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Sentenza

Sentenza n. 4739/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (docente appellata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito presso un’università spagnola, qualificato dall’amministrazione spagnola come “titolo proprio” non ufficiale e non abilitante. L’appellante ha dedotto che, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2025 nelle cause C-340/24 e C-422/24, gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione non legalmente riconosciuto nello Stato d’origine e privo di carattere ufficiale. Ha inoltre sostenuto di avere svolto una comparazione concreta tra il percorso spagnolo e quello richiesto in Italia per l’insegnamento di sostegno, anche sulla base del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, concludendo per la non equivalenza. L’appellata ha contestato che l’amministrazione si fosse limitata a valorizzare elementi formali relativi alla natura non ufficiale del titolo, senza una reale valutazione individuale delle competenze, delle materie e delle attività formative svolte, né la previsione di misure compensative. Nel corso del giudizio d’appello, tuttavia, l’appellata ha dichiarato di avere rinunciato all’istanza amministrativa di riconoscimento, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. 71/2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR, non decidendo nel merito la legittimità del diniego ministeriale. Ha rilevato che la rinuncia dell’interessata all’istanza amministrativa di riconoscimento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario. Dopo avere dato alle parti l’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio che intende porre a fondamento della decisione; nel caso concreto l’avviso ha riguardato la sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Richiamato quale disposizione relativa ai percorsi formativi ai fini dei quali l’interessata aveva presentato l’istanza di riconoscimento; la rinuncia all’istanza ha fatto venir meno l’interesse al ricorso.

  • art. 4 direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

    Richiamato dal Ministero per sostenere che il riconoscimento presuppone una qualifica professionale riconosciuta nello Stato membro d’origine.

  • art. 13, par. 1, direttiva 2005/36/CE

    Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.

    Richiamato per sostenere che il meccanismo europeo di riconoscimento riguarda titoli o attestati rilasciati da un’autorità competente secondo l’ordinamento dello Stato d’origine.

  • art. 45 TFUE

    Richiamato in relazione alla libertà di circolazione dei lavoratori e alla questione dell’obbligo dello Stato ospitante di considerare titoli privi di riconoscimento ufficiale nello Stato d’origine.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato in relazione alla libertà di stabilimento e ai limiti dell’obbligo di riconoscimento di titoli non ufficiali.

Massime di principio

  • La rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa cui è finalizzata l’azione di annullamento determina, quando elimina l’utilità concreta della pronuncia, la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, anche se il giudizio si trova in appello.
  • Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve avvisare le parti della questione rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Nel sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali, le libertà di circolazione non impongono allo Stato membro ospitante di attribuire rilievo a un titolo di formazione che nello Stato d’origine non sia legalmente riconosciuto, non abbia carattere ufficiale e non abiliti all’esercizio della professione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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