 mesi in caso di mancata cooperazione del cittadino o ritardi nell’ottenimento della documentazione dai paesi terzi (art. 15, parr. 5-6).
Condizioni di trattenimento
Il trattenimento deve avvenire di norma in centri appositi; se ciò non è possibile e si ricorre a un istituto penitenziario, i trattenuti devono essere separati dai detenuti ordinari (art. 16, par. 1). Devono poter contattare rappresentanti legali, familiari e autorità consolari; va prestata particolare attenzione alle persone vulnerabili, garantendo cure d’urgenza e trattamento essenziale delle malattie (art. 16, parr. 2-3). Gli organismi e le organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi devono poter accedere ai centri, con eventuale autorizzazione, e i trattenuti devono essere informati sistematicamente delle regole, dei diritti e degli obblighi (art. 16, parr. 4-5).
Tutela di minori e famiglie in trattenimento
I minori non accompagnati e le famiglie con minori possono essere trattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per il periodo più breve possibile (art. 17, par. 1). Le famiglie devono disporre di sistemazione separata idonea a tutelare la vita privata (art. 17, par. 2). Ai minori devono essere garantite attività ricreative e, in funzione della durata della permanenza, accesso all’istruzione; i minori non accompagnati devono essere collocati, per quanto possibile, in strutture adeguate alla loro età (art. 17, parr. 3-4). L’interesse superiore del bambino è criterio fondamentale (art. 17, par. 5).
Situazioni di emergenza
In caso di numero eccezionalmente elevato di rimpatriandi che comporti un onere imprevisto per i centri di trattenimento o per il personale amministrativo o giudiziario, lo Stato membro può concedere periodi di riesame giudiziario più lunghi e adottare misure urgenti derogatorie sulle condizioni di trattenimento (art. 18, par. 1). Lo Stato membro deve informare la Commissione sia all’avvio sia alla cessazione delle misure eccezionali (art. 18, par. 2). Resta fermo l’obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per l’esecuzione della direttiva (art. 18, par. 3).
Attuazione e termine di recepimento
Gli Stati membri devono adottare e mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 24 dicembre 2010. Per l’articolo 13, paragrafo 4, relativo all’assistenza e/o rappresentanza legale gratuita, il termine è posticipato al 24 dicembre 2011 (art. 20, par. 1). Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento e quelle essenziali adottate nel settore (art. 20, parr. 1-2).
Rapporti con Schengen e destinatari
La direttiva sostituisce gli articoli 23 e 24 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (art. 21). Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 22) ed è destinata agli Stati membri (art. 23).
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