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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01497/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta dunque ferma, con conferma della mancata concessione delle attenuanti richieste.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 marzo 2024. Con i motivi si censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 323-bis c.p., 62 n. 4 c.p. e 62-bis c.p., deducendo in sostanza che la corte territoriale avrebbe omesso o mal valutato gli elementi favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche, meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese in appello, e che la decisione impugnata aveva motivato il diniego valorizzando la pluralità e serialità delle condotte di peculato e truffa, l'entità delle somme sottratte a privati ed enti pubblici, la reiterazione delle condotte, l'intensità del dolo e i precedenti penali, pur senza applicazione concreta della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 323-bis c.p.

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere una diminuzione di pena/attenuante speciale, ma ritenuta non riconoscibile alla luce della motivazione di merito.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante invocata dalla difesa; il suo mancato riconoscimento è stato ritenuto adeguatamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito, senza dover esaminare analiticamente ogni allegazione difensiva.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione, è inammissibile per genericità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque significativi ai fini del trattamento sanzionatorio; non è necessario che siano esaminati tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
  • Ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione relativa alle attenuanti, la Corte verifica solo che la decisione impugnata contenga una giustificazione non apparente e coerente con i dati valorizzati, non potendo sostituire una diversa valutazione di merito.
  • La pluralità e serialità delle condotte, l'entità del profitto o del danno, la reiterazione criminosa, l'intensità del dolo e i precedenti penali sono elementi idonei a sorreggere il diniego di attenuanti, anche quando la recidiva non sia formalmente applicata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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