Cassazione Penale, Sentenza n. 08749/2026 del 05/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e plurimi episodi di riciclaggio (2015-2021). La difesa contestava la mancanza o l'apparenza di motivazione sull'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, in particolare: a) mancato o errato apprezzamento del pericolo di inquinamento probatorio (si sosteneva che l'indagata fosse estranea ad alcune condotte tributate e che le indagini disponessero già di documentazione e intercettazioni; inoltre l'indagata non aveva tenuto condotte inquinanti durante il periodo di libertà); b) assenza di attualità del pericolo di reiterazione ("tempo silente", giovane età, incensuratezza, fatti risalenti fino al 2021; la recente nomina ad amministratrice di una società non prova che la società operi illecitamente o che la Finiguerra sia prestanome). Il ricorso per Cassazione deduceva violazioni di norme processuali e carenza/contraddittorietà della motivazione (artt. 274, 309 c.p.p., artt. 125, 292 comma 2 lett. c) e c-bis, art. 173 disp. att.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.I.P. avessero fornito motivazione logica e coerente sul concreto e attuale pericolo di reiterazione, desunto dalla gravità e sistematicità dei fatti, dal ruolo stabile dell'indagata nell'organizzazione (legami con i vertici e plurime condotte fino al 2021) e dal fatto che dal 2023 l'indagata ricopre carica amministrativa in un'impresa operante negli stessi settori in cui l'organizzazione riciclava proventi illeciti. La Corte ha precisato che il "tempo silente", la giovane età e l'incensuratezza non escludono automaticamente il pericolo di recidiva, specie se la condotta e i collegamenti indicano una propensione alla delinquenza. Poiché la misura era comunque fondata su più esigenze cautelari, l'eventuale accoglimento della censura sull'inquinamento probatorio non avrebbe comportato la revoca della misura; quindi le doglianze su quel punto erano prive di interesse. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (associazione per delinquere). La Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto ma considera la gravità del contesto criminoso quale elemento per la prognosi di pericolo di reiterazione.
art. 81, 112, 648-bis cod. pen.
Norme sostanziali connesse ai reati contestati (recidiva/concorrenti/riciclaggio). Valutate dai giudici di merito nell'ambito della valutazione complessiva dei gravi indizi.
art. 10 D. Lgs. 74/2000
Riferimento normativo richiamato dalla difesa (ambito tributario); la Corte non ritiene dimostrata l'irrilevanza degli elementi richiamati dal G.I.P. ai fini cautelari.
art. 309 cod. proc. pen.
Procedura di riesame: il Tribunale ha esaminato e confermato le esigenze cautelari; la Cassazione ha cognizione limitata ai profili concernenti le esigenze cautelari (art. 609).
art. 274 cod. proc. pen.
Fattispecie delle esigenze cautelari (compreso il pericolo di reiterazione). La Corte conferma che il pericolo di reiterazione può essere desunto da molteplicità, modalità della condotta e collegamenti, anche se i fatti risalgono nel tempo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte segnala che il ricorso deve esporre i motivi nei limiti necessari alla decisione.
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme, mancanza/contraddittorietà della motivazione, ecc.). La Corte ricorda i limiti dell'impugnazione in materia di misure cautelari.
art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti di cognizione della Corte rispetto all'ordinanza impugnata (esigenze cautelari).
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenza dell'inammissibilità: condanna alle spese e possibilità di irrogare ammenda; la Corte ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 125 e art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa (sulla motivazione e sugli elementi processuali); la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata la violazione di specifiche norme processuali o la manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammesso solo se denuncia violazioni specifiche di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è ammissibile una mera diversa valutazione dei fatti.
- Il pericolo di reiterazione può essere fondato sulla gravità, sulla sistematicità e sulla molteplicità delle condotte, nonché sui collegamenti con l'ambiente criminale; tali elementi possono giustificare la misura anche se i fatti risalgono nel tempo.
- Il cosiddetto "tempo silente", la giovane età o l'incensuratezza non escludono automaticamente il pericolo di recidiva se persistono collegamenti o modalità di condotta sintomatiche di propensione alla delinquenza.
- Se la misura cautelare è fondata su più esigenze cautelari autonome, la censura diretta a una sola di esse è priva di interesse quando un'altra esigenza rimane integra e idonea a giustificare la misura.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è più efficace dimostrare contraddizioni palese nella motivazione o la violazione puntuale di norme processuali, non soltanto proporre una rivalutazione dei fatti; in pratica, occorre concentrare il gravame su vizi formali o logici ben circostanziati.
- La nomina ad amministratore di una società può essere considerata dal giudice come elemento rilevante ai fini della prognosi di pericolosità se espone l'indagato a occasioni propizie per l'eventuale reiterazione del reato.
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