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Sentenza

Sentenza n. 3709/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 29 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento di presentazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 29 settembre 2025, volta al rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la loro condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, limitata all’attivazione del procedimento e alla fissazione dell’appuntamento. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta e la notificazione del ricorso e dell’attività dell’amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto poiché l’amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda e attivare il relativo procedimento può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere, quando tale attivazione costituisce l’oggetto effettivo della domanda giudiziale.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio ex art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa concretamente fatta valere, senza che sia necessario un ulteriore ordine giudiziale di provvedere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta considerando sia la limitata durata dell’inerzia amministrativa antecedente al ricorso sia il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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