Direttiva 2008/117
Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la disciplina IVA dell’Unione per rendere più rapido e utile lo scambio di informazioni sulle operazioni intracomunitarie, con l’obiettivo di contrastare le frodi fiscali. Interviene soprattutto sui termini di presentazione degli elenchi riepilogativi, sulla periodicità mensile o trimestrale in alcuni casi e sulla dichiarazione delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità su alcune modalità applicative, ma devono garantire il recepimento dal 1° gennaio 2010.
Modifica della direttiva IVA 2006/112/CE per accelerare lo scambio di informazioni e contrastare la frode fiscale nelle operazioni intracomunitarie.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche alla direttiva 2006/112/CE in materia di dichiarazioni riepilogative e di esigibilità dell’IVA per operazioni intracomunitarie. Incide sui soggetti passivi IVA che effettuano cessioni intracomunitarie di beni e prestazioni intracomunitarie di servizi, nonché sulle modalità e sui termini di presentazione degli elenchi riepilogativi; rilevano anche i casi di operazioni continuative e le fattispecie con reverse charge ex articolo 196 della direttiva 2006/112/CE.
Modifica della direttiva IVA per combattere la frode nelle operazioni intracomunitarie
La direttiva 2008/117/CE interviene sulla direttiva 2006/112/CE per rafforzare il contrasto alle frodi IVA legate alle operazioni intracomunitarie. Il legislatore europeo ritiene che il ritardo nello scambio delle informazioni renda inefficace la cooperazione amministrativa e imponga di rendere disponibili i dati entro tempi molto più rapidi, mantenendo al tempo stesso un equilibrio con la riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori.
Finalità e contesto
Il provvedimento si fonda sull’idea che le frodi IVA abbiano effetti rilevanti sulle entrate fiscali degli Stati membri e sul corretto funzionamento del mercato interno, favorendo flussi di beni anomali e prezzi artificialmente bassi. Per questo, la direttiva mira soprattutto ad anticipare la disponibilità delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie e a rendere più coerente la periodicità degli obblighi dichiarativi di fornitore e acquirente/destinatario.
Ambito di applicazione
Le modifiche incidono sulla disciplina comune IVA contenuta nella direttiva 2006/112/CE, con particolare riguardo:
- alle cessioni intracomunitarie di beni;
- alle prestazioni intracomunitarie di servizi;
- alle prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario ai sensi dell’articolo 196 della direttiva 2006/112/CE;
- agli elenchi riepilogativi e alle modalità di presentazione, compresa la trasmissione elettronica.
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia un margine di scelta su alcune modalità attuative, in particolare sulle condizioni per l’autorizzazione della periodicità trimestrale e sull’eventuale imposizione della presentazione elettronica.
Modifiche alla determinazione del momento di effettuazione dell’operazione
Viene riscritto l’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Per le prestazioni di servizi con IVA dovuta dal destinatario ex articolo 196, se tali prestazioni sono continuative per oltre un anno e non prevedono acconti o pagamenti nel medesimo periodo, l’operazione si considera effettuata alla fine di ogni anno civile fino alla cessazione del servizio.
Resta inoltre ferma la facoltà degli Stati membri di prevedere, in altri casi diversi da quelli appena menzionati, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi continuative si considerino effettuate almeno alla scadenza di un anno.
In coerenza con tale disciplina, viene anche precisato che la deroga prevista dall’articolo 66, primo comma, non si applica alle prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario ai sensi dell’articolo 196.
Nuova disciplina degli elenchi riepilogativi
L’articolo 263 viene integralmente sostituito.
Regola generale:
- l’elenco riepilogativo è mensile;
- deve essere compilato per ogni mese di calendario entro un termine non superiore a un mese;
- le modalità sono fissate dagli Stati membri.
Deroga trimestrale per le cessioni di beni:
- gli Stati membri possono autorizzare la presentazione trimestrale, entro un mese dalla fine del trimestre;
- ciò è possibile solo se l’importo totale trimestrale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265, paragrafo 1, lettera c), non supera 50 000 EUR, o il corrispondente controvalore in moneta nazionale, né nel trimestre in esame né in alcuno dei quattro trimestri precedenti;
- se nel trimestre in corso il limite viene superato, la facoltà viene meno alla fine del mese in cui ciò accade e occorre presentare un elenco per il mese o i mesi già trascorsi dall’inizio del trimestre, entro un termine non superiore a un mese.
Regime transitorio:
- fino al 31 dicembre 2011 gli Stati membri possono elevare la soglia a 100 000 EUR o al relativo controvalore in moneta nazionale.
Prestazioni di servizi:
- gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e nei limiti da essi stabiliti, la presentazione trimestrale degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), entro un mese dalla fine del trimestre;
- gli Stati membri possono anche esigere che i soggetti passivi che effettuano sia cessioni di beni sia prestazioni di servizi di cui alla lettera d) rispettino il termine risultante dai paragrafi da 1 a 1 ter.
Presentazione elettronica:
- gli Stati membri devono autorizzare e possono esigere che l’elenco riepilogativo sia presentato mediante trasmissione elettronica di file, secondo condizioni stabilite a livello nazionale.
