Cassazione Civile, Ordinanza n. 08159/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta conciliazione della lite in sede sindacale, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e ha dichiarato cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite. Non risulta una pronuncia sui motivi di ricorso principale e incidentale, che restano assorbiti dalla cessazione della controversia.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia tra un lavoratore e la società datrice riguardava il diritto del lavoratore a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva di determinate voci accessorie, in particolare l'indennità per ferie/equivalente, l'indennità compensativa e l'indennità di turno. La Corte d'appello di Napoli aveva riconosciuto tale diritto e condannato la società al pagamento delle somme dovute, ma aveva compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio per il solo accoglimento parziale della domanda e per l'oscillazione giurisprudenziale sul tema. Avverso la decisione il lavoratore aveva proposto ricorso limitatamente alle spese, mentre la società aveva resistito con controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale per tre motivi. Prima della decisione della Cassazione, tuttavia, le parti hanno conciliato la lite in sede sindacale e il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere anche sulle spese.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono transattivamente o conciliativamente la controversia nel corso del giudizio di legittimità, viene meno l'interesse alla decisione e la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere anche quanto alle spese.
- La cessazione della materia del contendere assorbe l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, poiché il giudizio non ha più un oggetto attuale su cui pronunciare.
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