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Sentenza

Sentenza n. 6087/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202404290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dal concorso per inidoneità fisica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato aveva partecipato al concorso pubblico per 300 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco ed era stato escluso a seguito degli accertamenti medici previsti dal bando. La commissione aveva riscontrato una somatectomia C7 con protesi, artrodesi C6 con placca anteriore e viti, ritenendo integrata la causa di non idoneità prevista dall’art. 1, comma 7, dell’Allegato A al d.m. 4 novembre 2019, n. 166, relativa alla presenza di innesti o mezzi di sintesi quando comportino una rilevante alterazione anatomo-funzionale o una sensibile riduzione della capacità di lavoro. In primo grado il TAR aveva disposto una verificazione, affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, che aveva confermato l’inidoneità, e aveva quindi respinto il ricorso. In appello il candidato ha dedotto la violazione del bando e dell’Allegato A, sostenendo che l’esclusione non potesse fondarsi sulla mera presenza di osteosintesi o protesi, in assenza di alterazioni funzionali attuali ed evidenti e di una sensibile riduzione della capacità lavorativa. Ha inoltre contestato il ricorso a una valutazione prognostica riferita a eventi traumatici futuri e il richiamo al principio di precauzione, sostenendo che il d.m. n. 166/2019 avesse già individuato in modo tassativo tutte le cause di non idoneità. Infine, ha lamentato la contraddittorietà tra la valutazione dell’amministrazione e i certificati favorevoli rilasciati da specialisti privati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto conforme all’art. 1, comma 7, dell’Allegato A al d.m. n. 166/2019 la valutazione dell’amministrazione, poiché la disposizione non considera automaticamente causa di esclusione la presenza di osteosintesi, protesi o altri mezzi di sintesi, ma attribuisce agli organi tecnici il compito di stabilire se, nel caso concreto, tali condizioni comportino una rilevante alterazione anatomo-funzionale o una sensibile riduzione della capacità di lavoro. Il giudizio medico può fondarsi non soltanto sull’accertamento dello stato attuale del candidato, ma anche su una valutazione prognostico-probabilistica della tenuta della struttura impiantata rispetto alle ordinarie mansioni operative dei Vigili del Fuoco, caratterizzate da sovraccarichi del rachide, posture estreme, elevati carichi e possibili traumi. La valutazione tecnica è risultata adeguatamente motivata, logica e coerente, essendo stata confermata dalla verificazione, che aveva evidenziato il rischio di dislocazione dei mezzi di sintesi e di conseguenze gravi in ragione della prossimità del rachide cervicale al midollo spinale. Il giudice ha escluso che il decreto ministeriale contenesse un’elencazione tassativa tale da impedire ogni valutazione discrezionale ulteriore dell’amministrazione, ravvisando invece nella norma una valutazione concreta dell’idoneità fisica rispetto alle future mansioni. È stato ritenuto corretto anche il richiamo al principio di precauzione, che può giustificare misure protettive anche in presenza di incertezze scientifiche sul rischio. Le certificazioni di specialisti privati non sono state ritenute idonee a contraddire la valutazione selettiva effettuata dagli organi medici dell’amministrazione, cui compete istituzionalmente l’accertamento dei requisiti psico-fisici concorsuali. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 7, Allegato A, d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    La presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la presenza di osteosintesi e la presenza di tessuto preso da un’area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato in un’altra area del corpo umano del ricevente, non costituiscono di per sé cause di non idoneità, se non comportano una rilevante alterazione anatomo-funzionale o una sensibile riduzione della capacità di lavoro.

    La disposizione non rende automaticamente ostativa la presenza di osteosintesi, protesi o altri mezzi di sintesi, ma demanda agli organi tecnici una valutazione concreta e discrezionale circa il loro possibile impatto anatomo-funzionale e lavorativo, anche in prospettiva prognostica rispetto alle mansioni operative future.

  • art. 11 del bando di concorso

    Prevede gli accertamenti cui è subordinata la verifica dell’idoneità dei candidati.

  • principio di precauzione

    Può giustificare l’adozione di misure di protezione anche quando permangano incertezze scientifiche sull’esistenza o sulla portata di un rischio sanitario.

Massime di principio

  • Nei concorsi per l’accesso a ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, la presenza di osteosintesi, protesi o altri mezzi di sintesi non determina automaticamente la non idoneità, ma può giustificare l’esclusione quando gli organi tecnici accertino, con motivazione adeguata, che la specifica condizione comporti una rilevante alterazione anatomo-funzionale o una sensibile riduzione della capacità di lavoro.
  • La valutazione dell’idoneità psico-fisica al servizio operativo può avere natura prognostico-probabilistica e considerare la tenuta della struttura corporea rispetto ai rischi e ai carichi ordinariamente connessi alle future mansioni, anche se al momento della visita non siano presenti alterazioni funzionali manifeste.
  • Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni medico-tecniche dell’amministrazione soltanto in presenza di evidente incongruità, manifesta irragionevolezza, illogicità o altri profili di erroneità rilevabile, non potendo sostituire la propria valutazione a quella degli organi tecnici competenti.
  • Le certificazioni sanitarie prodotte dal candidato e formate presso specialisti o strutture diverse non prevalgono, di per sé, sulla valutazione effettuata dagli organi medici dell’amministrazione nell’ambito della procedura selettiva, ai quali l’ordinamento attribuisce istituzionalmente l’accertamento dei requisiti psico-fisici.
  • Il principio di precauzione può fondare l’adozione di una misura di esclusione o di protezione in una procedura selettiva quando, in relazione ai rischi propri delle mansioni, permangano incertezze scientifiche ma sia ragionevole ritenere sussistente un pericolo significativo per la salute o la sicurezza dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e idoneità
RamiPubblico impiego e concorsiForze armate e forze di polizia
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzioneProporzionalità e ragionevolezza

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