Adeguamento delle dichiarazioni relative a cessioni e rettifiche
L’articolo 264, paragrafo 2, è sostituito per collegare la dichiarazione degli importi al periodo di presentazione stabilito dall’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater. In particolare:
- l’importo di cui al paragrafo 1, lettera d), va dichiarato nel periodo in cui l’imposta è diventata esigibile;
- l’importo di cui al paragrafo 1, lettera f), va dichiarato nel periodo in cui la rettifica è notificata all’acquirente.
Analogamente, l’articolo 265, paragrafo 2, prevede che l’importo di cui al paragrafo 1, lettera c), sia dichiarato per il periodo di presentazione stabilito ai sensi dell’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 ter, nel quale l’imposta è diventata esigibile.
Obblighi di recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni interne necessarie con effetto dal 1° gennaio 2010. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva;
- inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Valutazione successiva della Commissione
Entro il 30 giugno 2011 la Commissione deve presentare una relazione, basata sulle informazioni fornite dagli Stati membri, sull’impatto dell’accelerazione dello scambio di informazioni sulla capacità di contrasto della frode IVA e sull’utilità delle opzioni introdotte per la periodicità trimestrale e la presentazione elettronica. La relazione deve essere accompagnata, se del caso, da proposte appropriate in base alle conclusioni raggiunte.
Disposizioni principali
Obiettivo antifrode e logica della riforma
La direttiva nasce per rispondere alle frodi IVA che incidono sulle entrate fiscali e alterano il mercato interno. Il legislatore europeo ritiene necessario ridurre il tempo tra l’operazione e la disponibilità delle informazioni per l’amministrazione dello Stato membro in cui l’IVA è esigibile, fissando come obiettivo che tali informazioni siano disponibili entro un termine non superiore a un mese.
Modifica dell’articolo 64 della direttiva 2006/112/CE
Per le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario ai sensi dell’articolo 196, se effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un anno e senza acconti o pagamenti nello stesso periodo, l’operazione si considera effettuata alla scadenza di ogni anno civile fino alla cessazione della prestazione. Gli Stati membri possono inoltre prevedere, in altri casi di operazioni continuative, che cessioni di beni e prestazioni di servizi si considerino effettuate almeno alla scadenza di un periodo di un anno.
Limitazione della deroga dell’articolo 66
Viene precisato che la deroga prevista dall’articolo 66, primo comma, non si applica alle prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi ai sensi dell’articolo 196.
Nuova disciplina degli elenchi riepilogativi ex articolo 263
L’elenco riepilogativo diventa, in linea generale, mensile e deve essere compilato entro un termine non superiore a un mese, secondo modalità fissate dagli Stati membri. È però prevista la possibilità per gli Stati membri di autorizzare, a certe condizioni, la presentazione trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre se l’importo totale trimestrale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni non supera 50 000 EUR nel trimestre in corso e in nessuno dei quattro trimestri precedenti. Se la soglia viene superata nel trimestre, l’agevolazione cessa alla fine del mese in cui ciò avviene e deve essere presentato un elenco per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio del trimestre.
Soglia transitoria e facoltà per i servizi
Fino al 31 dicembre 2011 gli Stati membri possono fissare la soglia della deroga trimestrale a 100 000 EUR o al relativo controvalore in moneta nazionale. Inoltre possono autorizzare, per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), la presentazione trimestrale dell’elenco riepilogativo entro un mese dalla fine del trimestre.
Presentazione elettronica
Gli Stati membri devono autorizzare e possono imporre che l’elenco riepilogativo sia presentato mediante trasmissione elettronica di file, alle condizioni da essi definite.
Adeguamento dei periodi di dichiarazione per le informazioni dell’articolo 264 e 265
Gli importi previsti dall’articolo 264, paragrafo 1, lettere d) e f), devono essere dichiarati per il periodo di presentazione determinato ai sensi dell’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, nel quale l’imposta diventa esigibile o, nel caso delle rettifiche, nel quale la rettifica è notificata all’acquirente. L’importo di cui all’articolo 265, paragrafo 1, lettera c), va dichiarato per il periodo di presentazione determinato ai sensi dell’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 ter, nel quale l’imposta è diventata esigibile.
Relazione della Commissione entro il 30 giugno 2011
La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, deve presentare entro il 30 giugno 2011 una relazione sull’impatto della nuova regola dell’articolo 263, paragrafo 1, sulla capacità di contrastare la frode IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari, nonché sull’utilità delle opzioni previste ai paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater, con eventuali proposte appropriate in base alle conclusioni.
Termine di recepimento e obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva con effetto dal 1° gennaio 2010 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 16 dic 2008Direttiva 2008/105
- direttiva · 16 dic 2008Direttiva 2008/110
- direttiva · 16 dic 2008Direttiva 2008/112
- direttiva · 16 dic 2008Direttiva 2008/115
- direttiva · 16 dic 2008Direttiva 2008/118
- direttiva · 15 dic 2008Direttiva 2008/116
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →