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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34766/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo ad immobili siti nel Comune di Firenze e destinati ad attività didattica di livello universitario per studenti stranieri. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'avviso, ritenendo spettante l'esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 504/1992. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della norma esentativa, sostenendo che l'attività svolta non fosse riconducibile all'insegnamento scolastico fondamentale e non potesse beneficiare dell'esenzione; con il secondo ha denunciato, oltre alla violazione della medesima disposizione, anche la violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che la CTR avesse erroneamente escluso la natura commerciale dell'attività senza considerare che gli studenti pagavano rette, indice di remuneratività della gestione. La resistente ha controricorso e le parti hanno depositato memorie.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo. Ha affermato che l'esenzione ICI può riguardare anche l'attività didattica universitaria, purché l'immobile sia destinato a un'attività non economica, cioè svolta a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico, e purché siano accertati in concreto i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma. Tuttavia, ha ritenuto errato il ragionamento della CTR nella parte in cui aveva desunto la non commercialità dell'attività dalla sola qualità di filiazione universitaria straniera e dall'inapplicabilità automatica della rilevanza delle rette, senza verificare concretamente se i corrispettivi percepiti incidessero sulla natura economica della gestione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame del requisito oggettivo e della reale natura economica dell'attività; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    esenzione ICI per immobili destinati esclusivamente a determinate attività, tra cui quelle didattiche

    La norma va letta nel senso che l'esenzione richiede sia il requisito soggettivo dell'ente non commerciale sia il requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività didattiche svolte non con modalità commerciali.

  • art. 7, comma 2-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 281

    Ha esteso l'esenzione anche alle attività indicate dalla lett. i a prescindere dalla natura eventualmente commerciale, ma tale disciplina è stata poi modificata.

  • art. 39 D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248

    Ha sostituito il comma 2-bis, precisando che l'esenzione si applica alle attività indicate dalla lett. i solo se non abbiano esclusivamente natura commerciale.

  • art. 87, comma 1, lett. c, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È il riferimento per individuare il requisito soggettivo dell'ente non commerciale richiamato dalla disciplina ICI.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente deve provare concretamente la sussistenza dei requisiti dell'esenzione, inclusa la prova che l'attività, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali.

  • art. 107, paragrafo 1, TFUE

    sono incompatibili con il mercato interno... gli aiuti concessi dagli Stati... che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza

    L'esenzione ICI è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se riguarda immobili destinati a un'attività non economica.

  • art. II, paragrafo 3, Trattato di amicizia, commercio e navigazione Italia-USA del 2 febbraio 1948

    È richiamato per ribadire la possibilità per persone giuridiche statunitensi di esercitare attività educative e scientifiche in Italia alle condizioni previste dalle leggi vigenti.

  • art. I, paragrafo 2, Trattato di amicizia, commercio e navigazione Italia-USA del 2 febbraio 1948

    Comprende tra le attività esercitabili quelle scientifiche ed educative, rilevanti per ricondurre la didattica universitaria nell'alveo delle attività educative.

  • art. 2 L. 14 gennaio 1999, n. 4

    Disciplina le filiazioni in Italia di università straniere e collega l'autorizzazione ministeriale ad alcune esenzioni tributarie, ma non consente di trasformare tale regime in una presunzione assoluta di non commercialità ai fini ICI.

  • art. 34, comma 8-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in L. 27 aprile 1989, n. 154

    La presunzione di non commercialità prevista per l'IVA per l'attività didattica svolta da filiazioni di università straniere non è automaticamente estensibile all'ICI.

  • art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    È richiamato solo per la modalità della camera di consiglio da remoto, senza incidenza sulla decisione di merito.

  • art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228

    Norma di proroga della disciplina emergenziale richiamata per la trattazione camerale da remoto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • L'esenzione ICI per immobili destinati ad attività didattiche richiede un accertamento in concreto sia del requisito soggettivo dell'ente non commerciale sia del requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività non economica.
  • L'attività didattica universitaria non è esclusa in via aprioristica dall'ambito dell'esenzione: il termine "attività didattiche" non va ristretto alle sole attività di istruzione di base.
  • La natura non economica dell'attività non può essere desunta automaticamente dalla qualifica soggettiva dell'ente o dalla previsione legislativa di altri regimi agevolativi riferiti ad altre imposte.
  • La presenza di rette o corrispettivi impone di verificare se essi siano meramente simbolici o invece idonei a remunerare il servizio; in difetto di tale verifica, non può affermarsi la non commercialità dell'attività.
  • In materia di esenzioni tributarie, il contribuente ha l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione e, in particolare, che l'attività svolta nell'immobile non sia esercitata con modalità commerciali.
  • Le norme interne che agevolano enti non commerciali vanno interpretate in modo conforme ai vincoli del diritto UE sugli aiuti di Stato, limitando l'esenzione ai casi in cui l'attività sia effettivamente non economica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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