Cassazione Penale, Sentenza n. 06151/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per concorso in truffa ai danni di ente pubblico e falso (continuazione) sostenendo un vizio di motivazione per travisamento della prova. Lucente, titolare di una farmacia, era stato ritenuto responsabile di aver applicato fustelle su confezioni di farmaci oggetto di ricette false (destinate a pazienti deceduti o ignari), inviandole per il rimborso; a supporto dell'impianto accusatorio era stato trovato materiale (127 confezioni) privo di fustelle nella farmacia. In cassazione il ricorrente deduceva che dal controesame del teste Spagnuolo emergerebbe che le ricette restavano nella disponibilità di terzi e che questi avrebbero potuto sostituire le fustelle autentiche con altre false, argomentazione che a suo dire dimostrerebbe il travisamento probatorio operato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e privo di correlazione puntuale con le ragioni espresse nella motivazione impugnata, oltre che reiterativo di censure già valutate nei gradi di merito. Quanto al presunto travisamento della prova, la Corte ha osservato che l'ipotesi difensiva della sostituzione delle fustelle era già stata esaminata nei due gradi e qualificata come mera congettura non corroborata da riscontri investigativi e non efficacemente argomentata dalla difesa; pertanto non idonea a creare un ragionevole dubbio. Conseguentemente è stato confermato (per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione) l'esito favorevole alla sentenza di merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la formulazione dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso deve attenersi ai limiti di cui all'articolo, sicché censure aspecifiche o non correlate alla motivazione impugnata risultano inammissibili.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Regola il vizio di travisamento della prova: in casi di motivazione conforme tra primo e secondo grado la censura per travisamento è ammissibile solo se il ricorrente dimostra che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del secondo grado; qui non sussisteva tale requisito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e 3.000 euro.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che deduca travisamento della prova deve essere specifico e mostrare la discrepanza puntuale tra motivazione e materiale probatorio; affermazioni generiche o non correlate alla motivazione sono inammissibili.
- Il vizio di travisamento ai sensi dell'art. 606(1)(e) c.p.p. è utilizzabile in 'doppia conforme' solo se il ricorrente dimostra che la valutazione probatoria oggetto della censura è stata introdotta per la prima volta nella motivazione del giudice di secondo grado.
- Ipotesi alternative di responsabilità basate su mere congetture (es. accesso di terzi e manipolazione della documentazione) richiedono riscontri investigativi o una argomentazione processuale solida per incidere sul giudizio di responsabilità; la sola plausibilità non è sufficiente per generare un ragionevole dubbio.
- Riproporre in Cassazione doglianze già esaminate e confutate nei precedenti gradi, senza elementi nuovi o una specifica dimostrazione di contraddizione tra motivazione e materiale probatorio, espone il ricorrente al rigetto o all'inammissibilità e alla condanna per spese e ammende.
- In fase di impugnazione a Cassazione è fondamentale documentare con precisione il punto di doglianza e collegarlo alle parti specifiche della motivazione impugnata, indicando eventuali nuovi elementi di prova o errori di diritto compiuti dal giudice.
Testo integrale
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